Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
Regione Veneto
Estremi Legge n. 23 del 03-08-2021
Bur n. 105 del 03-08-2021
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 23-09-2021 / Non impugnata
La legge regionale, che reca la “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”, è censurabile, con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per le motivazioni di seguito illustrate.
La rideterminazione del termine di validità al 31 dicembre 2022 rappresenta una reiterata anomalia rispetto alle previsioni di cui all’articolo 14, comma 7, della legge n. 157 del 1992, costituente parametro interposto nella violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Detta norma statale dispone de che le Regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale. Il suddetto Piano Faunistico-Venatorio regionale, oggetto di proroga normativa è stato approvato nel 2006 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio 2007 e, pertanto, si riferiva a realtà ambientali profondamente diverse da quelle attuali, che hanno subito un profondo mutamento legato in particolar modo, ad esempio, alla ricomparsa dell’orso e del lupo che la stessa Regione ha anche riconosciuto in tempi recenti (si veda deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 16 settembre 2020), o al consistente aumento degli ungulati che provocano un crescente volume di danni alle produzioni agricole.
Le finalità della pianificazione faunistico-venatoria impongono periodicamente l’aggiornamento dei dati sulla base dei quali il piano stesso viene redatto, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica e l’esercizio del potere programmatorio su un arco temporale adeguato, che il legislatore ha fissato in cinque anni. Una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato. Il potere di proroga in un atto programmatorio scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell’azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l’elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l’abuso della discrezionalità amministrativa (Sent. Cons. Stato, Sez. III 3 maggio 2021, n. 3487).
Il mancato aggiornamento del Piano, da ormai 15 anni, arreca notevoli disagi ai proprietari o conduttori dei propri fondi che intendono vietare sugli stessi l’esercizio venatorio, i quali sono tenuti ad inoltrare al Presidente della Giunta regionale – entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio – richiesta motivata da esaminarsi entro sessanta giorni dalla relativa presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, dell’articolo 15, della legge n. 157 del 1992. Attraverso la proroga del suddetto piano faunistico si impedirebbe di fatto ai proprietari terrieri il diritto di interdire la caccia sui propri terreni.
La norma regionale, nel rideterminare fino al 31 dicembre 2022 la validità del piano faunistico-venatorio regionale, si pone in contrasto con l’articolo 14, comma 7, della legge n. 157 del 1992 il quale, nel prevedere un arco di cinque anni per eventuali revisioni del piano, anche in considerazione dei mutamenti ambientali e delle necessità tecnico-organizzative della gestione del settore, non reca alcuna specifica previsione in ordine a possibile proroghe del piano originario che ne dilatino la relativa validità in maniera indeterminata (nel caso specifico per tre anni).
Inoltre, la norma si pone in contrasto con le seguenti disposizioni:
- Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che all’articolo 6, comma 2, lettera b) prevede che “Sono soggetti a VAS i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli qualificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”.
- Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna”, che all’articolo 5 rubricato “Valutazione di Incidenza (VINCA)”, al comma 2 prevede che “i proponenti di piani territoriali, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto contro degli obiettivi di conservazione del medesimo”.

In quanto tale, il piano faunistico-venatorio costituisce uno strumento di indirizzo per la gestione della fauna selvatica e la programmazione dell’attività venatoria, ed è qualificabile come “piano o progetto” nel senso voluto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto espressione del potere pianificatorio, e in quale tale sottoposto a valutazione di incidenza (VINCA) e VAS.
Sotto tale profilo da punto di vista dell’ordinamento eurounitario, la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio dell’Unione Europea prevede, agli articoli 6 e 7, che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze negative su un sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, formi oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il recepimento della Valutazione di Incidenza, per la normativa italiana, è avvenuto con l’anzidetto decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (“Regolamento recante modifiche e integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”) ai fini della salvaguardia della biodiversità, tra cui è prevista anche la Valutazione di incidenza. L’articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 357 del 1997, prevede che l’Allegato G elenchi i contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza di pieni e progetti. I piani faunistico-venatori non possono ritenersi definitivamente approvati ove non siano sottoposti anche a VAS. La direttiva 2001/42/CE (cd. Direttiva VAS) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, recepita con la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificata e integrata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal successivo decreto legislativo n. 128, reca l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della stessa direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. I piani e i programmi per i quali è stata stabilita la necessità di espletare, in via preventiva, una valutazione ambientale ai sensi della direttiva Habitat sono soggetti alla procedura di valutazione alla direttiva VAS (articolo 3, comma 2, lett. B). la direttiva VAS e la direttiva Habitat, si applicano pertanto cumulativamente a tutti i piani e programmi che hanno ripercussioni sui siti protetti ai sensi dell’articolo 6 o dell’articolo 7 della direttiva Habitat.
Le disposizioni che determinano l’ambito di applicazione della Direttiva sono espresse principalmente in due articoli collegati:
- l’articolo 2, che sancisce determinate caratteristiche che i piani e i programmi devono avere perché la direttiva si applichi ad essi, stabilendo, in particolare, che gli stessi siano elaborati e/o adottati dalle autorità prescritte e siano previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- l’articolo 3, che a sua volta prevede le norme per determinare se i piani e i programmi in questione possano avere effetti significativi per l’ambiente e se devono dunque essere oggetto di valutazione ambientale.
Il comma 2, lettera b) dell’articolo 3 della Direttiva VAS, fa riferimento agli articoli 6 e 7 della Direttiva Habitat, che richiedono una “valutazione opportuna” di qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, ma che possa avere influenze significative su tale sito. Ritenere che un piano abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CE è condizione sufficiente per far scattare l’obbligo di applicare le procedure VAS. Inoltre, anche la disposizione di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione della legge, ponendosi conseguentemente la legge regionale de qua in contrasto con il principio del buon andamento dell’azione amministrativa sancito dall’articolo 97, Cost.

Per i motivi esposti, la legge regionale, con riferimento all’articolo 1, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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