Dettaglio legge regionale
Titolo | Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 riguardante “Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020. |
---|---|
Regione | Trentino Alto Adige |
Estremi | Legge n. 1 del 24-05-2019 |
Bur | n. 21 del 24-05-2019 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 19-07-2019 / Non impugnata |
La legge Regione Trentino - Alto Adige n. 1, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24/0512019 recante: Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 riguardante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige! Sudtirol per gli esercizi finanziari 2018-2020” , presenta aspetti illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati: L' articolo 1 della legge in oggetto ha aggiunto il comma 2 bis all'articolo 4 della legge regionale n. 6/2018, recante una deroga - limitatamente alla società "Autostrade del Brennero spa" - alle previsioni dell'art.10 commi 2 e 5, della LR n. 16/2016 che, in sintonia con le misure di contenimento della spesa imposte dalla normativa statale, al comma 1, lett. a), ha posto limiti puntuali al numero dei componenti dell'organo collegiale di amministrazione delle società controllate dalla Regione (da 3 a 5 membri) e alla lettera b) ha previsto il limite di € 240.000 al compenso lordo annuo per ciascun beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni e società da queste controllate. Il limite derogato, peraltro, è in linea con la previsione del legislatore statale del D.lgs n. 175/2016 che all'art.11, comma 6, ne ha previsto l'applicabilità agli amministratori, agli organi di controllo, ai dipendenti ed ai dirigenti delle società a controllo pubblico. Si ritiene che nell'impianto normativo sopra riassunto, la disciplina dei compensi massimi degli amministratori delle società partecipate abbia natura di principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, rientri nella potestà legislativa statale. La previsione in commento, quindi, ripristina la vigenza dell'art. l della L.R. n 4/2007 che al comma 5 non pone limiti specifici al numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle società di capitale partecipate con una quota superiore al 50%, che sarebbe da definire con una successiva deliberazione della Giunta regionale, e nemmeno ai rispettivi compensi, essendo la relativa disciplina rinviata alla normativa statale "in quanto compatibile". Alla luce della reviviscenza della precedente previsione, resterebbe solo un limite all'ammontare complessivo dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione, da commisurare al totale dei compensi spettante a 5 componenti dei "corrispondenti organi della Regione", ma non sarebbe imposto un limite al compenso lordo individuale annualmente percepibile. Dalla deliberazione della Giunta regionale n. 206 del 1/07/2008, cui la L.R 4/2007 fa rinvio, risulta che il numero dei componenti degli organi collegiali delle società partecipate può essere anche superiore a 5, per ragioni di adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche, e che i rispettivi compensi lordi annuali massimi "omnicomprensivi" prendano a riferimento l'indennità media annua dei Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano. Preliminarmente, si rileva che in assenza del limite specifico di € 240.000 per singolo beneficiario, ottenuto computando anche i compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni e dalle società da queste controllate (la definizione di compenso omnicomprensivo della deliberazione regionale citata non sembra, invece, riferirsi al compenso cumulato), il compenso annuo di un singolo membro di un organo collegiale potrebbe essere anche maggiore di tale soglia che, invece, rappresenta un limite invalicabile in quanto principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, come confermato da un recente orientamento della Consulta. Con la sentenza n. 124 del 26 maggio 2017, la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità del limite imposto dalla legge di stabilità per il 2014 per il quale non può essere superato il tetto dei 240.000 euro che si configurerebbe, pertanto, come "misura di contenimento della spesa, assimilabile agli altri capillari interventi che il legislatore ha scelto di apprestare negli ambiti più disparati... ". Il limite retributivo citato si delineerebbe come "misura di razionalizzazione, suscettibile di imporsi a tutti gli apparati amministrativi (sentenza n. 153 del 2015, con riguardo all'imposizione di tale limite alle autonomie territoriali)" e sarebbe estensibile anche alle "pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, le autorità amministrative indipendenti (art. 1, commi 471 e 475, della legge n. 147 del 2013), le società partecipate in via diretta o indiretta dalle amministrazioni pubbliche (art. 13, comma 2, lettera c, del d.l. n. 66 del 2014). Alla luce di quanto precede, si ritiene che la norma indicata debba essere impugnata davanti alla Corte costituzionale in quanto in conflitto con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa statale la determinazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. |