Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile)
Regione Abruzzo
Estremi Legge n. 46 del 10-12-2019
Bur n. 167 del 23-12-2019
Settore Politiche economiche e finanziarie
Delibera C.d.M. 13-02-2020 / Non impugnata
La Legge Abruzzo n.46 pubblicata sul B.U.R n. 167 del 23/12/2019
recante:Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), presenta profili illegittimi per quanto di seguito evidenziato:

Gli articoli 2, comma 2, e 8, comma 6, lettera e), che, attribuendo, rispettivamente, all'Agenzia regionale di protezione civile e alla Sala Operativa Regionale - SOR il coordinamento anche degli interventi in situazioni di emergenza, sembrano non assicurare il rispetto delle competenze riconosciute in capo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla normativa statale. Infatti, la legge regionale in parola ingenera il dubbio che essa intenda incidere su una materia, il soccorso pubblico, che costituisce una delle missioni fondamentali riservate esclusivamente allo Stato e, in particolare, al Ministero dell'Interno, che la esercita tramite il Dipartimento ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, 24 e ss. del D.Lgs. n. 139/2006 e successive modificazioni).Deve rammentarsi che la materia in questione è finalizzata alla tutela della vita delle persone e dell'integrità dei beni, ed è parte integrante di quel sistema sicurezza che nella recente evoluzione normativa ne ha ridefinito il perimetro, -involgendo in esso anche profili di sicurezza, alla cui tutela concorrono anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei compiti e delle funzioni ad essi affidati. Il Corpo nazionale è peraltro componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile, con compiti di direzione e responsabilità degli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e di ricerca e salvataggio, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
Sotto questo profilo, si ritiene che la legge regionale in parola presenti profili di contrasto con l'articolo 117 della Costituzione che, nel ripartire le competenze fra Stato e Regioni, riserva al primo la competenza esclusiva in materia di sicurezza (articolo 117, comma 2, lett. b).
In considerazione di quanto esposto la norma deve essere impugnata ex art 127 della Costituzione.
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