Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio.
Regione Bolzano
Estremi Legge n. 8 del 24-09-2019
Bur n. 39 del 26-09-2019
Settore Politiche socio sanitarie e culturali
Delibera C.d.M. 21-11-2019 / Non impugnata
La legge della provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 2019, recante “Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l’infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione, guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio”, contiene una previsione che eccede dalle competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, d.P.R. n. 670 del 1972, e presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.

L’art. 29 aggiunge il comma 1-quater all’articolo 1 della legge provinciale 21 giugno 1983, n. 18. Tale comma prevede che, al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi sanitari, la durata massima dei contratti d’opera o rapporti di diritto privato che l’Azienda sanitaria può porre in essere con operatori sanitari e con personale nel ruolo professionale (comma-1 bis) passa da tre a cinque anni.
Tale previsione eccede dalle competenze legislative attribuite alla Provincia dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale e si pone in contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. 36 e 7 del d. lgs. n. 165 del 2001 che stabiliscono le regole per le Pubbliche Amministrazioni che intendono avvalersi di contratti di lavoro flessibili.
In particolare l’art. 36, comma 1, del d.lgs.165/2001 dispone che il fabbisogno ordinario di personale deve essere coperto mediante assunzioni a tempo indeterminato. Il ricorso ai vari tipi di lavoro flessibile, come specificato dal comma 2 dal menzionato art. 36 (nella forma del contratto di lavoro a tempo determinato o delle collaborazioni anche di natura professionale), è consentito a fronte di situazioni temporanee (attività di durata limitata non rientranti nel fabbisogno ordinario) o eccezionali, ad esempio esigenze di carattere sostitutivo o situazioni di emergenza nelle more dello svolgimento di procedure concorsuali.
Inoltre l’art. 7, comma 5-bis, del d. lgs. n. 165/2001 prevede “il divieto alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale”. Il comma 6 del menzionato art. 7 delinea inoltre la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo in presenza di specifici presupposti di legittimità.
In proposito è utile richiamare il contenuto della nota prot. DFP 0037697 P-4.17.1.7.5 del 7 giugno 2019 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, in riferimento al conferimento di incarichi libero professionali a medici specialisti in quiescenza, ha ritenuto necessario dare indicazioni in merito ad alcuni passaggi della circolare n. 6 del 2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 2 4 giugno 2014, n. 90", chiarendo che esistono delle condizioni ordinamentali di carattere generale in materia di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, nonché specifiche per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione, siano essi in quiescenza o meno.
Pertanto, il comma in esame, ponendosi in contrasto con le vigenti disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e s.m., che costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, eccede dalle competenze statutarie ed si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con il secondo comma, lett. l), dello stesso articolo che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).

Per i motivi esposti le disposizioni della legge della provincia di Bolzano sopra indicate devono essere impugnate ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.
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