Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021.
Regione Emilia Romagna
Estremi Legge n. 13 del 30-07-2019
Bur n. 248 del 30-07-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 26-09-2019 / Non impugnata
La legge Regione Emilia Romagna n. 13 pubblicata sul B.U.R. n. 248 del 30.07.2019 recante "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia Romagna 2019-2021" presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

L'art. 4, comma 2, che modifica l’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004, in materia di rilascio delle concessioni per l’utilizzo delle aree del demanio idrico, prevede l'introduzione di un obbligo di indennizzo gravante sul concessionario subentrante, a beneficio del concessionario uscente, per la realizzazione di investimenti sui beni oggetto di concessione previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente.
Nel premettere che la remunerazione attesa per la realizzazione di spese di investimento sui beni oggetto di concessione e previste dall'originario atto di concessione dovrebbe essere già "contrattualizzata", si segnala che la previsione di un obbligo di indennizzo gravante sul concessionario subentrante potrebbe alterare il libero spiegarsi delle dinamiche concorrenziali, materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. e) della Costituzione.
Proprio in relazione a tale menzionata violazione la norma regionale indicata deve essere impugnata a norma dell'articolo 127 della Costituzione.
Già la Suprema Corte, proprio con riferimento ad una legge regionale che aveva previsto l'obbligo di pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante, aveva ritenuto essere "di chiara evidenza che un siffatto obbligo, cui risulta condizionato il subentro al concessionario uscente, influisce sensibilmente sulle prospettive di acquisizione della concessione, rappresentando una delle componenti del costo dell'affidamento.
La previsione dell'indennizzo subordinando il subentro nella concessione all'adempimento del suindicato obbligo, incide infatti sulle possibilita' di accesso al mercato di riferimento e sulla uniforme regolamentazione dello stesso, potendo costituire, per le imprese diverse dal concessionario uscente, un disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all'affidamento.
La normativa regionale in esame viola dunque la competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», non essendo peraltro qualificabile come pro-concorrenziale (sentenze n. 165 del 2014 e n. 288 del 2010). (Corte Costituzionale, sent. n. 157/2017).
Sebbene il legislatore statale, con specifico riferimento alle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, abbia previsto che per "le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico", in stato di regolare funzionamento, eseguite dal concessionario a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, purché previste nell'atto di concessione o comunque autorizzate dal concedente, spetti al concessionario, alla scadenza della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia "un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale" (all'art. 1 comma 833 della Legge n. 205/2017 abbia stabilito), venendo dette opere acquisite alla proprietà dell'ente locale, giova specificare che la norma primaria non prevede che detto indennizzo sia posto a carico del concessionario subentrante, e comunque sembra limitare il proprio campo operativo alle tipologie di migliorie sopra elencate. Il medesimo effetto distorsivo della concorrenza potrebbe prodursi qualora, in luogo dell'istituto dell'indennizzo, si faccia ricorso al meccanismo di proroga della concessione delineato dall'art. 6 comma 1 ultimo periodo, ai sensi del quale "la durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al Comma 1 lettera a)" (usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario) "in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti".

Inoltre l'art. 17 della legge regionale esaminata , inserendo il comma 1 bis all'articolo 8 della legge regionale n. 23/2000, genera nuovi oneri per il bilancio regionale, a fronte dei quali non è prevista una modifica della norma di copertura finanziaria, in contrasto con la previsione dell'articolo 81, terzo comma della Costituzione.
Pertanto la norma indicata va anche essa impugnata ex art. 127 della Costituzione.
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