Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021.
Regione Trentino Alto Adige
Estremi Legge n. 3 del 01-08-2019
Bur n. 31 del 02-08-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 26-09-2019 / Non impugnata
La Legge Regione Trentino Alto Adige 1 agosto 2019, n.3 Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige / Sudtirol per gli esercizi finanziari 2019-2021", pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 2019 n. 37 del 9-08-2019 presenta profili illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati.

L’art. 2 rubricato “ Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” al comma 1 - lettera e) - inserisce all'art. 91, comma 1, della legge regionale n. 2/2018 le lettere e-bis) ed e-ter):

Con la lett. e-bis) - viene stabilito l'utilizzo delle graduatorie del concorso pubblico approvate dalla provincia e dal Consiglio provinciale territorialmente competenti, nonché dai comuni, dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, dalle comunità e dalle comunità comprensoriali con sede nel territorio provinciale di riferimento, previo accordo tra le amministrazioni interessate e secondo criteri prestabiliti dall'amministrazione con deliberazione dell'organo esecutivo.

Con la lett. e-ter) - viene stabilito l'utilizzo delle graduatorie formate in esito a concorsi o corsi-concorso attivati dal consorzio dei comuni trentini, rispettivamente dal consorzio dei comuni di Bolzano, previo accordo tra gli enti locali ed il rispettivo consorzio.

Al riguardo, si fa presente che le citate lettere e-bis) ed e-ter, nella loro formulazione, non consentono di verificare il rispetto della normativa nazionale in materia di assunzioni - materia che, recentemente, è stata riordinata dal legislatore statale con la legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - e, in particolare, i commi 361, 362, 363, 364 e 365 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018 che regolano l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale.

In proposito, si ricorda che le norme introdotte dalla legge di bilancio riguardano l'interesse collettivo nazionale all'omogeneo utilizzo delle graduatorie finalizzate al reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni e dunque sono riconducibili all'ordinamento civile che la Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ciò posto le citate lettere e-bis) ed e-ter) della norma in esame sono illegittime e devono essere sottoposte al vaglio della Corte costituzionale a causa del conflitto con l'articolo 117, comma 2, lettera 1), della Costituzione.


Le disposizioni osservate eccedono dalle competenze statutaria.
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