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Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE). (28-10-2016)
Sardegna
Legge n.25 del 28-10-2016
n.50 del 3-11-2016
Politiche economiche e finanziarie
23-12-2016 /
Impugnata
Legge Regione Sardegna n.25 pubblicata sul B.U.R n. 50 del 03/11/2016 - recante Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati.
In premessa si osserva che con la legge regionale n. 25 , il legislatore sardo istituisce 1"Agenzia sarda delle entrate - ASE", ovvero una struttura avente personalità giuridica di diritto pubblico, facente parte del sistema Regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998 ("L 'Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione") A tale Agenzia, dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, contabile e gestionale, vengono attribuite dall'articolo 1, comma 4, "al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate" regionali, una serie articolata di competenze, tra le quali, oltre alle funzioni di vigilanza, controllo e riscossione dei tributi regionali propri (lettera a), anche "il controllo delle entrate da tributi devoluti, compartecipati, regionali derivati "(lettera d). A tali tributi è dedicato il successivo articolo 3, ("Accertamento e riscossione dei tributi compartecipati e regionali derivati") che, a sua volta, prevede che la Regione "nel rispetto della normativa nazionale e regionale promuove tutte le azioni necessarie per riconoscere in capo alla Regione, e per il successivo esercizio da parte dell 'ASE, la piena titolarità nella materia della dell'accertamento e della riscossione dei tributi derivati e compartecipati al gettito dei tributi erariali prodotti o comunque generati nel territorio regionale di cui all'articolo 8 dello Statuto, anche attraverso la richiesta di trasferimento o la delega diflinzioni statali riferite alle agenzie fiscali dello Stato ".Operata tale premessa si rileva che la previsione relativa alle funzioni di controllo e riscossione dei tributi propri (quali, in particolare, i tributi che la Regione ha facoltà di istituire con propria legge, ai sensi dell'articolo 8, lettera h, Statuto) appare avere la copertura statutaria in quanto riconducibile all'articolo 9 dello stesso Statuto: norma, questa, che, nel prevedere che la Regione possa affidare agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi, non può non ricomprendere anche la possibilità per la Regione di accertare e riscuotere da sé i propri tributi.
Tanto premesso si rileva che la previsione contenuta nel combinato disposto nell’articolo 1 lettera d), riferita al controllo delle entrate dai tributi erariali, e le disposizioni contenute nel successivo articolo 3, comma 1, determina l’illegittimità di quest’ultima norma. Infatti la norma citata, nonostante la valenza sostanzialmente programmatica ("la Regione promuove le azioni necessarie per riconoscere.... "), ha la finalità di attribuire alla Regione Sardegna la piena titolarità delle funzioni di accertamento e riscossione dei tributi erariali - tributi compartecipati e tributi regionali derivati , ovvero di tributi la cui disciplina è riservata allo Stato e per i quali le funzioni di accertamento e riscossione sono affidate alle Agenzie fiscali sulla base di criteri e indirizzi definiti in apposite convenzioni stipulate con il MEF. Pertanto si rileva che le attribuzioni dell'ASE possono avere ad oggetto soltanto l'accertamento e la riscossione delle entrate derivanti dai tributi regionali propri, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dello Statuto speciale. Quanto invece alle entrate erariali, spettanti a titolo di compartecipazione alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Statuto, si rammenta che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 114 del 2016 ("Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale), recentemente adottato, ha affidato a un decreto del Ministro dell'economa e delle finanze la disciplina, esclusivamente, delle modalità di riversamento diretto nelle casse regionali.
Conseguentemente, fermo restando che le attività di riscossione, accertamento, assistenza ai contribuenti e contrasto all'evasione in materia di tributi erariali sono riservate allo Stato e per esso alle Agenzie fiscali, non si ritiene legittimo che la Regione Sardegna, né direttamente né attraverso un ente distinto quale l'ASE, possa intervenire in ambiti ulteriori rispetto alla mera "definizione di tempi, procedure e modalità per garantire il riversamento diretto nelle casse regionali", secondo quanto previsto dalle stesse norme di attuazione statutaria. Pertanto, le previsioni contenute nell'articolo 3, comma 1, devono essere impugnate per il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato) e con l'articolo 9 dello Statuto speciale, che, prevede che la Regione possa accertare e riscuotere soltanto i tributi propri regionali
Anche l'articolo 12 della legge regionale che istituisce il CIRE, Comitato di indirizzo regionale delle entrate, quale organo dell'ASE si appalesa illegittimo. Infatti tale disposizione, nella sua formulazione non solo ribadisce, mediante il rinvio all'articolo 3, le competenze dell'ASE in materia di tributi derivati e compartecipati, ma include nell'esercizio di tali attività anche la riscossione dei "tributi locali attualmente non riscossi".
Posto che i tributi locali attualmente esistenti hanno natura di tributi erariali, in quanto istituiti e disciplinati dalla legge statale, salvo quanto rimesso dalla stessa legge statale all'autonomia dei comuni (cfr. art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo cui spetta ai comuni e alle province disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie), l'attribuzione all'ASE della competenza a riscuotere i tributi locali si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (competenza legislativa esclusiva dello Stato) e con l'articolo 9 dello Statuto speciale, che, prevede che la Regione possa accertare e riscuotere soltanto i tributi propri regionali. Pertanto, anche tale norma va impugnata ex art. 127 della Costituzione per le indicate violazioni. Per le esposte motivazioni l articolo 3, comma 1, e articolo 12, comma 1, primo periodo, violano l'articolo 9 dello Statuto speciale della Sardegna, l'articolo 117, secondo comma, lettera e), e l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione e pertanto devono essere impugnati.
Illegittimo è anche l’articolo 1, comma 5 che attribuisce alla competenza della Giunta regionale l'individuazione delle modalità e dei tempi di riversamento nelle casse regionali delle entrate spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto speciale e la disciplina dei relativi flussi informativi.
Tale disposizione è illegittima in quanto contrasta con l'articolo 2 del D.Lgs. N. 114 del 2016, recante nonne di attuazione dell'articolo 8 dello statuto speciale per la Sardegna, nella parte in cui quest'ultimo riserva ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Regione, la regolamentazione del riversamento diretto delle entrate erariali compartecipate dalla Regione Sardegna. Il previsto richiamo al rispetto del citato articolo 2 del D.Lgs. 9 giugno 2016, 114 determina una antinomia normativa che non può che essere risolta a favore della norma gerarchicamente sovraordinata posto che il contrasto con la richiamata norma di attuazione, fonte di rango costituzionale e parametro interposto, appare insanabile ed idoneo a produrre l'illegittimità costituzionale delle norme della legge regionale che sottraggono al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze spazi di regolamentazione ad esso riservati.
Inoltre, si rileva che il versamento all'ASE delle entrate di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna e delle relative norme di attuazione porterebbe fuori dalla tesoreria statale le relative risorse, determinando effetti negativi sul fabbisogno del settore pubblico, in violazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 720 del 1984, istitutiva del sistema di tesoreria unica, che si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sotto tale profilo, la norma si pone in contrasto anche con l'articolo 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui dispone che "le pubbliche' amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico ".
Illegittimo e anche l’articolo 3, comma 3, che prevede un raccordo continuo con la struttura statale al fine di verificare l'esattezza dei dati e dei calcoli. Tale norma, oltre ad essere genericamente formulata, è suscettibile di determinare un incremento di attività amministrativa, e conseguentemente maggiori oneri a carico delle strutture e degli organi statali competenti, che non trova giustificazione nella dinamica relazionale fra i soggetti istituzionali coinvolti, pur tenendo nella dovuta considerazione le giuste istanze informative poste alla base della norma, che ben possono essere soddisfatte con l'avvalimento degli strumenti e dei flussi infornatici utilizzati dalle strutture statali per le quantificazioni delle spettanze a titolo di compartecipazione.
Conseguentemente l'impatto della normativa regionale sull'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria si pone in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella parte in cui può determinare oneri finanziari indiretti non coperti. Si rileva, inoltre, che la norma in esame appare lesiva della competenza esclusiva dello Stato recata dall'articolo 117, secondo comma, lettera g) Cost., in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, poiché il raccordo continuo con la struttura statale può verificarsi solo a condizione che la medesima struttura statale possa rispondere in maniera altrettanto continua e tempestiva imponendosi norme regolamentari di autorganizzazione la cui fonte è eteronoma rispetto alla legge nazionale.
Per le indicate motivazioni anche l’art. 3 , comma 3. Deve essere impugnato per la violazione dell’art. 81, quarto comma e dell’articolo 117, lettera g) della Costituzione a norma dell’art. 127 della Costituzione.
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