Dettaglio legge regionale
Titolo | Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico - finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020. |
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Regione | Lombardia |
Estremi | Legge n. 23 del 30-12-2019 |
Bur | n. 53 del 30-12-2019 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 25-02-2020 / Non impugnata |
La Legge Regione Lombardia n. 23 pubblicata sul B.U.R n. 53 del 30/12/2019 recante: Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della I. r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2020, presenta aspetti illegittimi per quanto di seguito evidenziato: L'Articolo 1, comma 2, ove si stabilisce che nel limite del contingente di personale indicato alla data del 31 ottobre 2015, nell'allegato A dell' Intesa per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario, in attuazione della l. 56/2014, della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015, sottoscritta il 15 dicembre 2015, per l'esercizio delle funzioni confermate, le province e la città metropolitana di Milano possono procedere ad assunzioni di personale necessario all'adeguato esercizio delle funzioni stesse. Al riguardo, atteso che l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, è stato abrogato dall'art. 17 del d.l. n. 162/2019, si rileva che l'art. comma 845 della l. 205/2017 prevede che a decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III . Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. Ciò posto, il comma 2 dell'articolo in argomento, non considerando i vincoli previsti dalle predette disposizioni, che costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, è in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Per le suesposte considerazioni sussistano i presupposti per l'impugnativa della norma esaminata dinanzi alla Corte Costituzionale. |