Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)
Regione Puglia
Estremi Legge n. 41 del 10-12-2024
Bur n. 100 del 12-12-2024
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 07-02-2025 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 41 del 10 dicembre 2024, recante “ Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)”, presenta profili di illegittimità costituzionale in quanto l'articolato intervento normativo delineato dalla legge regionale in oggetto, finalizzato all’introduzione, in via sperimentale, di un servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della regione rivolto ai malati oncologici, alle loro famiglie, all’equipe oncologica e agli operatori dei reparti di oncologia si pone in contrasto con l’articolo 117, terzo comma della Cost, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “professioni” e, segnatamente, quale norma interposta, con l'art. 52 del D.P.R. 483/1997.
L’intervento legislativo, inoltre, si pone in contrasto con il medesimo art. 117, terzo comma, della Costituzione, anche nella parte che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di “coordinamento della finanza pubblica” nonché con l’art. 81, terzo comma, laddove in violazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Puglia introduce un livello ulteriore di assistenza, pregiudicando l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
In particolare, l’art. 1, comma 1, della legge in esame introduce “in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge” la possibilità di istituire il servizio di assistenza psicologica all’interno delle aziende ospedaliere della Regione destinato, prioritariamente, ai malati oncologici ed alle loro famiglie.
Viene previsto, inoltre, all’art. 1, comma 2 il supporto psicologico anche per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, il cui benessere è in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita dei pazienti.
La legge regionale in esame prevede, quindi, che potranno essere deputati al servizio di cui trattasi non solo i dirigenti psicologi già dipendenti delle Aziende ed enti del SSN (“personale già in servizio” di cui all’art. 1, comma 1), ma anche figure professionali esterne assunte a tempo determinato e per la durata massima di due anni, specificando – al comma 3 – che “Nel raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel documento (Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale) approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce l’approccio multidisciplinare/professionale all’interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche”.
L’art. 2, comma 2 specifica, infine, che l’attività di sostegno psicologico potrà essere esercitata “solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti”; mentre, l’art. 3, rubricato norma finanziaria, dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 1.500.000 per l’anno 2024, si provvede nell’ambito del “fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione”, capitolo n. 1110070, precisando che, per gli esercizi finanziari successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
Ebbene, la volontà del legislatore regionale di impiegare nel servizio di nuova istituzione, oltre ai dirigenti psicologi già dipendenti delle Aziende ed enti del SSN, anche figure professionali esterne assunte a tempo determinato, per la durata massima di due anni e, segnatamente, psicologi e, finanche, medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti si pone in palese contrasto con l’art. 117, terzo comma Cost. per la violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia concorrente delle “professioni”.
In effetti, al riguardo, occorre segnalare che nell’attuale ordinamento giuridico non è prevista la specifica figura dello psiconcologo, né tantomeno è riconosciuta una specializzazione in psiconcologia, tanto è vero che la legge, all’art. 2, comma 2 dispone che l’attività di sostegno psicologico di cui all’articolo 1, può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un “corso di specializzazione in psicoterapia”.
Invero, non si trascura di considerare che con l’Accordo Stato-Regioni l’Intesa n. 59/CSR del 17 aprile 2019 - peraltro, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3 - è stato approvato il documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” che prevede quanto segue: “la cura psicosociale in oncologia è parte integrante di una strategia di cura più ampia, a partire dalla diagnosi e durante l’intero corso di malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della fase avanzata e di fine vita”.
Tuttavia, lo scopo del citato Accordo non è quello di istituire una nuova figura professionale, bensì quello di fornire linee guida di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche nell’ambito delle quali è opportuno offrire uno spazio di contenimento emotivo e di elaborazione dei vissuti legati alla condizione del rischio, al fine di facilitare il processo comunicativo, migliorando la qualità di vita del paziente oncologico.
Inoltre, si pongono in contrasto con la citata normativa statale interposta anche le ulteriori previsioni contenute nell’art. 2, che consentirebbero – nell’ambito della Regione Puglia – l’accesso ai concorsi per l’assunzione presso il Servizio sanitario nazionale di laureati in psicologia oppure in medicina non in possesso del titolo di specializzazione richiesto dalla legge statale. L’articolo 2, comma 2, infatti, consente che l’attività di sostegno psicologico di cui all’articolo 1 possa essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia (non richiedendo, invece, il possesso del titolo di specializzazione contemplato dal D.M. 50 del 2019).
Premesso che per tutti i dirigenti sanitari occorre il possesso della laurea e della specializzazione, nonchè l’iscrizione all’albo corrispondente, si rammenta che per il profilo-professionale di psicologo, ai fini dell’accesso al Servizio sanitario nazionale, è previsto il possesso di uno dei titoli di specializzazione contemplati nel D.M. n. 50 del 2019, tra i quali non risulta compresa la disciplina della psico-oncologia.
In tale prospettiva, il citato art. 52 del D.P.R. 483/1997 individua – in effetti – specifici requisiti di ammissione al concorso quali:
a) diploma di laurea in psicologia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.
Inoltre, si segnala che anche per l’accesso alla convenzione con la specialistica ambulatoriale è indispensabile il possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge, come significativamente confermato dall’art. 19 dell’Accordo Collettivo nazionale del 4 aprile 2024, concernente la “Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni”.
Pertanto, la previsione regionale di ammettere ai concorsi per l'accesso al Servizio sanitario nazionale, anche psicologi o medici non in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa statale si pone in evidente contrasto con il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (Cfr. per tutte Corte Costituzionale sentenze nn. 98/2013 e 172/2018).
Principio che, giova ribadirlo, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, con conseguente impossibilità per le regioni di dar vita a nuove figure professionali.
In tale prospettiva, pertanto, assunta quale norma interposta l'art. 52 del D.P.R. 483/1997 che individua specifici requisiti di ammissione al concorso per l'accesso al SSN, l’intervento delineato con la legge regionale in esame si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione.
Per quanto attiene alla materia delle “professioni”, infatti, la Corte Costituzionale è costante nell’affermare che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali" (sentenza n. 98 del 2013 e sentenza n. 172 del 2018).
Sotto diverso profilo, il servizio di nuova istituzione di sostegno psicologico in ambito oncologico costituisce un livello ulteriore di assistenza.
Tanto lo si desume dal carattere sperimentale che allo stesso riconosce l’articolo 1 della legge in esame laddove, invece, le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza non possono costituire una sperimentazione, essendo le stesse già individuate e disciplinate dal DPCM LEA e dunque erogate in modo strutturato nell'ambito del servizio sanitario nazionale.
Ne deriva che le prestazioni rese nell’ambito del nuovo servizio si configurano come prestazioni di natura “extra LEA” che, come tali, non possono essere garantite dalla Regione Puglia in quanto impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con l’ulteriore conseguenza che l’effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa “necessaria” (art. 81, terzo comma, Cost.), visto che un impiego di risorse per prestazioni “non essenziali” verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali.
Nello specifico, rileva che la regione Puglia è attualmente sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario: di conseguenza, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale “nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali" (da ultimo, sentenza n. 1 del 2024). Gli unici esborsi consentiti alla Regione sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei LEA, entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro (sentenza n. 172 del 2018).
Pertanto, anche sotto tale diverso profilo, deve concludersi che la regione, con l’intervento di che trattasi, è venuta meno al divieto di introdurre nuove spese non obbligatorie, ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa sanitaria pubblica di cui sono espressione i vincoli del piano di rientro, ponendosi in contrasto con gli art. 81, terzo comma e 117, terzo comma della Costituzione.
Per i motivi finora esposti, gli articoli 1, 2, 3 della legge in esame vanno impugnati ai sensi dell’art. 127 Cost..







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