Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021.
Regione Campania
Estremi Legge n. 15 del 05-08-2019
Bur n. 46 del 05-08-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 26-09-2019 / Non impugnata
la Legge Regione Campania n.15 pubblicata sul B.U.R n. 46 del 05/08/2019
recante:Variazione al Bilancio di previsione 2019/2021 presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato:


Con l'articolo 6 della predetta legge (Ricapitalizzazione del Consorzio di Salerno - Pontecagnano (SA), la Regione Campania autorizza la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano per euro 3.813.640,85.

La società Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano (di seguito Consorzio), totalmente a capitale pubblico, ha come scopo sociale quello di consentire la compiuta attuazione dell'opera "Aeroporto di Salerno - Costa di Amalfi" e la gestione del patrimonio consortile attraverso l'ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie dei singoli consorziati. Tali obiettivi si sostanziano nella promozione e coordinamento delle attività dei soci in ordine alle decisioni politiche e ammnistrative relative all'aeroporto di Salerno - Pontecagnano e agli altri scali aeroportuali del territorio della Provincia di Salerno, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti o l'acquisto e la detenzione di partecipazioni qualificate nel capitale di società che gestiscono gli aeroporti stessi.

Non sembra, pertanto, si possa dubitare che l'attività che il Consorzio realizza ne qualifichi il carattere di operatore economico tale che tutti i contributi ad esso destinati devono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal guisa, essere preventivamente autorizzati dalla Commissione europea o ad essa comunicati ove concessi ai sensi del regolamento generale di esenzione n. 651/2014.

La verifica della misura in esame sotto il profilo delle regole sugli aiuti di Stato fa emergere anche la possibilità che il Consorzio e AdS siano da intendere come un'unica entità economica in ragione della stretta relazione societaria che intercorre tra di esse.

L'attività di gestione aeroportuale dello scalo salernitano è in capo alla Aeroporto di Salerno Spa (AdS) fino a tutto il 2043. La AdS è una Spa a socio unico - il Consorzio - al quale nel 2018 è subentrata nella gestione. La AdS è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio che ne approva il bilancio.

Nella nota integrativa al bilancio al 31/12/2017 dell'AdS, disponibile sul sito della società aeroportuale, si legge: "La continuità aziendale è assicurata dalla costante manifestazione di volontà del socio unico Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano di garantire, attraverso tempestive e puntuali operazioni di apporto di risorse finanziarie liquide, la ricapitalizzazione dell'aeroporto nella fase di stari up." A questo fine, il Consorzio ha provveduto ad effettuare aumenti di capitale dell'AdS per 5 mln di euro mediante nuovi conferimenti in denaro, mentre la Regione Campania, con la legge di stabilità regionale per il 2018, "ha previsto uno stanziamento di euro 2.800. 000 ( …. ) relativo alla copertura delle perdite 2017 e al fabbisogno stimato da AdS per consentire l'operazione societaria di fusione (con la Gesac società che gestisce l'aeroporto di Napoli) entro il primo semestre 2018, e ( …. ) per consentire la ricapitalizzazione del Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano s.c.a.r.l., socio unico di AdS."

Tutti questi elementi accreditano l'ipotesi che Consorzio e AdS operino, di fatto, come un'unica entità economica.
Al riguardo, consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia ha stabilito che la formale separazione delle società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non esclude l'unità del loro comportamento sul mercato, per quanto riguarda l'applicazione delle norme sulla concorrenza (si vedano, Causa 48-69 Imperial chemical industries LTD contro Commissione europea, Causa C382/99. Regno dei Paesi Bassi contro Commissione).

In presenza di questa ipotesi, sebbene la generica formulazione dell'art. 6 in esame non consenta di verificare le finalità della ricapitalizzazione del Consorzio, non si può escludere che l'operazione possa essere funzionale a liberare le risorse necessarie per procedere da parte del Consorzio stesso ad interventi in favore di AdS, in particolare, di ripianamento delle perdite del gestore aeroportuale del quale il Consorzio è socio unico.

Questa soluzione è rafforzata dalla lettera del comma i dell'art. 6 di cui si tratta ove la ricapitalizzazione del Consorzio rinvia alle previsioni del comma 2 dell'art. 17 della L.R. Campania 11 agosto 2005, n. 15 in base alle quali alcune entrate iscritte al bilancio della Regione vengono destinate al finanziamento dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Sa nonché per tutte le attività di gestione societaria.

Ove il contributo alla ricapitalizzazione del Consorzio fosse destinato, pertanto, al risanamento delle perdite d'esercizio di AdS la normativa di riferimento in materia di aiuti di Stato è la Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (2014/C 249/01) che la legge regionale in esame dovrebbe richiamare, fermo restando che la stessa norma dovrebbe essere notificata alla Commissione europea e contenere la clausola c.d. di stand stili a garanzia del preventivo esame da parte della Commissione europea per la verifica dei presupposti delle condizioni di applicabilità della suddetta Comunicazione, prima della relativa erogazione.

Per il caso di specie, tuttavia, si deve segnalare che gli Orientamenti prevedono che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione possano essere concessi solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»).

L'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato potrebbe essere esclusa solo ove la Regione dimostrasse che la ricapitalizzazione sia giustificata e debitamente provata da una ragionevole prospettiva di redditività e sia ascrivibile ad un comportamento di un operatore in un'economia di mercato (applicazione del principio del MEOP), in base alle condizioni e presupposti di cui alla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), paragrafo 4.2.

Al riguardo, tuttavia, si segnala che l'applicazione del principio del MEOP richiede una prova rigorosa fornita attraverso l'applicazione di specifiche e complesse metodologie.
Con riferimento a quanto sopra osservato rispetto agli articoli segnalati, per completezza, di ritiene opportuno ricordare che tutte le misure di aiuto di Stato sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza, attraverso l'inserimento nel registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012.
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