Dettaglio legge regionale
Titolo | Modificazioni e integrazioni di leggi regionali. |
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Regione | Umbria |
Estremi | Legge n. 17 del 20-12-2021 |
Bur | n. 76 del 29-12-2021 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 24-02-2022 / Non impugnata |
La legge Regione: Umbria n° 17 del 20/12/2021 BUR n° 76 del 29/12/2021 “Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato: L’articolo 2 della legge reca una disposizione che modifica l'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, prevedendo che i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato posti in essere dall'Agenzia forestale regionale - per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale connesse alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria di carattere stagionale, esclusivamente per assunzioni di operai addetti a lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili - abbiano una durata non superiore a "120 giornate lavorative" anziché a "120 giorni ", come precedentemente disposto. Il riferimento introdotto dalla legge in esame alle giornate "lavorative" sembrerebbe ricondurre la tipologia ditali assunzioni a quella del c.d. 'lavoro intermittente" di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 81/2015, che ne individua in modo puntuale gli elementi distintivi, le caratteristiche dei beneficiari e la durata massima dei relativi contratti. Infatti per effetto delle modifiche introdotte i contratti in questione configurano, di fatto, "contratti di lavoro intermittente" che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non trovano applicazione nei confronti della pubblica amministrazione e non sembrano potere essere estesi all'Agenzia forestale regionale, stante la sua natura di ente pubblico non economico. Date queste considerazioni e considerando che la tipologia delle assunzioni in questione non è da ricondursi a quella prevista dal citato decreto legislativo n. 81/2015, la modifica introdotta produrrebbe una fattispecie di contratti estranea alla normativa nazionale, di durata sine die. Pertanto la disposizione reca profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'articolo 117, comma 2. lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile. |