Dettaglio Legge Regionale

Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie. (5-12-2016)
Sardegna
Legge n.32 del 5-12-2016
n.55 del 6-12-2016
Politiche economiche e finanziarie
22-11-2017 / Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2017, il Governo ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della regione Sardegna n. 32 del 5 dicembre 2016, recante "Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.", pubblicata sul BUR della Regione Sardegna n. 55 del 6 dicembre 2016.

Le disposizioni sono state censurate per le seguenti motivazioni:
1 ) il comma 24 dell’articolo 1 è stato impugnato in quanto prevedeva una proroga dei contratti di lavoro fino al 31 dicembre 2018, non consentita dalle disposizioni previste dal d.l. n. 101/2013, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;
2) il comma 40 dell’articolo 1 prevedeva il ripristino della diaria di missione per tutto il personale ARGEA, a partire dal 1° gennaio 2016, senza garantire la copertura finanziaria della spesa, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione;
3) l’articolo 3, comma 2, infine, contemplava un disavanzo tecnico per il quale non era possibile riscontrare l’effettivo ripiano in bilancio ed il conseguente assorbimento, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

L’articolo 7, comma 5, della l.r. n. 5/2017, l’articolo 4 della l.r. n. 18/2017 e l’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 10/2017 hanno modificato e abrogato, rispettivamente, le norme sopra citate nelle modalità e nei termini che consentono di superare le criticità che sono state censurate.

Alla luce delle modifiche normative introdotte, si ritiene che i rilievi formulati dal Governo con riferimento alla legge regionale n. 32 del 2016 siano stati superati.

Acquisito anche il parere favorevole del competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, sussistono quindi i presupposti per deliberare la rinuncia al ricorso pendente avverso la suddetta legge regionale n. 32/2015 la cui udienza pubblica è prevista per il prossimo 5 dicembre 2017.
2-2-2017 / Impugnata
La legge della Regione Sardegna n. 32 pubblicata sul B.U.R. n. 55 del 06.12.2016 recante: "Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51. del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie." Presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati.

E' necessario premettere che la legge regionale n. 32 disciplina le variazioni di bilancio in modo non pienamente conforme all'articolo 51 del d.lgs. n. 118 del 2011, sia con riferimento alla data di approvazione delle variazioni apportate, successivamente al 30 novembre, sia con riferimento alla titolarità delle variazioni di bilancio.

Operate tale premesse le norme di seguito indicate sono illegittime per le motivazioni di seguito specificate;

L’art. 1, comma 24, con il quale viene stabilito che per le finalità di cui all'art. 71 della legge regionale n. 2/2016 gli amministratori straordinari delle province sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 426,della legge n. 190/2014, a prorogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i contratti di lavoro dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, lett. c) della l.r. n. 2/2016, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione e comunque non oltre il 31/12/2018, alle condizioni previste dall'art. 4, comma 9 bis, del d.l 101/2013 e dell'art. 1, comma 215 della l. n. 208/2015. Al riguardo si fa presente che la proroga al 31/12/2018 è ammissibile per i contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, del d.l. n. 101/2013 e non anche per quelli di cui all'art. 4, comma 9 bis, del d.l. n. 101/2013 che l'art. 1 del recente dl. 244/2016 ha riconosciuto prorogabili fino al 31/12/2017. La norma in esame, pertanto, contrasta con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi), nonché con il comma terzo di detto articolo, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica cui la Regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare. Per le suesposte considerazioni la norma indicata deve essere impugnata a norma dell’art. 127 della Costituzione.


L’art. 1, comma 40, prevede con decorrenza 1° gennaio 2016 il ripristino, per tutto Il personale in servizio e operante presso l'Agenzia ARGEA Sardegna, la diaria di missione relativamente allo svolgimento delle attività ispettive (fondi regionali, nazionali e comunitari, controlli e verifiche). In proposito non si comprende, in assenza di una relazione di accompagnamento al provvedimento in esame, il motivo che ha determinato il ripristino della citata diaria di missione, né la fonte che l'aveva soppressa. Per altro l'efficacia retroattiva della norma, in assenza di espressa disposizione di copertura finanziaria, configura la norma come illegittima e in contrasto con l'art. 81 della Costituzione. La disposizione deve pertanto essere impugnata a norma dell’art. 127 della Costituzione.

L’art. 3 prevede, al comma 2, che il disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2006 (bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), generato dal riaccertamento straordinario dei residui, "è interamente ripianato nell'esercizio 2016" per effetto delle variazioni di bilancio rappresentate nelle tabelle allegate alla legge in esame. Al riguardo si evidenzia che i dati riportati nei predetti prospetti non consentono di riscontrare l'effettivo ripiano del predetto disavanzo ovvero il relativo assorbimento per effetto delle variazioni al cronoprogramma che avrebbe originato - come evidenziato dalla Giunta regionale nella relazione al relativo disegno di legge - un saldo positivo di gestione 2016 in luogo del disavanzo. Si rileva, tra l'altro, che le variazioni compensative di cui al punto 5 della Tabella C-Variazioni all'entrata e alla spesa della competenza e cassa evidenziano complessivamente un incremento della spesa in termini di cassa eccedente rispetto alle corrispondenti variazioni all'entrata. Pertanto, le disposizioni in esame non garantiscono il rispetto del principio dell'equilibrio del bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011 e non risultano conformi all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione e conseguentemente risultano illegittime e devono essere impugnate Raffaele Paci

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