Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento.
Regione Liguria
Estremi Legge n. 4 del 19-04-2019
Bur n. 5 del 26-04-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 19-06-2019 / Non impugnata
La legge della Regione Liguria n. 4 del 19/04/2019 pubblicata sul BUR n. 5 del 26/04/2019, recante: “Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento.” presenta aspetti illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati:

Articolo 1, commi 4 e 5; attraverso l'introduzione del comma 2-bis, dopo il comma 2, dell' articolo 42 della legge regionale n.29/2018, le disposizioni normative intervengono per modificare la decorrenza, dal 10 gennaio al 1° maggio 2019, del subentro della Regione nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego.

Al riguardo, nel rilevare che la normativa statale, ai sensi del comma 796, articolo 1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), consente la proroga fino al 31 dicembre 2018 dei contratti di lavoro a tempo determinato e di quelli di collaborazione coordinata e continuativa del personale in essere presso gli enti o le agenzie al 31 dicembre 2017 e, che in via eccezionale, è consentito prolungare la permanenza dei citati contratti se, entro il limite temporale della proroga, sia stata avviata la procedura di trasformazione dei medesimi a tempo indeterminato, secondo la previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, non si comprende se l'intervento del legislatore regionale di rinviare al 1 maggio la propria titolarità nei rapporti di lavoro a tempo determinato riguardi tutto il personale interessato dalla descritta eccezione ovvero se, nelle more, sia stato reclutato nuovo personale rispetto a quello legittimato dalla legge di bilancio 2018.
In tale ultima circostanza, la previsione normativa, ponendosi in contrasto con le norme di finanza pubblica poste a presidio della dinamica occupazionale e del contenimento della spesa per il personale, risulta affetta da illegittimità costituzionale.
Pertanto, si ritiene che le previsioni normative in esame debbano essere impugnate dinanzi la Corte costituzionale unitamente alle altre disposizioni ad esse correlate a causa del previsto inserimento del comma 2-bis, dopo il comma 2, dell'articolo 42 della legge regionale n. 29/2018 (vedi: articolo 1, comma 6 che introduce il comma 6-bis e 6-quinques a tal fine interessati, nonché il comma 7 che introduce il comma 7-bis rispettivamente dopo il comma 6 e 7 della legge regionale n. 29/2018), per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera 1), nonché lesive dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui rispettivamente agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
Per le motivazioni addotte le disposizioni analizzate devono essere impugnate a norma dell'articolo 127 della Costituzione.
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