Dettaglio legge regionale
Titolo | RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42) E SUCCESSIVE MODIFICHE. DISPOSIZIONI VARIE |
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Regione | Lazio |
Estremi | Legge n. 6 del 17-04-2024 |
Bur | n. 32 del 18-04-2024 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 10-06-2024 / Non impugnata |
La legge Regione Lazio n. 6 del 17/04/2024 pubblicata sul B.U.R n. 32. del 18 aprile 2024 presenta profili di illegittimità costituzionale per le motivazioni che di seguito si riportano. L’articolo 6, comma 1, in materia di bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale, consente alla Giunta regionale di approvare il bilancio d'esercizio consolidato del SSR relativo all'esercizio 2022 entro e non oltre il 15 aprile 2024. La norma contrasta con l'articolo 32, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011 il quale dispone che la Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle regioni, per la parte del finanziamento del servizio sanitario regionale direttamente gestito, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, entro il termine del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento e approva il bilancio consolidato nel termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. L’articolo 32. comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La norma regionale derogando al richiamato principio contabile viola, inoltre, l’art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, di competenza legislativa esclusiva statale. Nel corso dell’istruttoria è stata valutata analoga disposizione nazionale presente nell'ordinamento (l’articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51) e, conseguentemente, la legittimità della disposizione regionale in commento qualora fosse contenuta in una fonte normativa nazionale. L’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51/2023, convertito con legge n. 87/2023, dispone che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio di esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024. La norma nazionale, tuttavia, nella versione vigente, fa esplicito riferimento alla regione Calabria e indica un termine differente da quello disposto dalla Regione Lazio. Per le suesposte considerazioni si ritiene di dover impugnare innanzi la Corte Costituzionale la legge regionale Lazio n. 6 del 2024, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |