Dettaglio legge regionale
Titolo | Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 118 del 2011 e autorizzazione di spese non rientranti tra i debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 |
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Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 19 del 16-12-2021 |
Bur | n. 70 del 17-12-2021 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 11-02-2022 / Non impugnata |
La legge della Regione Sardegna n. 19 del16/12/2021 e pubblicata sul Bur n. 70 del 17/12/2021, reca il riconoscimento di vari debiti fuori bilancio. PARERI FAVOREVOLI: L’art. 4 (norma finanziaria) prevede che la copertura degli oneri derivanti dalla legge in oggetto, pari a: - euro 9.105.372,72 (in termini di competenza) ed euro 9.030.270,00 (in termini di cassa) per il 2021; - euro 12.164.780,20 per il 2022 e 2023; - euro 7.096.121,78 per il 2024; - comprensivi del debito fuori bilancio di euro 566,96 (riconosciuto per il 2021 con legge regionale n. 19/2019); sia disposta mediante le riduzioni di spese e l'utilizzo delle disponibilità sussistenti nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023, secondo i modi indicati nell'allegata tabella A, rinviando la copertura finanziaria degli oneri relativi al 2024 alla legge annuale di bilancio. In relazione all’inserimento, tra gli oneri derivanti dalla legge in esame, dell’importo di euro 566,96 (come detto, già riconosciuto e coperto nell’esercizio finanziario 2019 con legge regionale n. 19/2019), tale richiamo si è reso necessario per reiterare la copertura finanziaria che - benché già statuita con la predetta legge n. 19/2019 - non fu però oggetto del suo consequenziale impegno contabile da parte della struttura regionale responsabile, generando sia l’effetto della economia di bilancio sia il mancato adempimento contabile. Premesso questo, la disposizione regionale in esame quantifica l'onere per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante dai servizi di vigilanza armata e portierato presso gli immobili di proprietà regionale per il 2024, determinando un'obbligazione giuridica che necessita della relativa copertura per il 2024. Tuttavia, coprire finanziariamente gli oneri imputati al 2024, mediante rinvio alla successiva legge annuale di bilancio, contrasta con l'art. 38 del D.lgs. n. 118/2011 che dispone: - al comma 1, che "le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime, ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio” - al comma 2, che “le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi”. La disposizione citata distingue pertanto tra spese continuative e ricorrenti: - a contenuto discrezionale, la cui determinazione può essere genericamente rimessa alla disponibilità dei bilanci a venire; - di natura obbligatoria e spese pluriennali, la cui quantificazione al contrario deve essere determinata e specificata immediatamente anche per gli esercizi futuri, individuandone i mezzi di copertura finanziaria.Ebbene la disposizione in esame, non indicando la copertura finanziaria degli oneri per il 2024 e rinviando l'individuazione della copertura finanziaria alla legge annuale di bilancio, non rispetta l’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall’art. 81, terzo comma, Cost., che trova specifica declinazione nelle disposizioni citate del D.lgs. n. 118/2011. Ricorrono conseguentemente i presupposti per impugnare l’art. 4 ex art. 127 Cost. |