Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell’esercizio 2019 di cui al comma 8 dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Regione Sicilia
Estremi Legge n. 26 del 30-09-2021
Bur n. 44 del 05-10-2021
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 03-12-2021 / Non impugnata
La legge della Regione siciliana n. 26 del 30 settembre 2021 recante “Approvazione del rendiconto generale della regione per l’esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell’esercizio 2019 di cui al comma 8, art. 11, del decreto legislativo n. 118/2011” reca disposizioni che esulano dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2/1948) e presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle vigenti norme in materia di contabilità e armonizzazione dei bilanci pubblici la cui violazione, in quanto normativa interposta, comporta violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che fissa la competenza esclusiva statale, inter alia, in materia di contabilità e armonizzazione dei bilanci pubblici.
Occorre premettere che la Corte dei conti - con decisione n. 6//2021/SSRR/PARI del 18 giugno 2021 delle Sezioni riunite per la Regione Siciliana - ha parificato il rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2019 nelle sue componenti del conto economico e dello stato patrimoniale, dichiarati non regolari, e del conto del bilancio, con esclusione di diverse poste, che ha dichiarato irregolari. A giudizio della Corte, le irregolarità riscontrate nel conto del bilancio discendono da operazioni contabili realizzate in difformità dalla vigente disciplina che regola il risultato di amministrazione. In particolare, la lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione risulta sottostimata di circa 597 milioni di euro, non risultando adeguatamente congruo l'accantonamento dei seguenti Fondi, esclusi dalla parifica: il Fondo contenzioso, il Fondo rischi per i debiti fuori bilancio, il Fondo crediti dubbia esigibilità, il Fondo perdite società partecipate, il Fondo residui perenti, i Fondi vincolati, e la parte del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. Inoltre, non risultano parificate le seguenti poste contabili: alcune partite dei residui attivi per circa 1,3 milioni di euro; alcuni capitoli della spesa per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità di leggi regionali per circa 12,7 milioni di euro; la spesa finanziata attraverso l'applicazione di quote accantonate, vincolate e destinate eccedenti il limite di cui ai commi 897 e 898 della legge n. 145/2018 per circa 97,2 milioni di euro; alcuni impegni di spesa per circa 156,85 milioni di euro e taluni disimpegni di spesa per circa 80,2 milioni di euro con riferimento al perimetro sanitario.
Tanto premesso, la legge in esame, anche alla luce delle risultanze del giudizio di parifica della Corte dei Conti e di quanto poi recepito in concreto dal legislatore regionale, mostra profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost. in materia di sistema contabile dello Stato e inoltre con le fonti interposte rappresentate dai principi e dalle prescrizioni in materia di finanza pubblica di cui al D.lgs. n. 118/2011 con particolare riferimento:
- all’art. 1, con il quale è approvato il rendiconto, e allegati nn. 8, e 10 e all’allegato 26 recante la relazione sulla gestione dell’esercizio finanziario 2019, nelle parti afferenti alla determinazione del fondo accantonamento residui perenti nonché alla composizione del disavanzo di amministrazione e alle relative modalità di copertura;
- in via consequenziale, all’art. 6 che determina il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 e, al comma 2, il disavanzo finanziario;
- all’ art. 10, concernente gli effetti del giudizio di parificazione del rendiconto generale sul risultato di amministrazione, come indicati nell’All. A della legge;
ciò in quanto le irregolarità riscontrate nella determinazione del rendiconto generale per l’esercizio 2019, e censurate dalla Corte dei Conti nel giudizio di parifica, discendono da operazioni contabili realizzate in difformità di quanto stabilito dalla vigente disciplina nazionale sopracitata e non garantiscono il rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità delle risultanze gestionali nonché del principio di prudenza, e conseguentemente ledono l’attendibilità del documento contabile, con particolare riferimento:
1. alla composizione del disavanzo alla data del 31/12/2019;
2. alle relative modalità di copertura di esso, indicate nella relazione al rendiconto generale, che non tengono conto del peggioramento del risultato di amministrazione 2019 rispetto al 2018 e del conseguente mancato ripiano;
3. alle modalità di determinazione del Fondo crediti dubbia esigibilità e del Fondo residui perenti;
4. alle rettifiche contabili modificative del risultato di amministrazione, sancite dall’art. 1 e dall’art. 10 in recepimento delle osservazioni della Corte dei Conti espresse in sede di parifica 2019, senza però alcun effetto sostanziale sulle risultanze del documento contabile e sulle necessarie variazioni conseguenti al recepimento.
In particolare:
- art. 1: ai sensi di tale norma “è approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 con le osservazioni oggetto del giudizio di parificazione della Corte dei Conti -Sezioni riunite per la Regione Siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021". Al riguardo, non appare chiaro a quali osservazioni si sarebbe adeguata la Regione, atteso che le risultanze del rendiconto in esame non recepiscono i rilievi della Corte dei conti, come rappresentato nelle osservazioni che seguono in merito ai seguenti allegati alla legge, tra quelli elencati all’art. 1, che, ai sensi dell’allegato 10 del D. lgs. n. 118/2011, compongono il rendiconto generale:
-- Allegato 8 (Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione): riguardo ai dati riportati nel suddetto allegato va rilevato il mancato allineamento – rispetto anche alle osservazioni della Corte dei Conti:
• dei residui attivi dell'anno 2019, indicati pari a euro 1.154.826.952.38 rispetto all'importo di euro 1.151.855.703,06 risultante dal conto del bilancio - prospetto Riepilogo generale delle entrate;
• di alcuni fondi (ed esempio il Fondo contenzioso, il Fondo rischi per i debiti fuori bilancio e il Fondo crediti dubbia esigibilità) il cui accantonamento non risulta adeguatamente congruo.
-- Allegato 10 (Fondo crediti dubbia esigibilità): in merito a tale Fondo si rappresentano criticità nelle modalità di determinazione del suddetto Fondo che si riflettono sulla congruità dei dati riportati:
• i dati dei residui riportati nel prospetto di cui all'Allegato 10 “c)" del Fondo non coincidono con i corrispondenti importi indicati nel conto del bilancio. A titolo esemplificativo, si rileva che il totale residui attivi del Titolo 2 indicato nel prospetto allegato c) è pari a euro 394.085.083, mentre nel conto del bilancio risulta pari a euro 313.977.342; inoltre il Fondo, determinato in euro 167.996.686,40, risulta sottostimato rispetto alla quantificazione operata dalla Corte dei conti che ha rilevato una carenza di accantonamento, pari a euro 34.992.196.45.
• la modalità di determinazione del Fondo non è conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 118/2011, in particolare laddove considera certa la riscossione di alcune tipologie di residui. Tale modalità si pone in contrasto con l'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e con il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 come anche con il principio della prudenza previsto dal medesimo decreto legislativo n. 118/2011;
-- Fondo accantonamento residui perenti (di cui all’allegato 26 - Relazione): nella relazione al Rendiconto la Regione fa presente che l'importo dell'accantonamento dei fondi relativi ai residui perenti è determinato incrementando del 20% le somme accantonate al 31 dicembre 2018 con riferimento ai fondi regionali, ritenendo non necessari ulteriori accantonamenti per i fondi extra regionali, in considerazione del fatto che per questi ultimi la somma accantonata raggiungeva già la soglia massima di legge pari al 70% dei residui in perenzione. Tale modalità non risulta coerente con la disciplina contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011 che non distingue tra "fondi ordinari regionali" e "fondi extra regionali”. Pertanto, la dotazione del fondo contrasta con quanto previsto all'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 118/2011, concernente la gestione dei residui, atteso che l'incremento dell’accantonamento del 20% non è stato applicato all’intera massa dei residui in perenzione.
- art. 6, comma 2, (determinazione del totale disavanzo parte disponibile): in via consequenziale rispetto a quanto sopra evidenziato ed in merito alle irregolarità riscontrate circa le partite contabili che incidono sulla lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, quest’ultimo non risulta determinato correttamente, in relazione alla ricostruzione operata dalla Corte dei Conti. Infatti la Regione determina un risultato di amministrazione contabile negativo (accertato come disavanzo finanziario all’art. 6, comma 2) pari a “(-) 6.887.404,039,39”, laddove il risultato di amministrazione disponibile (lettera E) al 31 dicembre 2019, come rideterminato dalla Corte dei conti, risulta pari a “-7.484,236,03507”;

- la Relazione al Rendiconto generale della Regione (all. n. 26) prevede il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2019 che, come già evidenziato, la Regione determina nell'ammontare di - 6.887.404.039,39 euro, (art. 6, comma 2 della legge in esame) e disciplina il recupero del disavanzo e delle quote di disavanzo non recuperate, relative al rendiconto 2018, in 10 quote di euro 421.889.971,816 annui a decorrere dall'esercizio 2019, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 158/2019, nell’ambito quindi del nuovo contesto normativo introdotto al fine di sostenere la Regione nel piano di rientro del rilevante disavanzo di amministrazione proveniente dagli esercizi anteriori. Il citato D. lgs. n. 158/2019, recante le nuove “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”, ha consentito infatti una diluizione del piano di rientro. L’art. 7, comma 1, sopracitato consente alla Regione, non oltre il limite massimo di dieci esercizi, di poter beneficiare del ripiano delle quote di disavanzo non recuperate relative al rendiconto 2018, subordinando però tale agevolazione alla sottoscrizione, entro novanta giorni, di un accordo tra la Regione e lo Stato contenente specifici impegni di rientro dal disavanzo. In caso di mancata sottoscrizione il ripiano deve essere effettuato in tre anni. La Regione ha quindi approvato l’assestamento di bilancio 2019 (legge regionale n. 30/2019), recependo le risultanze della parifica 2018 e ridefinendo il piano di rientro del disavanzo di amministrazione. Con D.lgs. n. 8/2021, si è reso necessario modificare il predetto D.lgs. n. 158/2019 per posticipare il termine di sottoscrizione del previsto accordo, firmato infine il 14 gennaio 2021. Il D.lgs. n. 8/2021 ha infine fissato il ripiano in dieci esercizi e previsto il rinvio delle quote da ripianare nell’esercizio 2021 all’anno successivo a quello di conclusione originariamente previsto.
Tutto ciò premesso, in questa sede va rilevato che per effetto della rideterminazione del disavanzo operata dalla Corte dei Conti sul rendiconto approvato dalla Regione - che, come già rappresentato, non si è adeguata alle risultanze della parifica rispetto all'esercizio 2018 di euro 170.837.961,10, e ciò rende necessario l’aggiornamento del piano di rientro del disavanzo per il recupero delle quote non ripianate nell'esercizio finanziario 2019 ed eventualmente nel 2020.
- art. 10: la norma prevede testualmente che "la Regione apporta le rettifiche contabili modificative del risultato di amministrazione derivanti dal giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019” sulle partite non parificate di cui alla parte A) della decisione della Corte dei Conti, come indicato nell'allegato A) alla medesima legge. Al riguardo, si evidenzia che il richiamato Allegato A si limita ad elencare le specifiche componenti del risultato di amministrazione che presentano insufficiente contabilizzazione degli importi, indicando le differenze contabili da sanare. Tale previsione non può essere considerata quale recepimento dei rilievi della Corte dei conti, trattandosi di una disposizione unicamente enunciativa dell'elaborazione effettuata dalla Corte, che non comporta alcun effetto sostanziale sulle risultanze del rendiconto, derivandone significative incertezze sulla attendibilità di quest’ultimo.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le norme regionali sopra indicate e i documenti contabili allegati configurano una violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e) Cost., che riserva allo Stato la disciplina del sistema contabile pubblico e l’armonizzazione dei bilanci pubblici, come anche delle fonti interposte rappresentate dai principi di coordinamento della finanza pubblica e dalla disciplina statale di cui al D.lgs. n. 118/2011 e costituiscono una violazione delle competenze statutarie della Regione e devono pertanto essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost.
Torna all'inizio del contenuto