Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE MOLISE 2024-2026".
Regione Molise
Estremi Legge n. 1 del 29-04-2024
Bur n. 18 del 29-04-2024
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 20-06-2024 / Non impugnata
La legge Regione Molise n. 1 recante Bilancio di previsione della Regione Molise 2024-2026 è costituzionalmente illegittima per i motivi seguenti.

Si premette che la Regione Molise è sottoposta a Piano di rientro dal deficit sanitario e soggetta a commissariamento per l’attuazione dello stesso ai sensi dell’art. 120 Cost.

L’articolo 3 (Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2024) prevede che le risorse autorizzate per finanziare la spesa sanitaria regionale ammontano, per il 2024, ad euro 829.702.560,53 iscritti alla Missione 13 “Tutela della salute”.

Tuttavia, i Tavoli di monitoraggio del Piano di rientro hanno rilevato una perdita complessiva non coperta del servizio sanitario della Regione Molise (al IV trimestre 2023) pari a circa 136 milioni di euro e, nel rispetto delle disposizioni normative di cui al d.lgs. n. 118/2011, è stato più volte richiesto di individuare le azioni per assicurare la copertura della perdita pregressa.

La Regione ha riportato che, attraverso le azioni previste all'interno del Programma operativo 2023-2025, la Struttura Commissariale intende assicurare il rispetto dell'equilibrio economico annuale e la copertura del disavanzo pregresso.

Nel premettere che il Programma operativo 2023-2025 è alle valutazioni dei Ministeri affiancanti, si ribadisce che i Tavoli tecnici hanno più volte richiesto di individuare le coperture del disavanzo pregresso all'interno del Programma operativo; tali coperture non si rinvengono in quanto si rinvia ad eventuali misure future che non sono certe nella realizzazione, nei tempi, e negli importi. In tali termini non si ritiene che tali misure possano costituire idonea copertura di un disavanzo pregresso.

Conclusivamente, poiché tali coperture non si rinvengono nell’articolo 3 in esame, vi è una violazione dell’articolo 81 terzo comma Cost. in materia di copertura finanziaria di ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri. Tale articolo va pertanto impugnato davanti alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost.
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