Dettaglio legge regionale
Titolo | Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute. |
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Regione | Marche |
Estremi | Legge n. 5 del 20-02-2019 |
Bur | n. 16 del 28-02-2019 |
Settore | Politiche socio sanitarie e culturali |
Delibera C.d.M. | 18-04-2019 / Non impugnata |
La legge della Regione Marche del 20 febbraio 2019, n. 5, recante “Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute” presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, comma 1, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di “tutela della salute”, nonché per lesione dei livelli essenziali di assistenza, in violazione dell’articolo 117, terzo comma, e secondo comma, lett. m), della Costituzione. In particolare: L’articolo 2, comma 1, che prevede un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, nel disporre interventi di prevenzione, di assistenza e di supporto alla disassuefazione dal tabagismo, da attuarsi secondo le linee guida internazionali e nazionali e i metodi della medicina basata sulle evidenze, precisa che tali interventi saranno effettuati “anche riconoscendo il principio di riduzione del danno" . Tale norma regionale che sostiene la lotta al tabagismo non solo con l’intento di dissuadere totalmente dall’utilizzo del tabacco, ma anche al più limitato fine di ridurre i danni da esso provocati, contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di riferimento, e viola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Attualmente, infatti, il “principio di riduzione del danno" menzionato nella norma regionale non trova riconoscimento negli atti normativi o di indirizzo strategico relativi al contrasto al tabagismo, che, anzi, puntano unicamente alla totale disassuefazione dal fumo e dall'utilizzo di prodotti del tabacco o contenenti nicotina, in linea con quanto sostenuto dall'OMS, con la Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco - FCTC , ratificata con la legge n. 75 del 18 marzo 2008, e dall'Unione Europea con la direttiva 40/2014/EU, recepita con il decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016. Diversamente, del principio di riduzione del danno si fanno sostenitori i produttori di tabacco e delle sigarette elettroniche allo scopo di favorire l'introduzione sul mercato di prodotti a base di tabacco e di nicotina che, ad oggi, rappresentano, nei fatti, solo un ampliamento della già ampia offerta di prodotti. In merito, si segnala che all’istanza presentata da una delle aziende attive nell’industria del tabacco per il riconoscimento della riduzione di sostanze tossiche ovvero del potenziale rischio ridotto dei propri prodotti del tabacco di nuova generazione (EHTP - Electronic Hardware Technology Park) rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo, il Ministero della salute, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, ha dato riscontro negativo, atteso che i dati scientifici presentati dalla proponente non permettono di stabilire il potenziale di riduzione del rischio dell'EHTP rispetto ai prodotti da combustione, sia per quello che riguarda l'impatto dell'EHTP nei fumatori relativamente alla riduzione della mortalità e morbilità fumo correlate sia per quanto riguarda l'impatto nei non fumatori e negli ex-fumatori relativamente alla capacità dell'EHTP di indurre al consumo di prodotti contenenti nicotina. In particolare gli atti normativi e di indirizzo strategico statali in materia di contrasto al tabagismo, sono i seguenti: - il dPCM 4/5/2007, Documento programmatico "Guadagnare salute", nel quale la strategia sul fumo fa riferimento, tra l'altro, al principio dell'"aiutare i fumatori a smettere"; - il dPCM 12/1/ 2017, sui c.d. nuovi LEA, in cui, nell'area F4 dell'allegato 1, denominata "Prevenzione", si parla di interventi di "promozione della disassuefazione"; - il Piano nazionale della prevenzione 2014-2019, approvato con Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, che prevede quale macro obiettivo quello di "Ridurre il numero dei fumatori", Da tali normative statali emerge che, per far fronte alle esigenze di protezione della salute umana individuale e collettiva, il legislatore statale, con norme fondamentali di principio, ha prescelto un criterio basato esclusivamente sulla totale disassuefazione dal fumo e dall'utilizzo di prodotti del tabacco o contenenti nicotina, criterio che è essenzialmente diverso da quello stabilito (sia pure non in alternativa, ma in aggiunta) dalla legge regionale in esame in merito alla riduzione dei danni da fumo. Inoltre, considerato che tra gli interventi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza della comunità da rischi legati anche agli stili di vita, il menzionato dPCM 12/1/ 2017, all'allegato 1, riguardante la "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica", area F4, include anche gli interventi di "Prevenzione e contrasto del tabagismo", la materia in parola è da ricomprendersi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, la cui individuazione, come è noto, spetta in via esclusiva allo Stato, con conseguente violazione dell' art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Proprio con riferimento al contrasto al tabagismo la Corte costituzionale ha fatto ricorso alla categoria dell'interesse unitario, non frazionabile, per giustificare interventi del legislatore statale estesi fino al dettaglio (cfr. le sentenze n. 361/2003, n. 59 e n. 63 del 2006 riguardanti la disciplina sul divieto di fumo, a salvaguardia del bene della salute dagli effetti nocivi del fumo passivo). Per i motivi sopra esposti l’art. 2, comma 1, della legge in esame deve essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |