Dettaglio legge regionale
Titolo | “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme.” |
---|---|
Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 27 del 18-11-2024 |
Bur | n. 51 del 20-11-2024 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 14-01-2025 / Impugnata |
Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme. La legge della Regione Siciliana 18 novembre 2024, n. 27, recante “Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia. Modifiche di norme”, è censurabile relativamente ad alcune disposizioni che, per i motivi di seguito illustrati, eccedono dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e violano gli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione. L'articolo 21, comma 1, modifica, rispettivamente con le lettere a) e b), il comma 1 dell’articolo 6 e il comma 1 dell’articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), differendo, come già verificatosi in passato, «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025» lo svolgimento delle elezioni di secondo grado dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e prorogando, conseguentemente, il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione che ne svolgono attualmente le funzioni. Sebbene l'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale n. 15/2015 prevedesse inizialmente che le elezioni di secondo grado dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali dovessero svolgersi, in sede di prima applicazione, «in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2015», a rinviare le consultazioni elettorali sono intervenuti ben 16 leggi regionali susseguitesi nel tempo, sino a quella oggi in esame. Tra tali numerosi interventi normativi, appare utile menzionare la legge della Regione Siciliana 10 agosto 2022, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie), il cui art. 13, comma 43 - che nuovamente rinviava le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani al turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023 - è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte Costituzionale n. 136/2023 per violazione degli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione. In tale sentenza la Corte costituzionale, in chiusura, ha formulato il seguente monito alla Regione Sicilia: «A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale». Nonostante ciò, la Regione Siciliana, in data 5 luglio 2023, ha promulgato la legge n. 6, recante “Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta”, con cui ha disposto un ulteriore rinvio delle elezioni degli enti di area vasta, da svolgersi «entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024», quindi (atteso che il turno ordinario di consultazioni amministrative nella Regione si è tenuto nei giorni 8-9 giugno) non oltre il 7 ottobre 2024. Le elezioni non si sono tenute neanche in tale data. Il TAR Sicilia, con ordinanza n. 576/2024, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 6 del 2023, su cui la Corte costituzione si è pronunciata con la sentenza n. 172 del 2024 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale per contrasto con gli articoli 5 e 114 della Costituzione. Successivamente, è intervenuta la legge regionale 8 agosto 2024, n. 24 che ha abrogato la legge regionale n. 6 del 2023 e, all’articolo 1, ha previsto un ulteriore rinvio delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, «da svolgersi in una data compresa tra il 1° dicembre e il 31 dicembre 2024» e la conseguente proroga del termine ultimo entro cui avrebbe dovuto cessare il commissariamento regionale degli organi degli enti di area vasta. Tale legge non è stata impugnata dal Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2024, in quanto tali elezioni erano già state effettivamente indette, per il giorno 15 dicembre 2024, con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 551 del 1° ottobre 2024, così raggiungendosi direttamente l’effetto sostanziale, costituzionalmente rilevante, che la lunga serie di leggi regionali di rinvio illegittimamente aveva fino ad allora impedito, ostacolando così la costituzione degli organi anzidetti e richiedendo continue proroghe dei regimi commissariali delle funzioni dei Presidenti dei liberi consorzi. Con la legge regionale n. 27 del 2024 in esame, come anticipato, la Regione Siciliana, non solo ha rinviato le richiamate elezioni «in una domenica compresa tra il 6 aprile e il 27 aprile 2025», ma ha anche annullato, con l’articolo 21, comma 2, le elezioni già indette per il 15 dicembre 2024 con il citato decreto presidenziale n. 551 del 1° ottobre 2024. Tanto premesso, oltre ad evidenziare che alcun seguito è stato dato al monito rivolto dalla Consulta alla Regione Siciliana nella sentenza n. 136 del 2023 sopra richiamata, merita osservare che la legge regionale n. 27 del 2024 si pone in contrasto con gli articoli 1, 5 e 114 Cost. e, altresì, con il principio di ragionevolezza desumibile dall’articolo 3 della Costituzione. Il reiterato rinvio delle elezioni e le conseguenti proroghe dei commissariamenti violano, in primo luogo, i principi di democraticità di cui all’art. 1, comma primo della Costituzione, in quanto i referendum e le elezioni (ancorché indirette) rappresentano il momento più alto di manifestazione della sovranità popolare (sentenza costituzionale n. 1/2014). La descritta prassi regionale contrasta altresì con gli artt. 5 e 114 Cost., in quanto l’autonomia e la rappresentatività degli enti commissariati sono svuotate da un commissariamento - di fatto - sine die, e si pone, inoltre, in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 della Costituzione. La situazione di eccezionalità, che poteva giustificare, nell’immediatezza dell’entrata in vigore della disciplina di riforma, la proroga originariamente disposta, non può, infatti, porsi come plausibile ragione giustificativa delle successive numerose proroghe che si sono susseguite nel corso degli anni, ciò che stabilizza l’eccezionalità oltre ogni ragionevole limite. Inoltre, il legislatore siciliano non tiene conto della giurisprudenza costituzionale (sentenza costituzionale n. 168/2018) secondo cui il novellato art. 114 Cost., nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l’ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere di istituirlo concretamente. Né del resto il nuovo ente potrebbe avere disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, nel presupposto di livelli di governo di disciplina uniforme, con riferimento agli aspetti essenziali (sentenza costituzionale n. 50/2015). La Regione Siciliana, quindi, pur dando apparente seguito, con la legge regionale n. 15/2015, all’obbligo di riordino delle circoscrizioni provinciali, ha in realtà finora rinviato le elezioni degli organi provinciali (rectius “liberi consorzi comunali”), disattendendo, pertanto, la legge n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), che con disposizioni che si atteggiano a principi di grande riforma economica e sociale, in grado di vincolare la competenza esclusiva in materia di enti locali, propria della Regione, ha disposto che «il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo» (art. 1, comma 19); «il consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali (art. 1, comma 25); «il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri della provincia» (art. 1, comma 58); «il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia» (art. 1, comma 69). La legge regionale in esame, pertanto, si pone in contrasto anche con gli articoli 14, comma 1, lettera o), e 15, comma 3, dello Statuto speciale della Regione Siciliana che attribuiscono alla stessa potestà legislativa esclusiva nelle materie «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» e «circoscrizione, ordinamento, e controllo degli enti locali», nei limiti delle «leggi costituzionali dello Stato» e senza pregiudizio «delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituzione del popolo italiano». Locuzione, quest’ultima, che è stata costantemente intesa dalla Corte costituzionale (sent. n. 265 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 189 del 2007, n. 314 del 2003, n. 4 del 2000, n. 153 del 1995) come richiamo al rispetto dei limiti derivanti dalle norme di rango costituzionale, dagli obblighi internazionali, dai principi generali dell’ordinamento giuridico statale e dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono le disposizioni della Legge Delrio n. 56/2014, che, in quanto tali, si impongono anche alle Regioni a Statuto speciale (per tutte, sentenza costituzionale n. 168/2018). Il continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall’ente regionale, in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla citata legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato. Per i motivi esposti, la legge regionale in oggetto, limitatamente all’articolo 21, deve essere impugnata per violazione degli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione. |