Dettaglio legge regionale
Titolo | Interpretazione autentica dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998 (Dirigenti esterni). |
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Regione | Sardegna |
Estremi | Legge n. 25 del 23-12-2019 |
Bur | n. 56 del 27-12-2019 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 21-02-2020 / Non impugnata |
Con la legge in esame la Regione Sardegna intende fornire un' interpretazione autentica all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, ( Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione) per quanto attiene al conferimento delle funzioni di Dirigenti esterni, anche in coerenza con il decreto legislativo n. 165 del 2001. Tuttavia, la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalla competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione dall' articolo 3 dello statuto speciale (Legge Cost. n.3/1948), in violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97, della Costituzione, per i motivi di seguito meglio esplicitati: L'articolo 1 della legge in oggetto, stabilisce che l'art. 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998. n. 31 (che disciplina l'assunzione delle funzioni di direzione generale da parte di esterni al ruolo dell'amministrazione) deve interpretarsi in conformità all'articolo 19, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Tuttavia la disposizione introduce un regime non coincidente con quello previsto dalla legislazione nazionale laddove contempla il conferimento dell'incarico di direttore generale in favore di persone di comprovata professionalità "esterne ai ruoli dell'amministrazione", in luogo di quanto invece previsto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 che invece stabilisce che detti incarichi esterni possono essere conferiti "a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione". La disciplina regionale non prevede quindi la previa verifica dell'assenza della figura profesionale richiesta nei ruoli dell'amministrazione. Poiché detta previsione realizza il principio di cui all'art. 97 della Costituzione, si evidenzia la criticità della disposizione regionale così introdotta, che, pur volendo esplicitare l'applicazione dell'articolo 19 del d.lgs. 165/2001, non ne mutua integralmente la relativa disciplina, e, al contrario, introduce un regime derogatorio rispetto a quello previsto dal legislatore statale. Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale. |