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Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità. (13-12-2012)
Puglia
Legge n.43 del 13-12-2012
n.183 del 18-12-2012
Politiche infrastrutturali
8-2-2013 /
Impugnata
La legge regionale in esame, che detta norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità, presenta il seguente profilo di illegittimità costituzionale così come si evince dal combinato disposto delle due norme sottoindicate:
-L’articolo 4, comma 5, accorda una preferenza, negli affidamenti dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, “ai soggetti che prevedono l’utilizzo di prodotti da filiera corta, prodotti a chilometro zero, prodotti di qualità in misura non inferiore al 35 per cento in valore rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua”.
-L’articolo 3 della medesima legge reca, tra le altre, la definizione dei “prodotti agroalimentari a chilometro zero”, individuati come quelli “per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 chilogrammi di CO2 equivalente per tonnellata e comunque i prodotti trasportati all’interno del territorio regionale”.
L’esame delle sopra abbinate disposizioni, evidenzia che la preferenza nell’aggiudicazione degli appalti di ristorazione collettiva è accordata non solo con riferimento ai prodotti che, in virtù del loro trasporto, assicurano un minore impatto ambientale, ma anche ai prodotti “trasportati all’interno del territorio regionale” e, dunque, a prescindere dal loro impatto sull’ambiente.
La finalità della legge regionale sembra quella di promuovere i prodotti pugliesi e non tutti i prodotti a chilometri zero, i quali potrebbero anche non essere pugliesi. Ciò che dovrebbe caratterizzare i prodotti a chilometro zero, infatti, è esclusivamente la limitata distanza tra il luogo di produzione ed il luogo di consumo, che comporta minore percorrenza di chilometri per il loro trasporto e, dunque, minori incidenze negative sull’ambiente. Tali circostanze, tuttavia, potrebbero realizzarsi anche per prodotti provenienti da regioni limitrofe.
Nel libro verde sulla determinazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici del 27 gennaio 2011, si afferma, a proposito di “come acquistare” per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, che la previsione, da parte delle amministrazioni appaltanti, del necessario acquisto di prodotti in loco può essere giustificato solo in casi del tutto eccezionali “in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione” e comunque non comportino discriminazioni ingiustificate dirette o indirette tra i fornitori (punto 4.1).
Se, dunque, la motivazione ambientale potrebbe giustificare una preferenza, certamente non è giustificata la priorità fondata esclusivamente sull’origine regionale dei beni, in quanto essa, da sola, non garantisce che i prodotti siano “a chilometri zero”.
Il riferimento, contenuto nella legge in esame, al livello di produzione di anidride carbonica (al massimo 25 chilogrammi per tonnellata) durante il trasporto è un elemento idoneo ad identificare i prodotti a chilometro zero e potrebbe, dunque, giustificare la preferenza; la circostanza, invece, che il prodotto sia trasportato solo all’interno della regione Puglia non garantisce un consumo di CO2 inferiore al limite prima fissato; in sostanza, il prodotto pugliese potrebbe essere considerato “a chilometri zero” soltanto se rispettoso del predetto limite di CO2.
Le menzionate previsioni della legge regionale in esame, che finiscono per privilegiare i prodotti pugliesi solo in base alla loro provenienza territoriale, risultano discriminatorie, in quanto avvantaggiano le aziende agricole del luogo, dalle quali i gestori dei servizi di ristorazione collettiva si riforniranno preferibilmente, al fine di conseguire l’aggiudicazione dell’appalto; ciò a discapito delle altre aziende. E’ dunque evidente il contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea sotto il profilo della restrizione alla libera circolazione delle merci e dell’ostacolo agli scambi intracomunitari, in violazione delle norme del TFUE (articoli da 34 a 36), nonchè sotto il profilo della restrizione della concorrenza.
Per tali ragioni è quindi censurabile la norma contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale , nella parte in cui prevede, nell’ambito della definizione di prodotti agroalimentari a chilometro zero, i prodotti “comunque… trasportati all’interno del territorio regionale” per violazione dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione, nonché , considerato che la misura potrebbe ostacolare anche la libera circolazione delle merci tra le Regioni, dell’articolo 120, comma 1 della Costituzione .
La norma regionale deve dunque essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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