Dettaglio legge regionale
Titolo | Divieto di utilizzo di prodotti in materiale monouso non biodegradabile e compostabile sulle spiagge e gli stabilimenti balneari della Campania. |
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Regione | Campania |
Estremi | Legge n. 25 del 04-12-2019 |
Bur | n. 73 del 05-12-2019 |
Settore | Politiche infrastrutturali |
Delibera C.d.M. | 29-01-2020 / Non impugnata |
La legge regionale, che detta una disciplina per il contrasto della diffusione delle plastiche negli ambienti costieri, è censurabile con riferimento alle norme contenute negli articoli 1, 3, 4 e 5 per violazione competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza , nonché per violazione dei vincoli europei in contrasto con l’articolo 117, primo comma della Costituzione. In particolare , l'articolo 1, al primo comma stabilisce che "alfine di favorire forme di utilizzo sostenibile del demanio costiero e limitare la dispersione accidentale di rifiuti plastici nell'ambiente e nel mare, in ragione degli elevati livelli accertati di presenza di rifiuti plastici e di microplastiche in mare, sulle spiagge del litorale regionale sono vietati l'introduzione e l'utilizzo di contenitori per alimenti e bevande, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande, sacchetti ed imballaggi monouso realizzati in materiale non compostabile"; al secondo comma, poi, dispone che "negli esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande degli stabilimenti balneari o con accesso alla spiaggia libera, è vietato l'uso di contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, i sacchetti ed altri imballaggi monouso non prodotti in materiale compostabile". L'articolo 5, comma 1, stabilisce, che, ai fini di detti divieti i Comuni, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, adottino gli atti di competenza per garantire l'operatività del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni. Le richiamate disposizioni della legge regionale in esame, regolamentando l'utilizzo di taluni beni (i prodotti in materiale plastico monouso interferiscono in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La recente direttiva (UE) 2019/904 "sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente", entrata in vigore il 2 luglio 2019 non è ancora recepita dalla legge statale (il termine di scadenza è previsto al 3 luglio 2021). L'adozione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla previsione della direttiva in tema di diffusione di prodotti in plastica in quanto incidenti in materia "tutela della concorrenza", appartiene inequivocabilmente alla competenza esclusiva dello Stato e, come ritenuto dalla Corte costituzionale, non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, ispirandosi ad una direttiva non ancora recepita (sentenza 127/2010). Sotto tale profilo le disposizioni violerebbero l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 17 della Direttiva sopra citata, le disposizioni di cui all'art. 5 della medesima Direttiva - relative come detto alle restrizioni all'immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso - non possono trovare applicazione prima del 3 luglio 2021. Posto, quindi, che i suddetti prodotti, prima di tale data, possono liberamente circolare nel territorio dell'Unione, il divieto di utilizzo ditali prodotti previsto dalle disposizioni regionali in esame costituisce un'illegittima restrizione alla libera circolazione delle merci non giustificata ai sensi dell'art. 36 TFUE; è evidente, infatti, che detto divieto risulta idoneo a scoraggiarne l'acquisto e, quindi, a limitarne la commercializzazione, integrando di conseguenza una misura a effetto equivalente ai sensi dell'art. 34 TFUE. Sotto tale profilo le norme regionali in esame violano anche l'art. 117, comma 1, della Costituzione. Inoltre l’articolo 3, concernente i prodotti riutilizzabili, ai commi 1 e 2, stabilisce che nelle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione delle aree del demanio marittimo e delle spiagge con possibilità di esercitare attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande, costituisce requisito premiale l'utilizzo esclusivo di contenitori in materiali riutilizzabili. La previsione del requisito premiale di cui al primo comma (utilizzo esclusivo di contenitori, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande in materiali riutilizzabili) produce il medesimo effetto, sopra descritto, di scoraggiare l'utilizzo di merci che allo stato del diritto dell'Unione possono liberamente circolare, come tale integrando una misura a effetto equivalente vietata ai sensi dell'art. 34 TFUE. Le richiamate disposizioni della legge in esame, potendo determinare restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, paiono porsi in contrasto con i principi dell'ordinamento eurounitario, in particolare, con l'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che vieta le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e con il più generale principio della concorrenza, desumibile dagli articoli 3, 101, 102 e 106 TFUE, nonché con gli artt. 34 e 36 TFUE che garantiscono la libera circolazione delle merci, e si prestano ad essere impugnate per violazione dell'art. 117, primo comma (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e secondo comma, lettera e), della Costituzione , essendo invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Per questi motivi la legge regionale deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione . |