Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Impostazione delle misure finalizzate all’attuazione della ripresa e resilienza ligure.
Regione Liguria
Estremi Legge n. 13 del 09-08-2021
Bur n. 13 del 11-08-2021
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 07-10-2021 / Non impugnata
La Legge Regione Liguria n. 13 del 9 agosto 2021 "Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure" presenta disposizioni illegittime per quanto di seguito rappresentato:


L'articolo 11 al comma 1, prevede "Azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale per l'anno 2021" che per l'esercizio 2021, il Fondo politiche sociali, Missione 12, Programmi 7 e finanzia azioni a favore delle Associazioni di promozione sociale, dei circoli ricreativi culturali e sociali e loro articolazioni di base autonome a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso iscritte nel Registro del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore) e successive modificazioni e integrazioni, attraverso modalità definite dalla Giunta regionale per un ammontare non inferiore a 200.000,00 euro" .

In proposito si rileva che non risulta chiaro il riferimento a "circoli ricreativi culturali e sociali e loro articolazioni di base autonome a carattere nazionale" e per altro pare che gli stessi debbano intendersi come articolazioni e circoli affiliati ad associazioni di promozione sociale nazionali, iscritti come tali al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale ex art. 7, comma 3, o al registro regionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi delle disposizioni regionali attuative della I. 383/2000 e in particolare dell'articolo 7, comma 4.

Giova ricordare che l'iscrizione nel registro nazionale o nel corrispondente registro regionale costituiscono infatti elementi qualificanti gli enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art. 4, comma 1, e 101, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In assenza di iscrizione ad uno dei suddetti registri, infatti, l'appartenenza di un ente dotato di autonomia propria ad un ente nazionale (in qualità di articolazione territoriale o dell'esistenza di un rapporto di affiliazione) non è sufficiente a qualificare l'ente come appartenente al Terzo settore e ad ammetterlo ai benefici riservati ai soggetti qualificati (si consideri che la qualificazione di ente del Terzo settore secondo le disposizioni nazionali rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. I).

Con tale disposizione che non escludere in capo a soggetti non iscritti ad alcun registro delle APS, nazionale o regionale, i benefici previsti per enti qualificati si concretizza il contrasto con il menzionato art. 117, comma 2, lettera I, della Costituzione per la violazione della esclusiva competenza statale in materia di ordinamento civile.

La disposizione inoltre prevede finanziamenti alle "società di mutuo soccorso iscritte nel Registro del Terzo settore di cui alla legge regionale 42/2012" (si fa riferimento in particolare all'art. 9, che considera soggetti del Terzo settore le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della I. 3818/1886, e all'art. 13, comma 1 lett. C) che prevede che il registro regionale del terzo settore contenga una sezione per le società di mutuo soccorso).

Ora, l'art. 13, comma 2, della suddetta legge regionale 42/2012 dispone
"Possono presentare istanza di iscrizione nella corrispondente sezione del Registro i soggetti del Terzo Settore aventi sede legale in Liguria" mentre al comma 2 bis si prevede che "Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali sia diversamente previsto da disposizioni legislative nazionali".

In proposito, la normativa nazionale in materia di società di mutuo soccorso (art. 23, comma 1 del d.I. 179/2012, al netto della deroga di cui all'art. 44, comma 2 del d.lgs. 117/2017) prevede che le stesse siano iscritte nell'apposita sezione del Registro imprese riservata alle imprese sociali.

Per le società di mutuo soccorso la qualificazione di enti del Terzo settore discende - secondo quanto disposto dalla normativa nazionale - dall'iscrizione nella sezione imprese sociali del Registro imprese - fatta salva la possibilità una volta istituito il RUNTS di ottenere in alternativa l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46, comma 1lett. F) del Codice al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 44, comma 2 del medesimo Codice - e non dalla normativa regionale. Pertanto, non è chiara, con riferimento alle società di mutuo soccorso la portata dell'art. 13, comma 2 bis, della l.r. 42/2012.

Pertanto e per quanto esposto la disposizione è in contrasto con glia articoli 3, 117, comma 2, lett. I) Cost. in quanto non è sufficiente l'iscrizione nel Registro del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 ma l'accesso al finanziamento si consegue esclusivamente al possesso dei requisiti di qualificazione (nazionali) unitamente al requisito territoriale di riferimento.

In base a tali considerazioni la norma indicata deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione per le citate violazioni costituzionali.

Si segnala, inoltre, l'articolo 17 (Interventi a favore dell'associazionismo di promozione sociale operante nell'ambito delle disabilità) che prevede:

"1. Al fine di sostenere le attività delle associazioni di promozione sociale che operano storicamente nell'ambito della tutela e promozione dei diritti dei mutilati, degli invalidi e della disabilità e iscritte agli appositi registri regionali, alle medesime è destinata una quota delle risorse allocate alla M issione 12 "Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", pari a 50.000,00 euro per /'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 ".

La disposizione fa riferimento ad "associazioni di promozione sociale", iscritte "agli appositi registri regionali". Come noto, alla qualifica di associazione di promozione sociale e ai benefici connessi si accede oltre che attraverso l'iscrizione nel registro regionale delle APS, attraverso l'iscrizione al registro nazionale, riservato tanto alle associazioni nazionali quanto alle articolazioni territoriali delle stesse e ai circoli ad esse affiliati.

Per quanto esposto anche l'articolo 17 della legge regionale opera in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera I, della Costituzione e deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione.