Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale.
Regione Lazio
Estremi Legge n. 26 del 29-11-2019
Bur n. 97 del 03-12-2019
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 29-01-2020 / Non impugnata

La Regione Lazio con la legge regionale n. 26/2019 si propone lo scopo di realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili attraverso una serie di azioni volte a garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso.


In merito alla legge in oggetto preliminarmente si ritiene necessario precisare che essa concerne una categoria di lavoratori socialmente utili (circa 323 unità) proveniente dal cd. bacino LSU (ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2000) di pertinenza della Regione Lazio a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione il quale, attualmente, in via del tutto eccezionale (ex art. 78, comma 2,lett.d), L. 388/2000) cofinanzia il sostegno al reddito dei medesimi lavoratori, nel limite del 40% del
fabbisogno annuo essendo, invece, il restante 60% a carico di fondi regionali come pure il 100% di quanto occorrente per le misure di stabilizzazione e altre finalizzate all'azzeramento di quella platea.

Ciò, in base ad apposito Protocollo d'intesa sottoscritto il 25/2/2019 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Regione (all. 1) che, infatti, prevede l'impegno di quest'ultima "a rinnovare ne! biennio 2019 - 2020 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili [..] proseguendo e completando entro il 2020 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso" e alla relativa convenzione esecutiva per l'annualità 2019, sottoscritta tra le stesse parti a livello amministrativo l' 1/3/2019, la quale, oltre a ribadire il termine del 31/12/2020 (art. 4) per il completamento del suddetto percorso, in particolare per quanto concerne lo stanziamento delle risorse statali - si ripete, destinate esclusivamente al sostegno al reddito di quei lavoratori - ha previsto che siano a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione nella misura massima di 1.160.414,82 euro.

La legge regionale in esame, all'articolo 1 di "realizzare, nel corso del triennio 2020-2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili" attraverso una serie di azioni: incentivi in favore delle amministrazioni pubbliche per procedere alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'assegnazione di un contributo finanziario una tantum in favore del lavoratore che opti per la fuoriuscita dal bacino regionale (art. 2).
Tali azioni sono finanziate principalmente con la riduzione di risorse già iscritte nel bilancio regionale 2019-2021 per altri obiettivi, compresa la stabilizzazione occupazionale dei medesimi LSU nonché all'art. 3, comma 3 con "le risorse derivanti da apposite assegnazioni statali", nel rispetto della normativa di riferimento in materia.

Si osserva, pertanto, innanzitutto che il periodo considerato dalla Legge (triennio 2020-2022) per lo svuotamento del bacino LSU risulta contraddire l'impegno assunto dalla Regione con gli atti convenzionali suindicati che pongono il termine al 31/12/2020 per lo stesso obiettivo e per la vigenza dei reciproci obblighi in merito.

Inoltre, si sottolinea che essa prevede come certo un cofinanziamento statale per l'attuazione delle misure in essa previste che, invece, attualmente non risulta ne'da specifica norma primaria ne' da atti di altra natura giuridica, ponendo di conseguenza oneri a carico della finanza statale, presumibilmente del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione in gestione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Infatti, il protocollo d'intesa del 25/02/2019, sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Lazio prevede che la Regione si impegna a rinnovare nel biennio 2019 - 2020, le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2020, il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando - nelle more - ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'altra parte, si impegna a contribuire nel biennio 2019 - 2020 esclusivamente alla spesa per gli assegni a favore dei suddetti lavoratori, nella misura massima del 40% della spesa complessivamente necessaria.

Pertanto, l'articolo 1 della legge in esame che promuove azioni finalizzate a realizzare, nel corso del triennio 2020 - 2022, il completo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili, non tiene conto, come sopra riferito, del citato protocollo d'intesa che pone come termine il 31/12/2020, in violazione non solo dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, ma anche il principiodi coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione in quanto l'imposizione di ulteriori oneri sottratti alla determinazione consensuale delle parti comporta la violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Per i suesposti motivi, si ritiene di promuovere la questione di legittimità, dinanzi alla Corte Costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.