Dettaglio legge regionale
Titolo | Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico |
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Regione | Basilicata |
Estremi | Legge n. 40 del 23-09-2021 |
Bur | n. 74 del 24-09-2021 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 18-11-2021 / Non impugnata |
La Legge Regione Basilicata n. 40 pubblicata sul B.U.R n. 74 del 24/09/2021 recante: “Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico”, presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale. Relativamente all’articolo 6 “Integrazione sociale e lavorativa” si fa presente che la Regione: - al comma 1, promuove la formazione delle persone con disturbi dello spetti o autistico (ASD) in relazione alle capacità definite dalla diagnosi funzionale per un corretto inserimento lavorativo adeguato alle caratteristiche della persona da avviare al lavoro; - al comma 2, promuove progetti di sperimentazione di attività lavorative, compresi i corsi di formazione propedeutici alle stesse, proposti da Enti, Istituzioni ed Associazioni operanti nel settore dei disturbi dello spettro autistico (ASD). Per quanto concerne l’articolo 7 “Formazione”, viene previsto che la Regione: - al comma 1, oltre alla formazione definita ed attuata dal Centro di Riferimento Regionale per il personale sanitario, promuove, attraverso il medesimo Centro, attività formative rivolte agli operatori dei servizi sociali, ai genitori e ai familiari delle persone con disturbi del lo spetti o autistico (ASD) da realizzarsi a cura dei soggetti ed enti di formazione accreditati; - al comma 2, d'intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, promuove interventi di formazione ed aggiornamento sulle metodologie educative rivolti ai docenti di ogni ordine e grado. Per quanto attiene all‘articolo 8 “Disposizioni transitorie e finali”, viene previsto che la Giunta regionale: - al comma 1, individua il Centro di Riferimento Regionale ai sensi dell'art. 2 e adotta tutti gli atti di propria competenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; - al comma 2, dispone che il Centro di Riferimento Regionale di cui all'art. 2 istituisce una banca dati per il rilevamento delle persone con disturbi dello spettro autistico (ASD) e del lor o grado di disabilità. Gli oneri i potenziali derivanti dall’articolo 6, dall’articolo 7 e dall'articolo 8 comma 2, non possono essere posti a carico delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Viene precisato, infatti, che tali somme sono destinate all’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) mentre gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni summenzionate non rientrano specificamente nelle attività assistenziali (LEA) per le quali è erogato il finanziamento richiamato e appostato sulla Missione 13. Ciò posto, si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa della legge regionale in parola dinnanzi alla Corte Costituzionale con riferimento all'articolo 9, comma 1, in quanto, introducendo una maggiore spesa a carico del bilancio statale non quantificata e priva di copertura finanziaria, si pone in contrasto con gli articoli 81 e 117, secondo comma, lettera m), in materia di livelli essenziali di assistenza e l’articolo 117, terzo comma, in materia di della salute, della Costituzione. Per le ragioni sopra esposte all'articolo 9, comma 1, deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. |