Dettaglio legge regionale
Titolo | Autorizzazione all’acquisizione di azioni di SACAL S.P.A. da parte della SOCIETÀ FINCALABRA S.P.A. modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2007. |
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Regione | Calabria |
Estremi | Legge n. 43 del 28-12-2021 |
Bur | n. 114 del 29-12-2021 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 24-02-2022 / Non impugnata |
Va premesso che la Fincalabra Spa è una società in house della Regione Calabria, che opera a sostegno del sistema produttivo regionale come elemento di raccordo e congiunzione tra le politiche regionali, il sistema del credito e il sistema imprenditoriale. Fincalabra Spa, inoltre, gestisce fondi pubblici, per conto della Regione, in prevalenza rinvenienti dai programmi operativi POR FESR - POR FSE - PSR, nell'ambito dei regimi di aiuto stabiliti dalla UE. L’art. 1 della legge in esame stabilisce che “considerata la rilevanza strategica per la Regione Calabria del servizio di interesse generale erogato dalla Società aeroportuale calabrese S.p.A. (SACAL S.p.A.), gestore degli aeroporti calabresi, Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, è autorizzata ad acquisire, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni della predetta SACAL S.p.A. detenute dai soci privati”. L’art. 5, al comma 1, prevede che “per far fronte agli oneri finanziari di cui all'articolo 1, Fincalabra S.p.A. è autorizzata a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti, con le risorse del "Fondo Exit Strategy Fuif”, dalla stessa gestito e finalizzato a sostenere strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato che operano nei settori strategici della Regione Calabria”, mentre, al comma 2, prevede che dall'attuazione della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ne deriva che, al di là di ogni ragionevole dubbio, la Fincalabra Spa gestisce risorse pubbliche della Regione Calabria, che saranno impiegate anche in occasione dell'operazione di acquisizione oggetto della presente legge. Tale operazione di acquisizione in mano pubblica delle quote in mano privata si inserisce in una lunga vicenda societaria che ha visto, nello scorso anno, la Regione Calabria (con la L.R. n. 28/2021) partecipare all'aumento del capitale sociale di SACAL, società mista pubblico-privata. L’attuale disposizione contrasta tuttavia con l’art. 81 Cost., e con l’interposta norma recata dall’art. 17 della legge n. 196/2009, nella parte in cui, non quantificando l’onere derivante dall’attuazione della disposizione, non garantisce la copertura degli oneri stessi, violando il principio costituzionale secondo cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”. La norma regionale, infatti, contrasta con l’art. 17 della legge n. 196/2009 che, quale norma interposta adottata in diretta attuazione del citato art. 81 Cost., prevede che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma […]”. Il legislatore regionale, infatti, nell’autorizzare la società in house Fincalabra S.p.A., ad acquisire sul mercato le azioni della Società SACAL S.p.A., non fornisce alcuna indicazione riguardo all’importo a cui l’operazione dovrà realizzarsi, né fornisce alla propria partecipata alcun criterio o limite di valore, sia esso unitario, in termini di prezzo massimo per azione, o complessivo, in termini di spesa massima da sostenere per realizzare l’intera operazione di acquisto, a cui la medesima dovrà attenersi, disponendo genericamente che la stessa è autorizzata a provvedere, senza necessità di ulteriori provvedimenti, con le risorse del “Fondo Exit Strategy Fuif”, nei limiti delle risorse disponibili. La portata della disposizione non è chiara e, anzi, appare generica, non essendo possibile valutare la sussistenza di un equilibrato rapporto fra la spesa che si intende effettuare (non quantificata) e gli obiettivi perseguiti (che dalla lettura della norma non sono sufficientemente delineati). La legge, sotto questo profilo, non presenta alcun riferimento in ordine alla sostenibilità economica e proficuità dell’iniziativa in quanto l’individuazione dell’intervento e la relativa copertura sono privi di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale in riferimento proprio all’art. 81 Cost. In definitiva, la generica indicazione utilizzata (“nei limiti delle risorse disponibili” e “con le risorse del Fondo Exit Strategy Fuif”), in assenza di quantificazione degli oneri, ancorché come limite massimo, non è sufficiente a soddisfare il requisito della “provvista” dei mezzi previsto dal citato art. 81 Cost. (sul tema inerente la genericità dei mezzi di copertura vedasi, tra le altre, Corte costituzionale, sent. n. 33/2017, n. 197/2019 e n. 227/2019). Inoltre, qualunque altra previsione di spesa imputata alla medesima fonte di copertura, per quanto il Fondo in argomento sia gestito dalla stessa Fincalabra S.p.A., creerebbe incertezza sulla capienza del medesimo e sul riparto degli impieghi, rendendo dubbia la disponibilità degli importi effettivamente destinati a fronteggiarli. Tutto ciò posto, la disposizione recata dall’art. 1, stante l’assenza di ogni elemento utile a quantificare gli oneri derivanti dalla sua attuazione e la conseguente inidoneità a garantire la presenza di mezzi sufficienti alla copertura finanziaria degli oneri, è censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale in quanto viola l’art. 81 Cost. nonché l’art. 17 della legge n. 196/2009, e dunque va impugnata innanzi la Corte costituzionale ex art. 127 Cost. |