Dettaglio legge regionale
Titolo | Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali. |
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Regione | Molise |
Estremi | Legge n. 7 del 29-12-2021 |
Bur | n. 52 del 29-12-2021 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 24-02-2022 / Non impugnata |
Regione Molise Legge n° 7 del 29/12/2021 BUR n° 52 del 29/12/2021 Titolo: Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali. La legge regionale presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato: L’ articolo 5: si rileva che il Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 6) di cui al comma 1, lettera f) della norma in esame non risulta correttamente determinato alla voce "Debito autorizzato nell'esercizio in corso" che indica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, rispettivamente, gli importi di euro 73.710.323,22, euro 73.321.920,21 ed euro 68.411.938,00. Come si desume dalla Nota integrativa all'assestamento (Allegato 7), soltanto il primo importo riguarda nuova autorizzazione all'indebitamento, laddove gli importi indicati per il 2022 e il 2023 risultano essere il debito residuo di inizio periodo" dello stesso mutuo contratto nel 2021. A riprova di ciò, il Quadro Generale Riassuntivo (Allegato 3) riporta al Titolo 6 - Accensione Prestiti il solo importo di euro 73.710.323,22 peri! 2021 e importi nulli per gli esercizi 2022 e 2023. Pertanto considerato il non impegno regionale a modificare opportunamente il suddetto Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento la norma esaminata deve essere impugnata per la violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117 terzo comma della Costituzione. L’ articolo 6: la norma in esame sostituisce l'articolo 7 della legge regionale 15 luglio 2013, n. 6 (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), che ne disciplina la funzione consultiva. Al riguardo, si evidenzia una incongruenza tra il limite di "quindici giorni lavorativi dal ricevimento degli atti" previsto dal novellato comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 6/2013, entro i quali dev'essere rilasciato il parere da parte del Collegio dei revisori e il termine di "almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera" previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del D.lgs. n. 123/2011 per la sottomissione al Collegio dei revisori dei documenti contabili ai fini della predisposizione del parere. Ciò premesso, il successivo comma 6 prevede che, decorsi i termini previsti nei commi 4 e 5, la Regione può prescindere dall'espressione del parere ". La suddetta disposizione si pone in contrasto con quanto prevede il decreto legislativo n. 118/2011 che, all'articolo 11, commi 3 e 4, prevede che la relazione del Collegio dei revisori dei conti sia allegata rispettivamente allo schema del bilancio di previsione e allo schema di rendiconto. Inoltre, l'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 118/2011 dispone che "[i]l collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 ", il quale, a sua volta, al comma 2, lettera f )elenca, tra i doveri dei collegi dei revisori, quello di "esprimere il parere in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio da parte degli organi a ciò deputati sulla base degli specifici ordinamenti dei singoli enti ". Il legislatore nazionale, con le norme sopra indicate, che costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nonché dettano norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, sembra pertanto non prendere in considerazione l'assenza del parere dei revisori sui documenti più rilevanti dell'ente pubblico e, conseguentemente, prevede che il fascicolo del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio contenga la relazione del collegio dei revisori dei conti. In base a quanto rilevato, pertanto, il comma 6, laddove prevede la possibilità di prescindere dal parere reso dal collegio dei revisori dei conti, si pone in contrasto con il D.lgs. n. 118/2011 e con il D.lgs. n. 123/2011 nelle parti sopra richiamate, violando, pertanto, l'articolo 117. secondo comma, lettera e) e terzo comma, della Costituzione e pertanto deve essere impugnato a norma dell’art. 127 della Costituzione. |