Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Mofiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Servizio psico-pedagogico
Regione Lombardia
Estremi Legge n. 16 del 06-08-2021
Bur n. 32 del 10-08-2021
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 07-10-2021 / Non impugnata
La legge della regione Lombardia n. 16 del 06/08/2021, recante “Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) Servizio psico-pedagogico” presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.
L’art. 1 della legge in esame, nell’introdurre il comma 4 quinquies all'articolo 5 della legge regionale n. 19/2007, prevede che la Regione Lombardia promuova dei protocolli d'intesa con il Ministero dell'istruzione o con il competente Ufficio Scolastico Regionale per l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica ed il benessere della persona, rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, secondarie, del sistema 1eFP, nonché alle scuole paritarie. Il suddetto servizio ha lo scopo di prevenire l'insuccesso formativo, la povertà educativa e la dispersione scolastica anche per gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.
Il successivo art. 2, al comma 3, dispone:
“All'attuazione degli interventi previsti ai sensi del comma 4-quinquies dell'articolo 5 della L.R. 19/2007, così come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, concorre il fondo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007"), finanziato dal Ministero della pubblica istruzione come previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione”
L’art. 2, comma 3, della legge in esame contrasta le specifiche competenze statali riferite agli aspetti finanziari in quanto dispone che lo Stato concorra alle spese per l'attivazione dei predetti servizi indicando espressamente le modalità di copertura a carico del bilancio dello Stato, ambito - quello della individuazione dei mezzi finanziari per far fronte a specifici servizi forniti dallo Stato - che la Costituzione riserva alla competenza statale. In particolare, in relazione alla copertura delle risorse mediante utilizzo del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006, comprensive delle risorse di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 41/2021, si rileva che tali risorse sono interamente programmate in relazione al fabbisogno corrente. L’art. 3, comma 2, della legge in esame, pertanto, introducendo una maggiore spesa a carico del bilancio statale non quantificata e priva di copertura finanziaria, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Per le ragioni sopra esposte l’art. 2, comma 3, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
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