Dettaglio legge regionale
Titolo | Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche. |
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Regione | Puglia |
Estremi | Legge n. 45 del 09-08-2019 |
Bur | n. 91 del 09-08-2019 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 03-10-2019 / Non impugnata |
La legge regionale, che detta norme di promozione dell’istituzione delle comunità energetiche, eccede dalle competenze regionali ed è censurabile , relativamente alle disposizioni sotto indicate, per violazione dell’articolo 117 primo e terzo comma della Costituzione , per le motivazioni di seguito specificate . Si premette che il tema delle comunità energetiche è oggetto di specifica disciplina europea contenuta nella recente direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare nell’art. 22. La stessa direttiva, con l’articolo 36, dispone, quale termine per il recepimento negli ordinamenti dei singoli stati membri , il 30 giugno 2021, prevedendo altresì specifiche disposizioni attuative, fra l'altro, del citato art. 22. 1. Ciò premesso, talune disposizioni della legge in esame risultano illegittime sotto il profilo del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in violazione dell’articolo 117, primo comma della Costituzione Si rileva in particolare , con riferimento all’ art. 2, comma 3 una parziale difformità tra la disciplina della comunità di energia contenuta nella legge regionale e la relativa definizione contenuta nella direttiva 2018/2001: infatti, la norma regionale citata prevede che alle comunità energetiche partecipino genericamente “soggetti pubblici e privati”, mentre l’articolo 2, punto 16), lett. b) della direttiva UE 2018/2011, circoscrive gli azionisti o membri di tali comunità di energia alle sole “persone fisiche PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali”. Nè vale a fugare detto dubbio di legittimità, la circostanza che la norma regionale contenuta nell’articolo 1, comma 2, preveda che la Giunta Regionale adotti le linee guida attuative in stretta osservanza della normativa europea, considerato che la disposizione di cui all’articolo 2 in parola indica con precisione quali sono i soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche, come detto, non in linea con la direttiva europea di riferimento. 2. Inoltre, il l tema delle comunità energetiche involge aspetti riguardanti la produzione e la distribuzione di energia, materia a competenza ripartita ai sensi dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione secondo il quale la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni. Dunque la legge regionale - con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 che disciplinano le finalità , la costituzione ed il funzionamento della Comunità energetiche - non può collocarsi nell’ambito dei principi definiti a livello nazionale dalla norma di rango primario di recepimento della direttiva 2018/2011. Le norme relative al settore energetico devono essere inquadrate all’interno del quadro normativo di riferimento definito a livello nazionale, che, nel caso delle Comunità energetiche, sarà tracciato con il prossimo provvedimento normativo di recepimento della direttiva 2018/2011 sulla promozione delle fonti rinnovabili. Le norme regionali in esame , quindi, anticipando il quadro normativo all’interno del quale dovrà trovare coerente e organica collocazione la disciplina delle Comunità energetiche, si pongono in potenziale violazione del principio di riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni ai sensi dell’articolo 117 terzo comma della Costituzione. Non può in proposito invocarsi il principio della cd. “ cedevolezza invertita”, affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 1/2019 e n.. 398/2006, in base al quale in mancanza della disciplina statale di recepimento, la Regione può dare diretta attuazione alla normativa europea, fermo restando che le eventuali norme regionali divenute incompatibili con la normativa statale poi adottata siano oggetto di successiva norma regionale di abrogazione. Infatti la giurisprudenza costituzione citata da una parte riguarda disposizioni regionali adottate in presenza di una clausola di cedevolezza contenuta in legge statale (d.lgs. n. 59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) con riferimento alle sole materie di competenza concorrente, dall’altra si riferisce a norme regionali che contenevano un’esplicita clausola di salvaguardia della competenza statale, in cui si prevedeva espressamente l’immediata applicazione della normativa statale sopravvenuta in sostituzione delle norme regionali e fino all’entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento. Clausola non presente nella legge Per questi motivi le norme sopra citate devono essere impugnate ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |