Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.
Regione Puglia
Estremi Legge n. 15 del 08-06-2021
Bur n. 76 del 10-06-2021
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 29-07-2021 / Non impugnata



La legge della Regione Puglia n. 15 dell' 8 giugno 2021 recante “Misure di razionalizzazione in materia sanitaria e disposizioni varie.” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
In particolare:
1) L’art. 3 prevede che nell'ambito dei requisiti minimi strutturali delle Residenze Sanitarie per Anziani (RSA), la camera ardente all'interno delle stesse possa essere sostituita da una "convenzione con una sala per il commiato nello stesso comune".
Al riguardo, si osserva che l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede che "...con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Ira lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi .. .".
L'atto di indirizzo cui fa riferimento la norma appena richiamata è il DPR 14 gennaio 1997, recante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", che prevede, all'allegato 1, quale requisito strutturale per le RSA, la presenza presso la struttura di una camera ardente.
L’art. 3, pertanto, nell'ammettere la facoltà di sostituire la camera ardente con una convenzione per una sala di commiato, si pone in contrasto con quanto previsto dall'allegato 1 del DPR 14 gennaio 1997, che annovera, invece, tra i requisiti strutturali e insostituibili di una RSA la camera ardente.
La presenza di una camera ardente rientra, quindi, tra i requisiti minimi strutturali di una RSA ed è, quindi, inclusa tra i livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale.
Si rileva, pertanto, la sussistenza delle condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" dall’ articolo 117, comma 2, lett. m) Cost.


2) L'art. 7 della legge in oggetto (rubricato "Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario) prevede che "nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell'educatore socio-sanitario può essere sostituita dall'educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del l.r. 4/2007".
Al riguardo, si osserva che la professione di educatore professionale socio-sanitario è una professione sanitaria disciplinata dall'art. 1, comma 1 del D.M. n. 520 del 1998.
Tale norma stabilisce che "è individuata la figura professionale dell'educatore professionale, con il seguente profilo: l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".
L'abilitazione all'esercizio della professione è conseguita attraverso l'acquisizione del "diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520", come disposto dall'art. 1, comma 596 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Diversamente, la professione di educatore socio-pedagogico è stata riconosciuta con la legge 27 dicembre 2017 n. 205 ("legge di bilancio 2018").
In particolare, l'articolo 1, comma 594 di detta legge ha previsto che "l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi".
Ciò premesso, si deduce che le due figure professionali dell'educatore socio-sanitario e dell'educatore socio- pedagogico sopra descritte non possono essere considerate in alcun modo fungibili.
Infatti, alla luce della normativa sopra richiamata, l'educatore professionale socio-pedagogico può svolgere la propria attività nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.
Tanto premesso, si osserva che, con la equiparazione delle figure professionali sopracitate da parte della norma segnalata, viene esercitata una potestà legislativa concorrente in violazione dei principi fondamentali in materia di professioni e di tutela della salute, riservati alla legislazione dello Stato, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Infatti, anche al fine di tutelare la salute dei fruitori delle strutture socio-sanitarie RSA e dei Centri diurni per anziani e disabili, la normativa statale disciplina nel dettaglio la figura professionale dell'operatore socio- sanitario e, al contempo, sempre a livello statale, viene preclusa la possibilità per la figura dell'educatore socio- pedagogico di svolgere la propria attività nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute, se non nell'ambito degli aspetti socio- educativi. L'equiparazione delle figure professionali in esame da parte della norma segnalata si pone, quindi, in contrasto con la specifica limitazione appena citata prevista, a livello nazionale, dal richiamato articolo 1, comma 594 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 ("legge di bilancio 2018").
Inoltre, a ulteriore riprova della riserva della fissazione dei principi nella materia in esame a favore della legislazione statale, si evidenzia che - sebbene, ad oggi, tale disposizione non abbia trovato ancora attuazione - il comma 1 dell'art. 33-bis del D.L. n. 104 del 2020 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126 rinvia ad un apposito D.M. la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute.
Si ravvisano, pertanto, le condizioni per sollevare la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, per violazione dei principi fissati dalla legislazione statale nell'ambito della legislazione concorrente in materia di "tutela della salute" e di "professioni" (articolo 117, comma 3 Cost.).


Per i motivi sopra esposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Puglia n. 15 del 2021 ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, relativamente agli articoli 3 e 7 della legge regionale in esame.
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