Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021.
Regione Molise
Estremi Legge n. 5 del 10-05-2019
Bur n. 17 del 13-05-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 11-07-2019 / Non impugnata
La Legge regione Molise n.5 pubblicata sul B.U.R n. 17 del 13/05/2019 recante: Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019-2021, presenta aspetti illegittimi come di seguito evidenziato.
Preliminarmente si rileva che il bilancio di previsione 2019 - 2021 è stato approvato dal Consiglio regionale del Molise il 10 maggio c.a., ovvero oltre la scadenza dell'esercizio provvisorio, fissata al 30 aprile della legge regionale n. 14/2018. Inoltre, la Regione Molise non risulta aver inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati relativi al bilancio di previsione 2019-2021, né quelli relativi al rendiconto 2018, approvato dalla Giunta, anch'esso in ritardo rispetto alla scadenza prevista del 30 aprile, con DGR n. 173 del 23/05/2019.
Al riguardo, si richiama I' articolo 9, del D.L. n. 113/2016, che ai commi 1 quinquies e seguenti prevede:
"1 quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
1 sexies. La misura di cui al comma, 1 quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.
1 septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma 1¬quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio ".
Inoltre, il punto 8.3 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 prevede: "È consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui: [...] il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio; [...]”.
Nel bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Molise, inoltre, è applicata in entrata, oltre al Fondo anticipazione liquidità (FAL) di euro 302.568.173,53, anche la parte accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 riferita al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), pari ad euro 24.347.240,31.
Al riguardo, si rileva che la DGR di approvazione del Rendiconto 2018 da parte della Giunta ha quantificato l'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 nel minore importo di euro 17.468.470,34. Pertanto, la Regione è tenuta a provvedere alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione (commi 9 e 10 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011) e a non applicare la quota vincolata e la quota destinata agli investimenti per un importo superiore a quello risultante dall'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), del Dlgs. n. 118/2011.
Si fa poi presente che la Nota integrativa (Allegato 14) non espone l'Elenco analitico delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, secondo quanto previsto dal punto 9.11.4 dell'Allegato n. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011.
Peraltro, il suddetto Elenco avrebbe fornito informazioni utili a comprendere la determinazione dell'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 24.347.240,31 rappresentato nella Parte accantonata della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 (Allegato 8), che non risulta chiara e sembra non rispettare la regola di determinazione richiamata anche nelle note a pie di pagina della Tabella stessa; la Nota integrativa, peraltro, non fornisce elementi esplicativi riguardanti gli eventuali utilizzi del Fondo medesimo.
Inoltre, si segnala che la tabella "Modalità di copertura del disavanzo" della Nota integrative (allegato 14) indica un importo totale del disavanzo presunto al 31/12/2018 di euro 512.912.329,51 anziché di euro 489.078.577,50, come risultante dalla lettera E) della Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 8); inoltre, si evidenzia che il totale del disavanzo al 31/12/2017 indicato nella colonna a) della tabella relativa alla "Composizione del disavanzo presunto", pari ad euro 532.474.736,23, non coincide con il risultato di amministrazione al 31/12/2017 risultante dal Rendiconto 2017, pari ad euro 508.554.540,56. Tali criticità non consentono di, verificare il rispetto del ripiano del disavanzo da parte della Regione Molise e rappresentano un contrasto con il punto 9.11.7 dell'allegato n. 4/1 del D.lgs. a 118/2011.
Per le esposte motivazioni l’art. 1 della legge, rubricato “Stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2019/2021 “, nonché l’art. 2 “Allegati al bilancio di previsione 2019/20121” non sono allineati alle previsioni del decreto legislativo 118/2019 come sopra rappresentato e contrastano con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione per la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.
Inoltre, si rileva quanto segue.
Articolo 3: la norma autorizza risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l’anno 2019 pari ad euro 713.502.974,03, iscritte alla Missione 13, Programma 01. Tuttavia, lo stanziamento della suddetta Missione 13, Programma 01 per l'esercizio 2019 risulta pari ad euro 683.083.948,24, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Articolo 4: la norma, al comma 1, autorizza l'iscrizione di uno stanziamento di euro 300.000,00 a titolo di “Fondo di riserva di cassa" nella Missione 20, Programma 03. Il comma 2 rinvia all'articolo 54 del D.lgs. n. 118/2011 per quanto concerne l'utilizzo del Fondo.
Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del predetto D.Igs. n 118/2011, i fondi di riserva sono allocati nel Programma 01 della Missione 20 anziché nel Programma 03 come disposto dalla Regione. Inoltre, il riferimento all'articolo 54 del D.lgs. n. 118/2011 è erroneo, essendo l'articolo 48, comma 3, a disciplinare il fondo di riserva di cassa. Infine, non si comprende dove sia allocato in bilancio lo stanziamento di cassa del fondo in questione, non essendo chiaramente rinvenibile né nel bilancio di previsione né nel bilancio gestionale di cui alla DGR 2019/159.
Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l’impugnativa dell’art.3 e 4 della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale per la violazione dell’art. 117, terzo comma della Costituzione sotto l’aspetto del mancato coordinamento delle norme in materia di finanza pubblica.
Per le motivazioni sopra cennate la legge va impugnata a norma dell’art. 127 della Costituzione.
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