Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità. |
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Regione | Piemonte |
Estremi | Legge n. 11 del 19-05-2021 |
Bur | n. 20 del 20-05-2021 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 13-07-2021 / Non impugnata |
La legge della regione Piemonte n. 11 del 19/05/2021 recante “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. L’art. 5 della legge in esame dispone che: “1. La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza, secondo le modalità di cui al comma 2, le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro di cui all'articolo 3. 2. Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all'articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione applica a favore delle imprese di cui al comma 1: a) una riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'IRAP nel caso di nuove assunzioni di donne lavoratrici per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro; b) una premialità nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali. 3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'articolo 7, individua le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico. 4. I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di cento dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006, non presentano nessun divario retributivo basato sul genere. Il comma 1 del suddetto art. 5, attribuendo nelle procedure di gara regionale le premialità indicate dal successivo comma 2, lett. b), alle sole imprese che hanno sede legale e che operano in Piemonte, presenta criticità nella misura in cui l’effetto premiale esclude i partecipanti alle procedure che hanno sede altrove e, pertanto, si pone in contrasto con i principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza derivanti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e dal diritto derivato in materia di appalti pubblici, nonché con il principio di libertà di stabilimento previsto dall’art. 49 del TFUE. Infatti, qualunque tipo di vantaggio derivante dalla localizzazione dell’impresa in una determinata regione ha effetti restrittivi della concorrenza e risulta discriminatorio nei confronti degli altri operatori, sia nazionali che europei. E’ parimenti discriminatorio riservare il beneficio fiscale della riduzione della tassa regionale di cui al comma 2, lett. a) alle sole imprese aventi “sede legale” ed operanti in Piemonte in quanto risultano escluse quelle imprese che, esercitando il proprio diritto di stabilimento secondario, riconosciuto dall’articolo 49 TFUE, operano in Piemonte tramite una succursale, filiale o agenzia, ma hanno la sede legale al di fuori della regione. La libertà di stabilimento comprende, infatti, il diritto delle società, costituite a norma delle leggi di un qualsiasi Stato membro e che abbiano la loro sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio dell'Unione, di svolgere la loro attività' economica in un altro Stato membro mediante una controllata, una succursale o un'agenzia (Corte Costituzionale, sentenza n. 190/2014). Ad esse va riconosciuta parità di trattamento, indipendentemente dall’ubicazione della loro sede legale e sono vietate tanto le discriminazioni palesi, quanto le misure che ostacolino o scoraggino, direttamente o indirettamente, il pieno esercizio della libertà' di stabilimento. Secondo il principio del trattamento nazionale, ai soggetti che nello Stato membro si limitano ad aprire un centro di attivita' deve essere esteso il trattamento che la legislazione locale riserva ai soggetti che nel territorio nazionale hanno lo stabilimento principale. Diversamente, risulterebbe svuotato di contenuto il diritto di stabilimento secondario (Corte di Giustizia sentenza 28 gennaio 1986, in causa C-270/83). La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che il subordinare la concessione di contributi e sovvenzioni economiche al requisito dello stabilimento della sede legale ed operativa all'interno di un dato territorio regionale è da ritenersi in contrasto con l'art. 49 del TFUE, nonché con gli articoli 3 e 20 della Costituzione, poiché "discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con il principio ex art. 120, primo comma, Cost., a tenore del quale la Regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte de/territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (ex plurimis, sentenze n. 391 del 2008 e n. 207 del 2001)." (Corte Costituzionale, sent. n. 83/2018), oltreché dell'art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di concorrenza. Benché il perseguimento dell'obiettivo della parità di genere, anche retributiva, ottenuto attraverso meccanismi premiali inseriti all'interno dei bandi di gara costituisce una delle priorità trasversali individuate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la disciplina delle procedure di gara e la determinazione di criteri (preferenziali) di aggiudicazione è comunque riconducibile alla materia della tutela della concorrenza e rientra, quindi, nella competenza esclusiva statale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. Secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, infatti, «le disposizioni del codice dei contratti pubblici […] regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza, e […] le Regioni, anche ad autonomia speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008)»; di recente, sentenze n. 98 e n. 39 del 2020. L’art. 5, comma 1, pertanto, nel prevedere la concessione sia di benefici in termini di punteggi aggiuntivi per la partecipazione ai bandi di gara, sia di benefici economici alle sole imprese con sede legale nel territorio regionale viola il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., nonché la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, secondo comma 2, lett. e), della Costituzione. Per le ragioni sopra esposte le disposizioni regionali sopra indicate debbono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. |