Dettaglio legge regionale
Titolo | Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia. |
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Regione | Puglia |
Estremi | Legge n. 30 del 06-08-2021 |
Bur | n. 102 del 06-08-2021 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 23-09-2021 / Non impugnata |
La legge della Regione Puglia n. 30 del 2021 prevede interventi per la promozione e il sostegno delle attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e regionale. E’ disciplinato il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione e l’iscrizione di tali attività in apposito elenco, con previsione di misure di sostegno. PARERI I Ministeri dello Sport (nota DAR n. 14182 del 20/08/2021), dell’Interno (nota DAR 14177 del 20/08/2021), del Turismo (nota DAR 14305 del 26/08/2021), dell’Economia e Finanze (settore legislativo - nota MEF-RGS del 31/08/2021e settore legislativo finanze mail del 14/09/21), della Giustizia (nota Dar 14146 del 18/08/21), dell’Istruzione (nota n. 15406 del 15/08/21), Infrastrutture (V.B. 13-9-21), Sviluppo economico (V.B. 14/09/21) hanno espresso parere favorevole in merito alla legge regionale in esame. OSSERVAZIONI E MEDIAZIONE Il ministero della Cultura con nota n. 13980 del 13-08-2021 ha rappresentato: “Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel B.U. Puglia 6 agosto 2021, n. 102, si osserva quanto segue. Con la legge in esame la Regione intende promuovere e sostenere le attività commerciali e artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e regionale (art. 1). A tal fine, la Regione disciplina il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione e l’iscrizione di tali attività in apposito elenco (art. 4), disponendo misure di sostegno (art. 5). In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), la Regione incentiva gli interventi volti a “sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica. Perciò, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. L'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 7, valuta se gli interventi proposti possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso detti interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'amministrazione ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l'interessato decida comunque di procedere agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell'esercizio dall'Elenco”. Tale previsione riguarda interventi di restauro e conservazione degli edifici, compresi i relativi arredi, legati alle attività storiche, il cui esame è rimesso ai comuni, senza considerare quanto invece previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) in tema di autorizzazione di qualsivoglia opera o lavoro che riguardi beni culturali (art. 21). E’ noto infatti che le attività storiche, con riferimento agli edifici dove le stesse si svolgono e ai beni mobili in essi conservati, rivestono uno specifico interesse culturale, attestato molte volte da puntuali provvedimenti di tutela, ciò che richiede l’autorizzazione da parte delle soprintendenze degli eventuali interventi di restauro e conservazione del patrimonio culturale e dei significati in esso testimoniati. La previsione di uno specifico esame di tali interventi da parte dei comuni, chiamati a valutare “se gli interventi proposti possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio” nonché a indicare “le modifiche che si rendano necessarie per evitare l'alterazione dei requisiti originari”, ove gli stessi riguardino beni culturali, interferisce quindi con le funzioni di tutela del patrimonio culturale attribuite dal predetto Codice in via esclusiva agli uffici ministeriali. Si ritiene pertanto necessario che la Regione riformuli la disposizione indicata nel rispetto delle competenze primarie esclusive dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. La Regione Puglia, con mail del 31-08-2021 propone il seguente impegno: “con riferimento alle osservazioni formulate dal Ministero della Cultura sulla disposizione contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera e) della legge in oggetto indicata, il Dipartimento regionale competente propone la seguente riformulazione del testo: “e) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 7, fatti salvi i casi di interventi da assoggettare alla autorizzazione preventiva della competente Soprintendenza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di beni culturali sottoposti a tutela, valuta se gli interventi proposti possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportino il venir meno o l'alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all'Elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettui comunque l'intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell'esercizio dall’Elenco”. Ove codesto Dipartimento e il Ministero della Cultura ritengano che la riformulazione proposta sia idonea a superare i rilievi espressi con la nota in riscontro, il Dipartimento regionale avvierà prontamente il procedimento per la modifica della legge nei termini su riportati. In attesa di un cortese cenno di riscontro.” Il ministero della Cultura (mail del 1-09-21) al riguardo ha osservato: “nel prendere atto favorevolmente dell’intento collaborativo della Regione, proponiamo di formulare l’impegno nei termini seguenti: “e) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all'attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L'amministrazione comunale, anche ai sensi dell'articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e fatti comunque salvi i casi di interventi da assoggettare alla soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 preventiva della competente Soprintendenza in ottemperanza alla normativa vigente in materia di beni culturali sottoposti a tutela, valuta se gli interventi proposti possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportino il venir meno o l'alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all'Elenco di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'amministrazione comunale ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettui comunque l'intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell'esercizio dall’Elenco”. La finalità della proposta di modifica è quella di rafforzare le finalità di tutela perseguite dalla legge regionale – pienamente condivise dal Ministero – instaurando una collaborazione tra i Comuni e le Soprintendenze nei casi di esercizi storici non vincolati, ma che potrebbero esserlo successivamente. Siamo comunque disponibili a ogni approfondimento e confronto sul punto.” Con nota del 3-09-21, a firma del Presidente è stato proposto il seguente impegno da parte della Regione: ”Con riferimento alla nota del Ministero della Cultura pervenuta per il tramite del Dipartimento degli Affari Regionali con protocollo DAR-0013980-A-13/08/2021, sentito il competente Dipartimento regionale, si formula impegno a sottoporre all’approvazione dell’Organo consiliare la seguente riformulazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 30: “e) sostenere interventi di restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica. A tal fine, i proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione presentano al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro. L’amministrazione comunale, anche ai sensi dell'’articolo 7, sentita la competente Soprintendenza e fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, valuta se gli interventi proposti possano alterare l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Nel caso gli interventi proposti comportino il venir meno o l’alterazione dei requisiti originari per l’appartenenza all’Elenco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’amministrazione comunale ne dà comunicazione all’interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari. Nel caso in cui l’interessato effettui comunque l’intervento programmato senza conformarsi alle indicazioni ricevute, il Comune ne dà notizia alla Regione che dispone la cancellazione dell’esercizio dall’Elenco”. Il Ministero della Cultura (nota dar n. 14764 del 6-09-21) ritiene satisfattivo il predetto impegno: “Si fa seguito alla corrispondenza intercorsa e in particolare all'impegno del Presidente della Regione Puglia, di cui alla nota prot. 1770 del 3 settembre u.s., di sottoporre all'approvazione dell'Organo consiliare la riformulazione della lettera e) del comma i dell'articolo 5 della legge regionale in oggetto, mediante inserimento, nel terzo periodo, della seguente locazione: "sentita la competente Soprintendenza e fatti comunque salvi i casi di interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Al riguardo, si conferma che il predetto impegno è. conforme alle richieste di questa Amministrazione, finalizzate alla definizione delle criticità rilevate, e si confida pertanto nel puntuale adempimento.” La Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei, con nota del 14 settembre 2021 rappresenta :”La legge regionale in esame, "Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia", stabilisce all'articolo 5, 2 comma, che alle imprese iscritte all'Elenco regionale attività storiche e di tradizione (botteghe, negozi e locali storici della Puglia) siano riconosciuti contributi a fondo perduto, specifiche agevolazioni per l'accesso al credito nonché l'individuazione, nell'ambito delle competenze regionali, agevolazione in materia di tributi regionali; la disposizione in commento prevede, altresì, che la Regione si faccia promotrice di accordi con i Comuni per la definizione di forme di premialità o di riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali gravanti sulle attività storiche e di tradizione iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4. La formulazione attuale delle previsioni richiamate non assicura che l'erogazione dei contributi previsti avvenga nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Si richiede, pertanto, l'impegno, a firma del Presidente della Regione, di inserire nel primo veicolo normativo utile la specificazione che "le misure di sostegno previste dall'articolo 5, comma 2, lett. a), b) c) ed e) della legge regionale n. 31 del 2021 siano concesse nel rispetto degli articoli 107e 108 del TFUE".” Successivamente la Regione con mail del 21/09/21 ha trasmesso un disegno di legge che dà attuazione all’impegno preso per l’integrazione della disciplina con il richiamo alle previste autorizzazioni del Codice dei beni culturali ed alle competenze della Soprintendenza e con l’affermazione del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato riguardo alle previste misure di sostegno. Anche la Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato per le politiche e gli affari europei (mail del 22/09/21) ha ritenuto satisfattiva la comunicazione del disegno di legge da parte della Regione VALUTAZIONI E PROPOSTA UFFICIO Non si ritiene di dover proporre l'impugnativa della legge del 06/08/2021, n. 30 della Regione Puglia. |