Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18.
Regione Emilia Romagna
Estremi Legge n. 2 del 04-03-2019
Bur n. 64 del 04-03-2019
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 18-04-2019 / Non impugnata
La legge regionale, che detta norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna, è censurabile relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 che, rispettivamente, prevedono divieti nell’uso di prodotti fitosanitari e comminano sanzioni in caso di trasgressione di detto divieto. Le citate norme regionali , violano, per i motivi sotto illustrati, la disciplina dettata dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché il Capo III “Commercializzazione di prodotti fitosanitari” (artt. 9 ss.) del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti“, ponendosi così in contrasto con l’articolo 117, primo comma della Costituzione, che impone anche alle Regioni , nell’esercizio della propria potestà legislativa, il rispetto dei vincoli europei, oltre a violare l’art. 117, comma 3, Cost. e l’art. 32 Cost, sotto il profilo della tutela della salute umana.
Come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, le norme comunitarie possono fungere “da norme interposte, atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della norma regionale all’art. 117, comma 1 Cost.” (in questi termini, ex multis, sent. n. 102/2008); più precisamente, le norme comunitarie “rendono concretamente operante il parametro costituito dall’art. 117, comma 1 Cost., con conseguente delatoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili” (sent. n. 348/2007).
In particolare
- l’art. 8 rubricato “Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti”detta disposizioni circa il divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari in determinate situazioni. In proposito si rappresenta che le autorizzazioni per l’impiego dei prodotti fitosanitari sono a valenza nazionale, gli stessi prodotti sono soggetti ad approfondita valutazione per gli aspetti di tutela della salute umana e dell’ambiente e specifiche indicazioni su eventuali limitazioni di impiego sono inserite nell’etichetta che accompagna il rilascio dell’autorizzazione. In altri termini, dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché dal Capo III “Commercializzazione di prodotti fitosanitari” (artt. 9 ss.) del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, recante il “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti“, emerge chiaramente come l’impiego dei prodotti fitosanitari sia disciplinato a livello nazionale; la regione, pertanto, non può prevedere modalità di utilizzo ovvero introdurre restrizioni diverse da quelle indicate in etichetta, dal momento che, come anticipato, l’immissione in commercio è preceduta da delicate valutazioni finalizzate alla tutela di interessi di rilievo nazionale, quali la tutela della salute umana e dell’ambiente, il cui apprezzamento non può essere affidato alla singola regione.

- Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell’articolo 10, comma 1, lettera f) che detta la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in materia di impiego di prodotti fitosanitari. Le sanzioni devono infatti essere fissate a livello nazionale, come si desume dall’art. 72 del regolamento (CE) n. 1107/2009, a norma del quale “Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tali norme e qualsiasi successiva modifica”; ne deriva che, laddove l’art. 10 della legge regionale in esame fissa le sanzioni, destinate a trovare applicazione in caso di violazione degli obblighi introdotti dal legislatore regionale, si pone in contrasto con l’art. 72 del citato regolamento, nonché con l’art. 3 rubricato “Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 31, dall'articolo 36, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011” del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009”.
Poiché, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, la disciplina in tema di sanzioni accede a quella sostanziale - essa, cioè, non costituisce una materia a sé stante, ma spetta al soggetto nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile (ex multis, sentenze n. 90 del 2013, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004, n. 148del 2018), nel caso di specie, le sanzioni in parola sono poste a presidio di prescrizioni relative alla tutela della salute umana e dell’ambiente, con conseguente violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. e dell’art. 32 della Costituzione.

Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra evidenziate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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