Dettaglio legge regionale
Titolo | Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. |
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Regione | Abruzzo |
Estremi | Legge n. 2 del 31-01-2019 |
Bur | n. 20 del 05-02-2019 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 04-04-2019 / Non impugnata |
La legge della Regione Abruzzo, che approva il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021., presenta profili di illegittimità per invasione della competenza esclusiva riservata alla legislazione statale in materia di “armonizzazione dei bilanci pubblici”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, come di seguito illustrato e deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. Preliminarmente si rileva che l'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio della Regione Abruzzo è quello relativo all'esercizio finanziario 2013, con legge regionale n. 41/2018. Pertanto, si evidenzia l'impossibilità di dare riscontro al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, come riportato nella Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto - Allegato a) e pari a -494.947.377,60 euro (Totale parte disponibile, lettera E). Con riferimento al risultato di amministrazione presunto, si richiama il punto 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 che prevede quanto segue: "la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione ", attraverso la predisposizione di specifiche tabelle ivi rappresentate. Al riguardo, si evidenzia che nella Nota integrativa allegata al bilancio di previsione in esame la tabella relativa alla composizione e alla copertura del disavanzo presunto non è conforme a quelle prescritte dal suddetto principio contabile. Inoltre, il totale delle componenti del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa, pari ad euro -701.986.571,13, non corrisponde all'importo del disavanzo indicato alla lettera E) della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018, pari ad euro -494.947.377,60, come invece previsto dal predetto principio applicato 9.11.7. Pertanto, non risultano chiare la composizione del disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018 e le modalità di ripiano per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Si sottolinea, infine, che le suddette tabelle di cui al punto 9.11.7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 erano già state oggetto di rilievo in occasione del bilancio di previsione 2018-2020. Pertanto, si ravvisa un contrasto con il D.Igs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riguardante la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Inoltre, si evidenzia che l'"Elenco delle economie vincolate presunte al 31 dicembre 2018" (allegato 13.1) non consente di ricostruire il vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata, non essendo indicato il capitolo di entrata correlato a ciascun capitolo di spesa a destinazione vincolata. Al riguardo, sebbene, come osservato nella Nota integrativa, nel bilancio non sia previsto l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto (salvo quella riguardante il fondo anticipazioni di liquidità, come disposto dalla legge n. 20812015) e conseguentemente la Regione non sia tenuta a predisporre l'elenco nella rappresentazione di cui al punto 9.11.4 dell'Allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, si evidenzia che le sentenze della Corte Costituzionale n. 49 del 2018 e n. 89 del 2017, riguardanti la legittimità costituzionale di talune leggi della regione Abruzzo, hanno sottolineato l'importanza della trasparenza nella rappresentazione dei conti da parte della Regione, con particolare riferimento all'accertamento delle partite attive e passive e al riaccertamento dei residui. Inoltre, proprio con riferimento all'assenza della dimostrazione del vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata, si osserva che la parte della Nota integrativa dedicata alle "Garanzie" (sezione 8) precisa che, relativamente ad un debito garantito (residuo) di euro 12.687.507,07 a favore della Società Finanziaria Regionale Fi.RA. S.p.A., "l'ente ha tra le proprie entrate vincolate apposito stanziamento a garanzia per un importo complessivo alla data di euro 8.649.333,77 sul capitolo 282456. Al riguardo, si evidenzia che non risulta chiaro il vincolo normativo tra entrata e spesa a destinazione vincolata del capitolo indicato dalla Regione per la copertura finanziaria della garanzia rilasciata. Inoltre, ad ogni modo, si rileva che, anche laddove il suddetto accantonamento risultasse legittimo, la garanzia residua (ovvero la differenza tra il debito garantito di euro 12.687.507,07 e l'accantonamento di euro 8.649.333,77) non è riportata nel "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento" allegato al bilancio, in contrasto con l'articolo 62, comma 6, del d.lgs. n.118/2011, il quale prevede che "[c]oncorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito". Conseguentemente, si configura una violazione dell'articolo 117, secondo -comma, lett. e), della Costituzione. Ancora, si rileva che lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità presente in bilancio per l'esercizio 2019 alla Missione 20, Programma 2, Titolo 1, pari ad euro 633.595,29, è inferiore all'accantonamento obbligatorio al fondo determinato nel Prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio, pari ad euro 1.568.747,96, in contrasto con la disciplina del d.lgs. n. 118/2011 e, conseguentemente, con l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Inoltre, si rileva quanto segue: Articolo 8: la norma determina in euro 25.544.172,01 la quota annuale del ripiano ventennale del disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2014 (ex art. 1, comma 779 e ss. della legge n. 205/2017) e in euro 617.942,13 l'annualità del ripiano trentennale del maggior disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (ex art. 1, comma 783, della legge n. 205/2017), con decorrenza per entrambi dal 2015, confermando gli importi e le modalità di ripiano già previsti nel bilancio di previsione 2018, cui la Nota integrativa al bilancio di previsione in esame fa rinvio. Al riguardo, si richiama che negli allegati pareri resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla legge regionale di bilancio 2018 (n. 59885 del 10/04/2018, trasmesso con nota n. 5163 del 11/04/2018 e n. 68073 del 20/4/2018, trasmesso con nota n. 5655 del 24.04.20 19) erano stati formulati dei rilievi circa la determinazione dei piani di rientro del disavanzo al 31/12/2014 e del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui. In particolare, era stato evidenziato che, per entrambi i piani di rientro, i commi 782 e 783, dell'art. 1, della legge n. 205/2017, prevedono la decorrenza a partire dal 2018 e che il piano di rientro del disavanzo al 31/12/2014 è attuato con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014 (per gli aspetti quantitativi si rinvia alle predette note allegate). Inoltre, con riferimento al ripiano del maggiore disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, si sottolinea che il D.M. 14 febbraio 2018, che regola le modalità del riaccertamento straordinario dei residui, rinvia al D.M. 2 aprile 2015, il quale prevede che le modalità di recupero del maggior disavanzo "sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario [...J. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori." La suddetta delibera consiliare non risulta essere stata approvata. Nel rinviare anche a quanto già rappresentato nelle predette note che, ad ogni buon fine, si allegano, si richiama che il Presidente della Regione Abruzzo, con nota prot. n. RA/0109116/18 del 16/4/2018, aveva assunto l'impegno formale a variare il bilancio di previsione 2018 al fine di sanare le criticità segnalate. Ad oggi, non solo il suddetto impegno risulta ancora disatteso, ma nel bilancio 2019 in esame si ripresentano le stesse problematicità già oggetto di rilievo. Per quanto sopra esposto, la norma in esame si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. Articolo 14: la disposizione in esame prevede l'iscrizione alla missione 20, programma 03, titolo I del Fondo Rischi da contenzioso per un importo pari ad euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2020 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2021. Tuttavia, il suddetto programma reca uno stanziamento di bilancio pari rispettivamente ad euro 1.960.000,00 per il 2020 e ad euro 2.960.000,00 per il 2021, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Per le suesposte considerazioni si ritiene di dover impugnare la legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale. |