Dettaglio legge regionale
Titolo | “Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse”. |
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Regione | Puglia |
Estremi | Legge n. 13 del 28-03-2024 |
Bur | n. 27 del 02-04-2024 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 29-05-2024 / Non impugnata |
L’art. 1 comma 1 della legge regionale Puglia n. 13/2024 è costituzionalmente illegittimo ex art. 127 Cost. per i motivi che seguono. La disposizione in commento tratta della edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, assegnata e da assegnare, nella regione Puglia, in locazione al personale delle Amministrazioni dello Stato impegnato nella lotta alla criminalità organizzata. Va premesso che l'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (cd. legge Gozzini), ha previsto un programma straordinario di edilizia residenziale – realizzato con fondi statali anche per il tramite degli ex Istituti autonomi case popolari (IACP) oggi Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) - da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per i trasferiti per esigenze di servizio. La straordinarietà di tale intervento per favorire la mobilità del personale, quindi, è ancorata ad un duplice criterio: - criticità di contesto (quando è strettamente necessario per la lotta alla criminalità organizzata); - e incentivante-premiale (con priorità per i trasferiti per esigenze di servizio in città o paesi particolarmente critici, sia perché spesso luoghi di “soggiorno obbligato”, sia per le complessive condizioni socioeconomiche mediamente poco attrattive, nelle quali le risorse umane non si trasferiscono molto volentieri). Pertanto, per incentivare il personale pubblico a lavorare in tali contesti, e proprio nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata, la norma prevede la possibilità di assegnare alloggi in edilizia sovvenzionata e agevolata, allorché strettamente necessario. La norma intende conferire effettività alla lotta alla criminalità organizzata che all’epoca si riteneva prerogativa del Meridione, luogo di vita della maggior parte dei destinatari delle misure di prevenzione, ponendo le condizioni per il suo presidio da parte delle forze di polizia e altresì per un più sostenuto sviluppo socioeconomico delle popolazioni meridionali. Si arricchiva, in tal modo, anche il disegno riformatore della legge n. 327/1988, tendente ad escludere che l’applicazione delle misure di prevenzione potesse in qualche modo agevolare l’esportazione della criminalità organizzata in altre province o regioni che, nel 1991, si ritenevano immuni a tali fenomeni criminosi. Nella ratio legis vi era anche l’ambizione di creare le condizioni materiali per impedire ai criminali di sottrarsi all’occhio delle forze dell’ordine, attraverso l’esercizio di un controllo efficace e capillare da parte dello Stato nell’habitat naturale della criminalità organizzata. Le procedure attuative dei programmi edilizi sono state regolamentate dal CIPE con deliberazione n. 98 del 20 dicembre 1991 e dai successivi decreti del MIT che hanno definito e regolamentato le procedure ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi realizzati ai sensi del richiamato art. 18, nonché approvato lo schema di bando tipo per la relativa assegnazione. In particolare, la predetta delibera CIPE ha attribuito ai Prefetti competenti per territorio l'assegnazione in godimento o in locazione dei predetti alloggi, nonché la riacquisizione della disponibilità degli stessi, anche a mezzo di procedura di escomio in via amministrativa, ove i presupposti per l'assegnazione siano venuti meno e, quindi, l’assegnatario sia decaduto dall'assegnazione di cui era stato beneficiario. In particolare, le Prefetture: - assegnano gli alloggi de quibus in locazione a condizioni agevolate mediante appositi bandi sulla base di graduatorie a scorrimento. - effettuano periodiche ricognizioni per acquisire il quadro aggiornato dei fruitori delle abitazioni con contestuale verifica della permanenza dei requisiti al fine del loro recupero, ove se ne accerti la sopravvenuta insussistenza. Gli alloggi rilasciati spontaneamente o forzosamente, a mezzo di disdetta di locazione, sono suscettibili di nuova assegnazione. In seguito, il decreto-legge n. 47/2014 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) convertito con legge n. 80/2014, prevede all’art. 3, comma 1-bis che gli alloggi concessi ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 rimangono in godimento del locatario anche qualora costui sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da causa di servizio. Nel caso di pensionamento dell’assegnatario, i già menzionati alloggi rimangono assegnati in locazione per ulteriori tre anni dal pensionamento. Nel caso di decesso dell’assegnatario, gli alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per ulteriori tre anni dal decesso dell’assegnatario. L’art. 3 comma 1-ter prevede poi la possibilità che tali alloggi vengano alienati dagli enti proprietari e siano trasferiti in proprietà agli assegnatari. Nel caso l’assegnatario acquisti l’immobile, esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione. Successivamente, la Regione Puglia con legge n. 26/2020 dispone all’art. 23 comma 1 (Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine) che le ARCA avviano un programma di alienazione degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell’ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991. Da ultimo, la legge regionale n. 13/2024 all’art. 1 comma 1 modifica l’art. 23 appena citato prevedendo che gli appartenenti alle forze dell’ordine a cui sono assegnati gli alloggi de quibus comprendano anche i “cessati dal servizio”. In sintesi: 1) l’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 avvia un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario a contrastare la criminalità organizzata, con priorità per i trasferiti per esigenze di servizio. 2) l’art. 3, co. 1-bis, della legge n. 80/2014, nel riprendere il suddetto art. 18, stabilisce che gli alloggi concessi rimangono in godimento del locatario anche qualora lo stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da causa di servizio; inoltre, i diritti di locazione e godimento permangono in capo al locatario per ulteriori tre anni successivi al suo pensionamento e, dopo la sua morte, per lo stesso ulteriore periodo di tre anni in capo ai familiari superstiti che ne facciano richiesta. 3) l’art. 23, comma 1, della legge Puglia n. 26/2020 dispone che le ARCA avviano un Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell’ordine. 4) da ultimo, l’art. 1 della legge regionale n. 13/2024, modificando il già menzionato art. 23 comma 1 della legge Puglia n. 26/2020, stabilisce che il suddetto programma di alienazione viene esteso anche nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine “cessati dal servizio”. Tale specificazione, in una lettura costituzionalmente orientata, risulta del tutto ultronea, poiché già la legge nazionale ha disciplinato nel dettaglio tale ipotesi prevedendo all' art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47/2014 i diritti di locazione e godimento e conseguentemente la legittima possibilità di acquistare l'immobile assegnato, anche ai pensionati, fino a tre anni successivi al pensionamento. Gli interventi legislativi correlati all’art.18 sopracitato e succedutisi nel tempo intervengono solo sul secondo dei criteri ai quali è ancorata la straordinarietà del decreto-legge del 1991, quello incentivante-premiale per gli appartenenti all’amministrazione che si trasferiscano in contesti particolarmente critici a causa delle infiltrazioni criminali. Criterio ulteriormente implementato dalla norma della legge regionale de qua in quanto arriva a ricomprendervi anche gli appartenenti alle forze dell’ordine “cessati dal servizio” - non solo i pensionati e i deceduti (per il tramite dei familiari superstiti) senza il limite temporale previgente dei tre anni - ma anche i “cessati dal servizio” per licenziamento o dimissioni volontarie, perdipiù, stando alla lettera della norma, senza il previgente limite temporale dei tre anni, in deroga al limite previsto dalla norma di rango primario (art. 3, comma 1-bis del citato decreto-legge n. 47/2014), così di fatto limitando o impedendo l’accesso agli immobili agli appartenenti alle forze dell’ordine in servizio, per le precipue e già specificate esigenze di contrasto alla criminalità organizzata. La modifica introdotta dalla legge regionale è tanto più impattante quanto più il contesto territoriale risulta infiltrato dalle organizzazioni criminali, in quanto finisce col sottrarre la possibilità di alloggio a condizioni favorevoli agli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato effettivamente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La novella depotenzia altresì la funzione di presidio territoriale di legalità evidentemente voluta dal legislatore con il descritto programma edilizio. La modifica legislativa regionale incrementa, inoltre, il contenzioso, con profili importanti di potenziale danno erariale correlati alla alienazione degli immobili di proprietà pubblica a prezzi molto inferiori a quelli di mercato mentre gli stessi non rientrano più nella ratio per cui erano stati pensati. Tali interventi normativi, focalizzati solo sul secondo dei criteri cui il decreto-legge del 1991 àncora la straordinarietà del godimento agevolato della edilizia pubblica, sbilanciano la norma rispetto alla ratio legis originaria che, invece, combinava equilibratamente i due criteri: quello di contesto e l’altro incentivante-premiale nella particolare temperie socio-culturale descritta, semmai sbilanciando la norma sul primo con l’inciso “allorché sia strettamente necessario”. Tanto premesso, il legislatore regionale, con l’art. 1 comma 1 della legge n. 13/2024 interviene in materie riservate dall’art. 117 Cost. alla competenza esclusiva del legislatore statale. Si tratta specificatamente delle materie: - sub lett. h) ordine pubblico e sicurezza; - […] sub lett. d) difesa e Forze Armate; sicurezza dello Stato […]; quest’ultima in quanto l’art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 fa riferimento indistintamente ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, ivi compresi, quindi e in particolare - in ragione dell’attività istituzionalmente espletata - quelli appartenenti alla Amministrazione della Difesa e più in generale alle Forze Armate. L’art. 1 comma 1 della legge regionale Puglia n. 13/2024 è dunque costituzionalmente illegittimo in quanto reca una disciplina incompatibile con l'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 e con l’art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 47/2014 e va pertanto impugnato di fronte alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost. per i motivi suesposti. |