Dettaglio legge regionale
Titolo | "LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE ANNO 2024". |
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Regione | Molise |
Estremi | Legge n. 2 del 29-04-2024 |
Bur | n. 18 del 29-04-2024 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 20-06-2024 / Non impugnata |
La legge Regione Molise n. 2 recante Legge di stabilità regionale anno 2024 è costituzionalmente illegittima per i motivi che seguono. Si premette che la Regione Molise è sottoposta a Piano di rientro dal deficit sanitario e soggetta a commissariamento per l’attuazione dello stesso ai sensi dell’art. 120 Cost. Si premette altresì che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 agosto 2023, ha assegnato al Commissario ad acta, tra gli altri, il compito (lettera b), punto ii. del mandato commissariale) di predisporre tutte le iniziative volte al recupero delle liste di attesa. Tanto premesso, l’articolo 11 detta disposizioni in materia di liste di attesa in ambito sanitario che rientrano tra i compiti esclusivi del Commissario ad acta che deve programmare la sanità del SSR nell’ambito del redigendo Programma operativo 2023-2025, laddove deve essere garantita anche la sostenibilità degli interventi posti in essere. Come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, l’operato del Commissario ad acta deve essere messo al riparo da ogni interferenza da parte degli organi regionali: si ricorda quanto disposto dall’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009 in materia di interferenze da parte degli organi regionali nell’attività del Commissario ad acta. Tanto premesso: - il comma 1 dell’articolo in esame determina oneri per il SSR che non appaiono quantificati e per i quali la compatibilità economica non viene dichiarata. In particolare, gli oneri previsti per l'attuazione dell’articolo 11, che prevede che l'ASREM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) effettui la manutenzione evolutiva del sistema CUP online, non sono specificati, con una violazione dell’articolo 81 terzo comma Cost. in materia di copertura finanziaria di ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri. - non si rileva una clausola di salvaguardia che, nelle more della gestione commissariale, rimetta al Commissario ogni decretazione in merito, in contrasto con l’articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009 che ingenera una violazione dell’art. 120 Cost. Per i motivi indicati, l’articolo 11 della legge in esame va impugnato davanti alla Corte costituzionale ex art. 127 Cost. |