Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Regione Friuli Venezia Giulia
Estremi Legge n. 6 del 29-04-2019
Bur n. 15 del 30-04-2019
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 19-06-2019 / Non impugnata
Con la legge in esame, la Regione Friuli Venezia Giulia interviene in una pluralità di settori eterogenei, e incide in materia di urbanistica ed edilizia, ambiente, turismo, attività produttive, cultura e sport, caccia e nei diversi settori dell'ordinamento che attengono alla promozione del sistema produttivo regionale.

La legge regionale in esame, tuttavia, eccede dalle competenze attribuite alla Regione dagli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale n. 1/1963 ed è censurabile per le seguenti motivazioni:

1) Nell'articolo 18, comma 1, che inserisce nella legge regionale 14/2002 sopra citata l'articolo 51 ter (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali), si rilevano diverse criticità, determinate dalla discordanza delle disposizioni ivi contenute rispetto alla disciplina statale di cui al d.lgs. n. 50/2016.
In particolare, l'elenco di soggetti ai quali enti locali possono delegare la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza contenuto al comma 5 del suddetto art. 51 ter non è coerente con la disposizione di cui all'art. 24, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, che, nel disciplinare le modalità di espletamento della progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, stabilisce "Le prestazioni relative alla progettazione dì fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) dai soggetti di cui all'articolo 46".
Si può parlare di cd delegazione amministrativa intersoggettiva relativa alle attività di progettazione con riferimento alle strutture elencate nelle lettere b) e c) della norma statale sopra riportata, all'interno delle quali non tutti i soggetti individuati dalla suddetta norma regionale appaiono inquadrabili.
Si evidenzia, altresì, l'indicazione, alla lettera c), del comma 5, del novello art. 51 ter, le società di cui all'art. 116 del d.lgs. 267/2000, norma, quest'ultima, abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. a), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.
In merito all'utilizzo di Società per l'espletamento di attività dì interesse pubblico, si richiama la disciplina delle società in house di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Si richiama, altresì. l'art. 17 del summenzionato d.lgs. n. 175/2016, che, nel dettare la disciplina delle Società a partecipazione mista pubblico-privata, stabilisce che la selezione del socio privato si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Si rileva, inoltre, che al comma 10, lett. a), del medesimo art. 51 ter si fa riferimento al "progetto preliminare", livello di progettazione non più vigente, essendo stato sostituito dal "progetto di fattibilità tecnica ed economica" ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016.

Si segnala, infine, la mancanza di chiarezza in ordine all'attività oggetto della delegazione. In particolare, quando si parla, ad esempio, di esecuzione di opere e di lavori di manutenzione, non si fa alcun riferimento al necessario espletamento delle procedure di gara per l'affidamento degli stessi da parte dei soggetti delegatari ed alle ipotesi nelle quali invece è consentito l'espletamento di lavori/opere in amministrazione diretta; tale precisazione viene fatta solamente dal comma 12 del novello art. 51 ter in relazione alle società di cui all'art. 116 del d.lgs. 267/2000, di cui si è riferito sopra.

La norma regionale descritta non è in linea con i principi statali vigenti in materia, ponendosi dunque in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza".

2)








) L'articolo 78, comma 3, prevede che "In relazione alle particolari esigenze operative e funzionali delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale correlate ai processi di riforma delle autonomie locali della Regione, per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni medesime banditi nel corso del solo anno 2019, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale) ".

Al riguardo, si rappresenta che l'articolo 8, comma 5, lettere b) e c), della legge regionale n. 18/2016 stabilisce che la graduatoria finale per l'accesso alla qualifica di dirigente comprende anche gli idonei del corso-concorso e che la graduatoria finale del concorso comprenda anche gli idonei per un numero pari ai posti messi a concorso.

Sul punto, si evidenzia che la legge n. 145 del 2018 ha introdotto al comma 361, cui fa rinvio il comma 365, una disposizione non in linea con la norma regionale in commento, in quanto, per la copertura dei posti messi a concorso, consente di attingere alla graduatoria dei soli vincitori con esclusione di eventuali idonei.

A far data dalla entrata in vigore della legge di bilancio, pertanto, non sarebbe possibile l'assunzione di idonei non vincitori contrariamente a quanto stabilito dall'art. 78 della legge regionale in oggetto in combinato disposto con la I. r. n.18/2016, sia pure per i soli concorsi banditi nel corso dell'anno 2019.
La legge regionale n. 18/2016, "Disposizioni in materia di sistema integralo del pubblico impiego regionale e locale", all'articolo 1 fa rinvio alla l. r. n. 13/1998 in cui all'art.l27, comma 4 si fa menzione del rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego: "L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego ".

Il legislatore statale - con la predetta legge di bilancio - appare appunto, delineare "i principi generali del rapporto di pubblico impiego" disciplinando i requisiti di accesso al lavoro pubblico e definendo i criteri per l'indizione delle procedure di reclutamento e per la validità delle graduatorie concorsuali.

Al riguardo, si evidenzia come le disposizioni dei commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 facciano parte di un più ampio, organico e complesso disegno messo a punto dal legislatore nazionale teso al raggiungimento di importanti risultati di riorganizzazione ed efficientamento della struttura burocratica pubblica, anche con finalità di contenimento di spesa. Si ritiene, pertanto, che lo Stato, al fine di armonizzare tutto l'apparato pubblico, abbia adottato norme che si applicano con carattere di generalità a tutta la pubblica amministrazione, ivi comprese le regioni a statuto speciale, senza per questo ledere l'autonomia organizzativa delle regioni stesse.

Le norme introdotte dalla legge di bilancio riguardano l'interesse collettivo alla uniforme validità temporale delle graduatorie nonché l'omogeneo processo di selezione e reclutamento e appaiono, quindi, riconducibili all'ordinamento civile che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Per i motivi sopra specificati la legge regionale, limitatamente alle norme richiamate, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.
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