Dettaglio legge regionale
Titolo | Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022. |
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Regione | Trentino Alto Adige |
Estremi | Legge n. 7 del 20-12-2021 |
Bur | n. 50 del 21-12-2021 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 18-02-2022 / Non impugnata |
La legge della regione Trentino Alto Adige n. 7/2021 recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022" presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 8 per violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 della Costituzione, per violazione della competenza riservata al legislatore statale in materia di organi di governo degli enti locali , di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza di cui all’art. 117, comma secondo, lett. e) della Costituzione nonché per contrasto dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale, con particolare riferimento all’art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670. L'articolo 8 della legge in esame, novella - mediante l'introduzione del comma 1-bis - l'articolo 64 della legge regionale n. 2/2018 recante “Codice degli enti locali della regione autonoma Trentino Alto Adige”. In particolare, l’art. 64, al comma 1, ripete quanto già sancito dall’art. 78 del Testo Unico degli enti locali, secondo il quale “i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. La novella in esame, dunque, mediante l’introduzione del comma 1 bis, introduce ora una deroga, prevedendo che “l'obbligo di astensione dall’esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici”. La disposizione pertanto si pone in contrasto con il citato articolo 78, comma 3 TUEL, norma interposta adottata nell'esercizio della potestà esclusiva statale in materia di organi di governo degli enti locali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione e che ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da loro amministrato, in particolare in quei settori potenzialmente confliggenti con l'interesse pubblico perseguito dall'ente locale. L'articolo 78, che intende garantire la imparzialità dell’azione amministrativa, costituisce inoltre una diretta filiazione dell'articolo 97 della Costituzione, e si rivolge, expressis verbis, ai “componenti la giunta comunale” che nei campi dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici forniscono prestazioni di carattere intellettuale. Tra i destinatari dell'obbligo di astensione rientrano quindi non solo gli assessori, ai quali siano state conferite deleghe nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e dei lavori, ma anche lo stesso sindaco, sul quale grava l'onere di sovraintendere su tutte le attività dell'ente, comprese quelle delegate (Cass. civ., Sezione II sentenza N. 14764 del 19-7-2016). Infatti, secondo l'articolo 50, comma 1, TUEL, il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione. Le citate disposizioni del Testo unico costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, poiché pongono una disciplina (sullo status giuridico e sul dovere di astensione degli amministratori locali) che non può che essere uniforme sull'intero territorio nazionale, in ragione della esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza, e assumono, altresì, la valenza di norme fondamentali di riforma economico-sociale, che vincola anche le autonomie speciali, compresa la Regione Trentino-Alto Adige, che pure gode di potestà esclusiva statutaria in materia di enti locali (cfr.. ex plurimis, Corte cost., sent. n. 45/2010). Per quanto sopra illustrato è da ritenersi che l'articolo 8 sia viziato da illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nonché con l'articolo 4 del d.P.R. 31 agosto 1972. n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Si deve rilevare, inoltre, la contrarietà del suddetto articolo 8 rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione, che attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di concorrenza, laddove il sindaco - ancorché abbia delegato le funzioni in materia di urbanistica di edilizia e di lavori pubblici - in quanto responsabile dell'amministrazione e soggetto al quale spetta per legge il compito di sovraintendere su tutte le attività dell'ente, comprese quelle delegate, non può che godere, nel territorio da lui amministrato, di una posizione di privilegio nell'esercizio dell'attività professionale in materia edilizia, alterando in tal modo le regole della concorrenza. Per i motivi esposti l’art. 8 deve essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. |