Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.
Regione Toscana
Estremi Legge n. 7 del 17-01-2025
Bur n. 7 del 22-01-2025
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 07-03-2025 / Impugnata
La legge regionale è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 2 che modifica l’articolo 144 della legge regionale n. 61 del 2024 recante “Testo Unico del Turismo”

L’articolo 2 modifica l’art. 144, comma 2, della legge regionale Toscana n. 61 del 2024, dove è stabilito che “Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016”. Con la modifica apportata viene integrata la disposizione con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio "fino alla data del 31 dicembre 2025".

La norma è censurabile, in quanto, alla luce della menzionata integrazione, la possibilità di esercitare in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed & breakfast nell’ambito del medesimo edificio nel rispetto delle disposizioni della l.r. Toscana n. 86 del 2016 viene limitata al 31 dicembre 2025, rendendo di conseguenza obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla nuova disciplina recata dalla legge regionale Toscana n. 61 del 2024. La disposizione risulta violare gli artt. 3, 41, 42, 117, secondo comma 2, lett. l, Cost., in relazione all’art. 832 cod. civ., perché introducono limitazioni irragionevoli e sproporzionate al diritto di proprietà, inibendo ai proprietari la possibilità di disporre del proprio immobile concedendone il godimento a terzi per fini turistici, oltre determinare un’indebita compressione della libertà d’impresa.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alla disposizione sopra indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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