Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
Regione Veneto
Estremi Legge n. 48 del 19-12-2019
Bur n. 46 del 20-12-2019
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 13-02-2020 / Non impugnata
Con la legge in esame, la Regione Veneto reca modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 44/2019, in materia di assunzioni, prevedendo forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla".

Tuttavia la legge regionale risulta censurabile per le seguenti motivazioni:

- Art. 2 (Attuazione dell’art. 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di assunzioni. Modifiche dell’articolo 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”).

La disposizione in esame integra il comma 3, dell’art. 28 della legge regionale 12 novembre 2019, n. 44 con la previsione che nei bandi di concorso pubblicati dalla Regione e degli enti regionali, inclusi quelli del Servizio sanitario regionale, le prove scritte possano essere svolte in forma semplificata, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, ricorrendo anche a domande con risposta a scelta multipla.
Al riguardo si segnala che le vigenti disposizioni che regolamentano l’assunzione nei ruoli del personale dirigenziale e non nel Servizio Sanitario Nazionale, - D.P.R. 10/12/1997, n. 483 recante “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”, e D.P.R. 27/03/2001, n. 220 recante “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” - prevedono l’espletamento di due prove scritte, di cui una pratica, e una prova orale. La prova scritta si può svolgere anche attraverso la soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa, per la prova pratica è precisato che deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Laddove la predetta norma fosse finalizzata ad introdurre forme semplificate che vadano a sostituire l’attuale normativa vigente in materia, la stessa sarebbe suscettibile di porsi in contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile, e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, nonché con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimtà costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.
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