Dettaglio legge regionale
Titolo | Misure regionali per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata. |
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Regione | Liguria |
Estremi | Legge n. 21 del 05-08-2019 |
Bur | n. 13 del 07-08-2019 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 03-10-2019 / Non impugnata |
La legge regionale, che detta norme per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata, è censurabile relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo l’art. 2 , che, per i motivi di seguito specificati, relativamente ai commi 2 e 5, risulta in contrasto con norme statali che costituiscono disposizioni di principio sia in materia di governo del territorio e che di tutela della salute, come tali vincolanti la potestà legislativa regionale in dette materie , ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, oltre a violare l’articolo 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute. In particolare l’articolo 2 , rubricato “Semplificazione delle procedure in materia di interventi di efficientamento energetico”al comma 1, lettera a), prevede, ai fini dell’efficientamento energetico, la possibilità di ridurre del 10 % l’altezza minima interna e del 5 % la superficie minima abitabile. Il successivo comma 5 dello stesso articolo, dispone che l’altezza minima interna potrebbe essere ridotta fino ad un valore limite di 2,40 m. Tale valore risulta non in linea con quello espresso dalle norme statali di riferimento che fissano in 2,70 m l’altezza minima interna degli edifici , ad eccezione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, paranmetro che non è quindi derogabile per quelli di nuova realizzazione intervenendo con uno specifico progetto, anche se finalizzato all’efficientamento energetico. In particolare il contrasto si evidenzia in relazione alla previsione dell’art. 43 comma 2 lettera b) della legge n. 457/78, che nel disciplinare le caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni , stabilisce tra le caratteristiche che devono avere gli edifici residenziali, “b) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70 per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori “ Anche il D.M. 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione” e il D.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, Allegato 1, punto 2.3 “Prescrizioni”, n. 4 prevedono analoghi parametri. Come ha avuto modo di affermare il Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 1997 del 2014, le norme in tema di altezza minima ed aereoilluminazione , seppure previste dal Decreto del Ministro della Sanità del 5/7/1975 (e quindi da norme di carattere regolamentare) costituiscono diretta attuazione degli artt 218, 344 e 345 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 126. Il carattere secondario della fonte non toglie che esse attengano direttamente alla salubrità e vivibilità degli ambienti, ossia a condizioni tutelate direttamente da norme primarie e costituzionali. In questi casi, cioè, la norma secondaria concretizza il generico imperativo della norma primaria sostanziandone il contenuto minimo inderogabile in direzione di una tutela della salute e sicurezza degli ambienti. …. Del resto, una diversa interpretazione che giungesse a sostenere la derogabilità dei requisiti minimi di salubrità, per il sol fatto di essere fissati con norma regolamentare si porrebbe sicuramente in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, oltre che con l’art. 32 della stessa….” Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |