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Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). (29-7-2016)
Liguria
Legge n.16 del 29-7-2016
n.15 del 30-7-2016
Politiche infrastrutturali
6-10-2017 / Rinuncia impugnativa
La legge regionale della Liguria n. 16/2016 è stata impugnata dal Governo , con delibera del CdM del 23 settembre 2016.
In particolare le censure, formulate su parere del Ministero dell'Ambiente, concernevano le norme contenute negli articoli 1, comma 1, e 3, comma 2, che erano apparse porsi in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione.
In praticolare l’articolo 1, comma 1, nel sostituire i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23/2007 aveva previsto l’applicabilità del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi per gli scarti e ai sovvalli, di cui alle lett. f), g) e h), solo qualora fossero conformi agli standard tecnico-operativi individuati dalla Giunta regionale, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 549/1995.
L’articolo 3, comma 2, che aveva inserito i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 5 della legge regionale n. 23/2007, prevedeva , al comma 5ter, che i comuni che avessero superato le percentuali di raccolta differenziata, fissate dalla normativa nazionale, potessereo usufruire della riduzione del tributo secondo uno schema riportato dalla stessa legge regionale, senza prevedere alcun limite a tale riduzione come invece è previsto dal comma 3-bis dell’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Con successiva legge regionale n. 25/2016, la regione ha modificato le norme oggetto di censura nel senso indicato dal Governo.
Sono pertanto essere venuti meno i motivi di impugnativa, considerato anche che la Regione ha comunicato che le norme impugnate non hanno trovato, medio tempore, applicazione, e che il Ministero dell'Ambiente ha condiviso l'essere venuto meno l'interesse al ricorso.
Si propone quindi la rinuncia alla impugnativa pendente.
23-9-2016 /
Impugnata
La legge regionale, che modifica alcune disposizioni della l.r. n. 23/2007, concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, è censurabile relativamente alle norme contenute negli articoli 1, comma 1, e 3, comma 2, che risultano porsi in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e contabile dello Stato e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione , per i motivi di seguito specificati .
1) L’articolo 1, comma 1, sostituisce i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23/2007 prevedendo che «2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è determinato nelle misure di cui all'Allegato A.
3. Il tributo è applicato alle seguenti tipologie di rifiuti:
a. rifiuti inerti diversi da quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
b. rifiuti inerti da operazioni di costruzione e demolizione;
c. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;
d. rifiuti speciali smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi; e. rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani;
f. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti urbani i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
g. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
h. scarti e sovvalli derivanti da operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi i cui standard tecnico-operativi siano conformi a quelli individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4;
i. fanghi palabili di rifiuti urbani conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
j. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti non pericolosi;
k. fanghi palabili di rifiuti speciali conferiti in discariche controllate per rifiuti pericolosi;
l. rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico;
m. rifiuti speciali avviati ad incenerimento tal quali senza recupero energetico.».
La disposizione regionale stabilisce che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applichi agli scarti e ai sovvalli, di cui alle lett. f), g) e h), solo qualora siano conformi agli standard tecnico-operativi individuati dalla Giunta regionale, in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 3 della legge n. 549/1995.
Al riguardo, si deve evidenziare che l’ambito di applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi risulta compiutamente disciplinato dalla legge statale n. 549 del 28 dicembre 1995, la quale, peraltro, all’articolo 3, comma 34, indica esplicitamente i limiti entro cui è ammessa la potestà legislativa regionale.
Più precisamente, l’articolo 3 della citata legge, al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materie prime ed energia, istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni (comma 27)
Il successivo comma 25 dispone che «presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili», prevedendo, altresì, al comma 40, che «per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».
Il comma da ultimo citato, come recentemente modificato dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015, c.d. collegato ambientale, prevede, dunque, l’applicazione del tributo in misura ridotta del 20% per tutti gli scarti e sovvalli derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio senza lasciare alcun margine di discrezionalità alla Regione nel definire ulteriori criteri tecnico –operativi ai fini dell’applicazione o meno del tributo stesso.
Il comma 34 della legge n. 549/1995 prevede, infine, che «l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione».
Alla luce del quadro normativo nazionale sopra esposto, la disciplina del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge da ultimo citata, pertanto, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.
La disposizione regionale, invece, nel prevedere che solo alcune tipologie di rifiuti riportate alle lettere f), g), ed h) dell’articolo in esame, potrebbero essere sottoposte al pagamento del tributo all’atto del conferimento in discarica in misura ridotta, sulla base della loro conformità o meno agli standard operativi definiti dalla Giunta regionale, ne circoscrive illegittimamente l’ambito di applicazione in palese contrasto con quanto previsto dai commi 25, 34 e 40 della legge n. 549/1996.
La stessa Corte Costituzionale ha affermato, in merito al tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge n. 549/1995, che «(…) la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 335 del 2005, v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004)».(Corte Cost. 397/2005).
Si deve, peraltro, evidenziare che la norma censurata intervenendo sulla disciplina dei rifiuti, incide sulla “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117,comma 2, lett. s).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale: «La disciplina dei rifiuti è riconducibile alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali» (tra le molte, sentenze n. 58/2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012 e n. 244 del 2011, n. 225 del 2009, n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Tale disciplina inoltre «in quanto rientrante principalmente nella tutela dell’ambiente, e dunque in una materia che, per la molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali» (Corte Cost. sentenza n. 249 del 2009)».
Nell’ipotesi in esame, la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione. E, in questo caso, «una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all’evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti «effetti allocativi») sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (Corte Cost. n. 58/2015).
Alla luce delle precedenti considerazioni, l’articolo 1, comma 1, che sostituisce i commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale Liguria n. 23 del 2007, circoscrivendo l’ambito di applicazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti alla conformità o meno agli standard operativi definiti dalla Giunta regionale, esorbita dalla competenza che la legge n. 549/1995, all’articolo 3, comma 34 riserva alla Regione, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost. determinando, altresì, un minor gettito del tributo.
2) L’articolo 3, comma 2, inserisce i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 5 della legge regionale n. 23/2007. In particolare, il nuovo comma 5-ter dispone che «ai sensi dell'articolo 205, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006, i Comuni o Unioni di Comuni i quali, in base all'accertamento annuale effettuato dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, risultino avere superato, nell'anno precedente a quello di imposizione fiscale, le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo seconda la tabella di cui al medesimo comma 3-bis, riportata nell'Allegato B.".
Dunque, il suddetto comma 5ter stabilisce che i comuni che abbiano superato le percentuali di raccolta differenziata, fissate dalla normativa nazionale, possono usufruire della riduzione del tributo secondo uno schema che viene riportato in allegato alla norma. Tale misura, tuttavia, non prevede alcun limite a tale riduzione come invece è previsto dal comma 3-bis dell’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 che, nel caso specifico della riduzione degli importi, fa salvo l’ammontare minimo della tariffa indicato dal comma 29 dell’articolo 3 della legge n. 549 del 1995.
Il citato comma 3 della legge n. 549/1995 dispone che «l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Pertanto, l’articolo 3, comma 2, della legge regionale de qua, che inserisce il comma 5 ter, si pone in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. s), Cost. in violazione delle norme nazionali interposte di cui all’articolo 205, comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006 e l’articolo 3, commi 29 e 34, della legge n. 549/1995 che prevede quell’ammontare minimo per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti a cui non è consentita alcuna deroga da parte delle Regioni.
Si ribadisce, infatti, che la disciplina del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge da ultimo citata rientra nella competenza esclusiva dello Stato ed è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.
Per i motivi esposti, questo Ufficio chiede a codesto Dipartimento di voler proporre l’impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge della Regione Liguria n. 16 del 2016, limitatamente alle disposizioni sopra indicate
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