Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico.
Regione Sicilia
Estremi Legge n. 20 del 22-05-2024
Bur n. 24 del 28-05-2024
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 22-07-2024 / Non impugnata
La legge regionale, recante norme di “Interventi per far fronte allo stato di crisi e di emergenza idrica e per il comparto zootecnico.” è censurabile in quanto l’articolo 2, nell’eccedere le competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo statuto speciale di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.?455, convertito? in? legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e? successive? integrazioni? e Modificazioni), risulta costituzionalmente illegittimo, poiché contrastante con le competenze esclusive statali in materia? di "tutela della concorrenza" e “previdenza sociale” di cui all’articolo? 117, secondo comma, rispettivamente lettere e) ed o) della Costituzione, materie che si impongono nei confronti delle Regioni che non possono contraddirle.
L'articolo 2 dispone che, in considerazione dello stato di emergenza dovuto al grave deficit idrico nella Regione, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, gli aiuti di qualsiasi forma destinati alle imprese agricole operanti in Sicilia da erogare nei 12 mesi successivi alla predetta delibera, non sono subordinati alla regolarità contributiva.
La materia incisa dall'articolo 2 della legge regionale della Sicilia è quella della verifica della regolarità contributiva definita dal DM 30 gennaio 2015 in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, che è richiesta nell'ambito della contrattualistica pubblica e privata nonché con riguardo alle erogazioni di contributi, benefici e agevolazioni.
La norma in commento, disponendo in materia di aiuti di qualsiasi forma destinati alle imprese agricole operanti in Sicilia, presenta profili di illegittimità costituzionale determinando una disparità di trattamento, sia sotto il profilo soggettivo, posto che la norma fa riferimento alle sole imprese agricole, sia sotto il profilo oggettivo, giacché i destinatari della previsione normativa (imprese operanti in Sicilia) in virtù di tale aiuto si troverebbero in una posizione di vantaggio nei confronti di soggetti in situazioni analoghe di difficoltà ma appartenenti ad altre Regioni, con effetti distorsivi anche sul corretto svolgimento di eventuali procedure ad evidenza pubblica alle quali accedano entrambi.
Difatti, le statuizioni regionali che introducono una deroga alla disciplina prevista dal legislatore statale in materie coperte dalla competenza esclusiva di quest'ultimo - nel caso di specie quelle riguardanti la regolarità contributiva, rientrante nell'alveo non solo della "previdenza sociale" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione ma anche in quello della "tutela della concorrenza" di cui alla lettera e) del medesimo articolo 117 - si pongono in contrasto con il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni definito al citato articolo 117 della Costituzione, trattandosi di materie riservate espressamente alla legislazione dello Stato al fine di garantirne una regolamentazione uniforme. Peraltro, benché il legislatore siciliano, al fine di soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri della Regione, goda, in materia di legislazione sociale, di una competenza concorrente ex articolo 17, lett. f), dello Statuto Speciale, questa deve essere esercitata entro i limiti dei principi e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.
Peraltro, l'attuale quadro normativo in tema di regolarità contributiva è composto da una serie di disposizioni, tutte tra loro coordinate, che delineano una disciplina coerente in ordine alla condizione che chiunque acceda ad un vantaggio di qualunque genere e natura che sia riconosciuto da Amministrazioni centrali ovvero regionali si trovi in una situazione di regolarità, sia fiscale che contributiva (cfr. articolo 31, commi 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n, 69).
Quando infatti il legislatore nazionale ha voluto escludere la verifica della regolarità contributiva attraverso il sistema Durc On Line, lo ha espressamente previsto (cfr. l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 in materia di aiuti a sostegno e per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio nell'ambito delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico).
D'altronde, la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 141 del 2020 ha affermato, in materia di DURC e semplificazione amministrativa che "la nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo [...]. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono perseguite finalità di ampliamento dell'area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi [...] Con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti pubblici o meglio delle deroghe al divieto di aiuti pubblici, compatibili con il mercato interno si è poi ritenuto che essa rientri nell'accezione dinamica di concorrenza, la quale contempla le misure pubbliche dirette a ridurre squilibri e a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo degli assetti concorrenziali. Ebbene (la norma impugnata) pur riferendosi testualmente alle risorse regionali, non esclude che l'esenzione possa incidere su settori in cui il legislatore nazionale ritiene indispensabile assolvere l'obbligo di presentazione del DURC. (...) In sostanza, se non è corretto ritenere l'esistenza di un principio generale di obbligo di presentazione del DURC, deve però riconoscersi che non è compatibile con l'istituto, come modellato dalla legislazione statale, una disciplina che trovi nel dato quantitativo il suo unico punto di riferimento, prescindendo, dalla tutela di valori di particolare sensibilità sociale. Si aggiunga, in una prospettiva più generale, che la finalità perseguita dall'istituto, e che evidentemente è quella della tutela del lavoro regolare e della salvaguardia dei relativi diritti di previdenza e assistenza, con evidenti riflessi sulla tutela della concorrenza induce a considerare di gran lunga prevalente tale profilo sostanziale rispetto al modesto onere amministrativo che ne scaturisce."
Ciò posto, ancorché legittima e comprensibile l'intenzione del legislatore regionale di intervenire a sostegno delle imprese che si trovano in stato di crisi e colpite dall'emergenza idrica e per il comparto zootecnico e di attenuarne gli effetti diretti ed indiretti sul sistema economico regionale, non si ravvisano le condizioni per escludere tali aziende dall'obbligo di verifica della regolarità contributiva come invece vorrebbe disporre la legge in argomento.

Per le motivazioni illustrate, la legge regionale in oggetto, limitatamente all’articolo 2, deve essere impugnata per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed o) della Costituzione e degli articoli 14, primo comma e 17, primo comma dello Statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana, in riferimento ai parametri interposti dianzi citati.
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