Dettaglio legge regionale
Titolo | Legge di stabilità 2024-2026 |
---|---|
Regione | Lombardia |
Estremi | Legge n. 9 del 29-12-2023 |
Bur | n. 52 del 30-12-2023 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 26-02-2024 / Non impugnata |
La legge della regione Lombardia n. 9 del 29/12/2023 recante “Legge di stabilità 2024-2026”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. §§§ L’articolo 3 della legge di stabilità della regione Lombardia autorizza la società Finlombarda s.p.a. ad accedere a nuove operazioni di indebitamento nei confronti di BEI, fino a un importo massimo complessivo, in linea capitale, pari ad euro 250.000.000,00, al fine di sostenere e rilanciare il sistema imprenditoriale lombardo. Nei successivi commi 2 e 3, la Regione rilascia una garanzia pari al 115 per cento del debito contratto da Finlombarda s.p.a., fino a un importo massimo complessivo pari a euro 287.500.000,00; detto importo è incluso nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione “Debito potenziale” dell’Allegato 13 (Limite di indebitamento). Ai sensi dell’articolo 3, comma 17 della legge n. 350 del 2003, se da un lato Finlombarda s.p.a. rientra tra i soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, dall’altro, non risulta che le attività per le quali Finlombarda è autorizzata ad accedere all’indebitamento nei confronti di BEI - con garanzia prestata dalla Regione Lombardia - rientrino tra le finalità definite dal comma 18 del predetto articolo 3. Va rilevato, d’altro canto, che tra le attività previste dal citato comma 18 riconducibili alla nozione di investimento, rientrano (alle lettera f)) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti e che, pertanto, l’intervento normativo previsto dalla Regione sembrerebbe rientrare in tale categoria al fine di mantenere solido il capitale sociale e migliorare il rating delle società garantendone la solvibilità. Cionondimeno, va osservato che la disposizione, se letta nel suo complesso, richiamando come finalità dell’autorizzazione all’indebitamento il sostegno e il rilancio del sistema imprenditoriale lombardo, può configurarsi come una elusione della regola aurea prevista dall’articolo 119 della Costituzione, per la quale gli enti territoriali “possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento”, analiticamente individuati dall’articolo 3, comma 18 della legge n. 350 del 2003. Al riguardo va osservato che un tipico esempio di comportamento elusivo è costituito da una Regione che concede garanzie sul debito contratto da un altro soggetto per finanziare operazioni che la Regione non potrebbe finanziare con debito, in quanto non comprese nell’elenco del comma 18 della legge n. 350 del 2003. Dall’articolo 3 della legge regionale della Lombardia n. 9 del 2023, risulta che la Regione garantisce il debito contratto da Finlombarda con la BEI. Tali interventi non rientrano nell’elenco degli investimenti previsti dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, pertanto la Regione non potrebbe finanziarli direttamente. Se non può finanziare con proprio debito interventi di sostegno e rilancio del sistema imprenditoriale lombardo, la Regione Lombardia non può nemmeno garantire il debito contratto da Finlombarda per finanziare tali interventi. Pertanto l’apporto da parte della regione al capitale sociale di Finlombarda costituisce solo la modalità formale di esplicazione della garanzia: sotto il profilo sostanziale risulta evidente che la garanzia prevista dall’art. 3 della legge regionale della Lombardia n. 9 del 2023 costituisce una violazione dell’art. 119 sesto comma della Costituzione, espressamente vietata dall’art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003.” D’altro canto le controdeduzioni della Regione Lombardia, richiesta sul punto, non sono entrate nel merito delle finalità del debito contratto da Finlombarda, rimanendo quindi implicitamente confermato che il debito di Finlombarda è destinato a finanziare interventi di sostegno e rilancio del sistema imprenditoriale lombardo. Tali interventi, come sopra indicato, non rientrano nell’elenco degli investimenti previsti dall’art. 3, comma 18, della legge n. 350 del 2003, pertanto la Regione non può finanziarli direttamente. Le controdeduzioni, d’altro canto, hanno evidenziato che la garanzia resa è “solo formale” e che nella sostanza la Regione finanzia il debito di Finlombarda attraverso un’operazione di incremento del capitale. Pertanto, nel confermare che l’operazione di incremento di capitale sociale può essere finanziata con debito, tuttavia va rilevato come sia stata la Regione stessa, nelle sue controdeduzioni, a definire l’operazione come garanzia del debito di Finlombarda e a considerarla come garanzia nei propri documenti contabili. Alla luce di tutto quanto sopra indicato e per i motivi ivi indicati, va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge regionale in oggetto per contrasto con il principio dettato dall’articolo 119, comma 6, della Costituzione, secondo il quale gli enti territoriali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, in relazione alla disciplina dettata dall’articolo 3, comma 17 e 18, della Legge n. 350 del 2003. §§§ Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la legge regionale in parola, nell’articolo sopra indicato, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |