Dettaglio legge regionale
Titolo | “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026.” |
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Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 28 del 18-11-2024 |
Bur | n. 51 del 20-11-2024 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 14-01-2025 / Impugnata |
La legge della regione Siciliana n. 28 del 18 novembre 2024 “Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. Si premette che nella seduta del 26 marzo 2024, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della regione Siciliana n. 3 del 2024. Tra gli articoli impugnati figurava l’articolo 49 “Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili” che, al fine di fronteggiare maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per i soggetti autistici, riconosceva l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime strutture nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR, previo rispetto dei CCNL sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Il comma 2, per le medesime ragioni, riconosceva un adeguamento tariffario pari al 2% per le prestazioni rese dai Centri Dialisi. Erano ignoti i criteri di calcolo utilizzati per la definizione dell’adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR e le relative fonti dati utilizzate, mancando elementi informativi sufficienti per valutare la correttezza dell’adeguamento tariffario. Né era possibile valutarne la coerenza con il programma operativo e la cornice economico-finanziaria dello stesso. Le regioni, in coerenza con la legislazione vigente, possono riconoscere variazioni tariffarie, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR e nel rispetto della normativa specifica in materia tariffaria cui devono sottostare le regioni in piano di rientro. L’articolo 49 si poneva pertanto in contrasto con l’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992 il quale, con riferimento alla definizione del sistema di calcolo delle tariffe, prevede che le stesse siano determinate sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati. La disposizione violava in definitiva gli articoli 81, terzo comma, e 117, terzo comma della Costituzione. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 197 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 della legge della Regione Siciliana 31 gennaio 2024, n. 3, concludendo “che la Regione è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alle norme interposte richiamate nel ricorso, con assorbimento delle altre censure”. Nel ricorso è stato rilevato “che detta Regione, in quanto tuttora sottoposta al piano di rientro, «non può erogare livelli ulteriori di assistenza rispetto a quelli previsti dalla normativa statale», a norma dell’art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009” e richiamato, altresì, “l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevede la remunerazione delle prestazioni, rese dalle strutture private accreditate, secondo il sistema delle tariffe massime, predefinite con provvedimento statale (adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) e calcolate sulla base dei costi standard di produzione”. Nella sentenza si ribadisce che “assumono rilevanza i vincoli che discendono, per la regione che li abbia sottoscritti, dai piani di rientro dal deficit di bilancio in materia sanitaria (ex plurimis, sentenza n. 20 del 2023). Essi sono funzionali al mantenimento della spesa pubblica entro confini certi e predeterminati. …. La disciplina dei piani di rientro va, in definitiva, ricondotta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a «un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica (ex plurimis, sentenza n. 278 del 2014)» (sentenza n. 20 del 2023). Le previsioni dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, che riguardano la disciplina dei piani di rientro, sono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, per effetto del quale «la regione è quindi obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro (sentenze n. 14 del 2017, n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014)» (ancora, sentenza n. 20 del 2023).” L’attuale articolo 28, comma 16 della legge della regione Siciliana n. 28 del 2024 riconosce un adeguamento tariffario nella misura del 7% a quattro diverse tipologie di strutture per le quali non è individuata, a livello statale, alcuna tariffa di riferimento. In particolare, esso autorizza adesso l’assessorato regionale della salute, a decorrere dall’anno finanziario 2024, a riconoscere l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale. L'ultimo periodo della disposizione de qua abroga inoltre l’articolo 49 della legge regionale n. 3/2024 già oggetto di declaratoria di incostituzionalità. L’articolo 28, comma 16 ripropone, pertanto, il medesimo contenuto di quanto disposto dall’articolo 49 della l.r. 3/2024, già dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Con riferimento alla definizione del sistema di calcolo delle tariffe, l’articolo 8 quinquies del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. prevede che le tariffe siano determinate sulla base della rilevazione dei costi standard di produzione di un campione rappresentativo di soggetti erogatori pubblici e privati. Le regioni, in coerenza con la legislazione vigente, possono riconoscere variazioni tariffarie, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del SSR e nel rispetto della normativa specifica in materia tariffaria cui devono sottostare le regioni in piano di rientro. La Regione Siciliana è attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario: di conseguenza, come più volte affermato dalla Corte, «nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (sentenza n. 1 e 197 del 2024). “Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018). Non sono certamente tali quelli che derivano dall’adozione, da parte della regione, di tariffe sanitarie superiori a quelle di riferimento, come definite a livello nazionale secondo le procedure previste dall’art. 8-sexies, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, ciò che è proprio quanto deriva dalle disposizioni regionali contestate” (sentenza n. 197 del 2024). In merito, la Regione ha affermato che l’aumento tariffario di che trattasi costituisce una forma di “ristoro economico a fronte dei maggiori costi determinatisi per effetto dei rinnovi contrattuali intervenuti nel periodo 2007-2024 che hanno determinato un aumento del costo del personale…”. Tuttavia, essa non ha saputo indicare i criteri/algoritmi di calcolo utilizzati per la definizione dell’adeguamento tariffario a valere sui fondi del SSR né evidenziare la coerenza dell’aumento prospettato con il programma operativo e il relativo quadro economico-finanziario in termini di sostenibilità. Quanto alla garanzia dell’equilibrio finanziario, la Regione ha confermato le criticità rilevate riconoscendo che “l’incremento di costo previsto dall'applicazione della norma in oggetto non consentirebbe la sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario del SSR per l'anno 2024.” Quanto asserito dalla Regione conferma la violazione degli articoli 81 e 117, terzo comma, Cost., «in materia di copertura di leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica». Tanto premesso, considerato che la Regione: - non ha fornito elementi informativi sufficienti per valutare la determinazione dell’adeguamento tariffario disposto dal legislatore regionale medesimo; - non ha saputo indicare i criteri/algoritmi di calcolo utilizzati per la definizione dell’adeguamento tariffario nella misura del 7% a valere sui fondi del SSR né ha chiarito le relative fonti dati utilizzate; - non ha fornito chiarimenti circa la coerenza dell’aumento tariffario prospettato con il programma operativo e il relativo quadro economico-finanziario; - allo stato attuale, non ha ancora trasmesso agli uffici competenti del Ministero della Salute la proposta di Programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro; - è impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario che non prevede la possibilità di aumentare le tariffe per le prestazioni assistenziali indicate dall’articolo in esame; deve concludersi che la stessa Regione, con l’art. 28 comma 16 della legge n. 28/2024, è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria, in violazione degli articoli 81 terzo comma e 117, terzo comma, della Costituzione in materia di copertura di leggi di spesa e coordinamento della finanza pubblica, con gli artt. 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. 502 del 1992 quali parametri interposti. La Regione, inoltre, eccede dalle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, il quale dispone, all’articolo 17, comma 1, lett. b), che l'Assemblea regionale può emanare leggi in materia di “igiene e sanità pubblica”, tuttavia tale competenza è circoscritta ai “limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”. In relazione a quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge regionale in esame ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |