Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Estensione della validità delle concessioni demaniali marittime.
Regione Sicilia
Estremi Legge n. 24 del 14-12-2019
Bur n. 50 del 20-12-2019
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 13-02-2020 / Non impugnata
La legge regionale, che reca “estensione della validità delle concessioni demaniali marittime”, presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle norme contenute nell’articolo 1 commi 2, e collegato comma 3, e 4 , che, per i motivi di seguito specificati, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia ( R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, s.m i.).
L’articolo 32 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Siciliana, assegna alla stessa i beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche e quelle territoriali marine esistenti nella Regione.
L’art. 14, lettera n), dello Statuto Regionale, inoltre ha attribuito alla potestà legislativa esclusiva della Regione le materie “turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio, conservazione delle antichità e delle opere artistiche” precisando, tuttavia, che dette attribuzioni sono esercitate "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato", e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”
Ciò premesso, le disposizioni regionali in esame, per i motivi di seguito specificati, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, perché in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 675 a 689, della l. n. 145/2019 , che ha dettato la disciplina delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico -ricreativo , andando così a violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma lettera e) , oltre porsi in contrasto con i commi 732 e 733 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha previsto una particolare procedura conciliativa per la definizione di contenziosi in tema di canoni demaniali, violando così l’articolo 117 , secondo comma lettera l) della Costituzione.
In particolare :
La norma contenuta nell’articolo 1, testualmente recita “1. In conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la validità delle concessioni demaniali marittime in essere al 31 dicembre 2018 è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, da presentarsi al dipartimento regionale dell'ambiente entro il 30 aprile 2020.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 per le quali il rilascio è avvenuto in ossequio agli obblighi di pubblicità di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
3. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, saranno definite le modalità di inoltro delle richieste di cui ai commi 1 e 2 e la documentazione da allegare alle stesse.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano alle controversie sia nella fase giudiziale che extragiudiziale. La domanda di cui al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è presentata entro il 28 febbraio 2020.”

Con la richiamata disposizione regionale si interviene dunque sui criteri e le modalità di affidamento delle concessioni dei beni demaniali marittimi , appartenenti - secondo consolidato orientamento della Corte Costituzionale - ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale nella materia “tutela della concorrenza” nella quale le competenze regionali trovano un limite insuperabile ( cfr. da ultimo le sentenze n. 221 del 2018 e n. 1 del 2019)
Si evidenzia pertanto , in particolare, con riferimento alla previsione contenuta nel comma 2 della disposizione regionale in esame, una divaricazione rispetto al dettato della normativa primaria di cui ai commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge che il comma 2 dell’articolo 1 (richiamato anche al comma 3), nell’estendere l’applicazione della proroga di 15 anni alle concessioni demaniali rinnovate o rilasciate dopo il 31 dicembre 2018. Con tale previsione vengono disattesi i limiti fissati dai commi 682 e 683 dell’articolo 1 della L. 145 del 2018, in violazione dell’articolo 117 , secondo comma lettera e) della Costituzione, in quanto la proroga quindicennale viene estesa anche alle concessioni rinnovate o rilasciate successivamente al 31 dicembre 2018 mentre la predetta legge n. 145 del 2018 ne limita l’operatività alle sole concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della stessa o a quelle già oggetto di precedenti proroghe.
Parimenti censurabile è il comma 4 del medesimo articolo 1 della legge regionale, che risulta violare l’articolo 117, secondo comma lettera l) della Costituzione con riferimento alla competenza esclusiva dello Sato in materia di ordinamento civile. La disposizione infatti estende il sistema di definizione dei contenziosi per il pagamento dei canoni, di cui ai commi 732 e 733 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, anche alle controversie nella fase extragiudiziale, mentre detto comma 732 fa esclusivo riferimento ai giudizi pendenti, ed estende la possibilità di avvalersi ancora oggi del predetto beneficio di legge prorogando il termine di presentazione delle istanze al 28 febbraio 2020, mentre il citato comma 733 aveva fisato il termine al 28 febbraio 2014.

Per questi motivi la legge regionale , limitatamente alle disposizioni sopra citate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.