Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa. |
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Regione | Sicilia |
Estremi | Legge n. 7 del 21-05-2019 |
Bur | n. 23 del 23-05-2019 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 11-07-2019 / Non impugnata |
La legge regionale in esame recepisce le previsioni della normativa statale in materia di procedimento amministrativo (Legge n. 241/1990) e abroga la precedente legge regionale n. 10 dei 1991 adeguando la normativa vigente alle disposizioni statali introdotte dai più recenti interventi normativi in materia. Tuttavia la legge regionale presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alla norma contenuta nell'articolo 29 che, per i motivi di seguito specificati, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia (R.D.Lgs. 15 maggio 1946 n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, s.m.i.). L’art. 14, lettera n), dello Statuto Regionale, infatti, ha attribuito la "tutela del paesaggio" e la "conservazione delle antichità e delle opere artistiche" alla potestà legislativa esclusiva della Regione, precisando, tuttavia, che dette attribuzioni sono esercitate "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato", e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», nel cui novero sono ricompresi la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Le disposizioni regionali in esame, per i motivi di seguito specificati, violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in quanto determinano una «lesione diretta» dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell'intero territorio nazionale. In particolare: - Articolo 29 (Silenzio-assenso) La norma in parola prevede che, fatti salvi i casi in cui l'amministrazione - all'atto del ricevimento di una istanza - è tenuta a rispondere entro il temine determinato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, nei procedimenti ad istanza di parte l'inutile decorso del termine (pari a trenta o a sessanta giorni) equivale a provvedimento di accoglimento della domanda se la medesima amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego o non indice la conferenza di servizi. Il secondo comma dell'articolo in esame dispone che siano individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso e il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che "le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza ". Dalla lettura combinata dei commi 1 e 2 e dalla mancata esclusione esplicita dall'ambito di applicazione dell'articolo anche agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, sembra doversi desumere che il silenzio assenso si formi anche nei procedimenti ad istanza di parte in suddetta materia, in contrasto e in deroga alla tutela prevista dall'articolo 20, comma 4 della legge n. 241 del 1990 (deroghe peraltro riservate alla competenza legislativa statale, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. che si ricollega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e, in tal senso "legittima una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione" (Corte Cost, sentenza n, 164 del 2012). La generalizzata previsione della formazione del silenzio assenso in materia di patrimonio culturale, nonché la limitatezza del tempo per la sua formazione, applicata ai beni culturali comporta una restrizione della funzione di tutela del patrimonio storico e artistico e paesaggistico della Nazionale, funzione, al contrario, garantita dall'articolo 9 della Costituzione ponendosi, pertanto, in contrasto con tale principio inderogabile e in violazione delle norme di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio quale norma avente valore di grande riforma economico-sociale, in quanto tale applicabile anche alle Regioni a statuto speciale. Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale. |