Dettaglio legge regionale
Titolo | Legge di stabilità 2020 – 2022. |
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Regione | Lombardia |
Estremi | Legge n. 24 del 30-12-2019 |
Bur | n. 53 del 30-12-2019 |
Settore | Politiche economiche e finanziarie |
Delibera C.d.M. | 25-02-2020 / Non impugnata |
La Legge Regione Lombardia n.24 pubblicata sul B.U.R n. 53 del 30/12/2019 recante: Legge di stabilità 2020 – 2022 presenta aspetti illegittimi per gli aspetti di seguito evidenziati: L’ Articolo 12 della legge regionale abolisce la quota fissa di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (il cosiddetto super ticket), di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1 marzo 2020, anziché dal 1° settembre 2020 come previsto dall'articolo 1 comma 446 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020). L'articolo in argomento fa impropriamente riferimento non alla legge di bilancio per l'anno 2020 al disegno di legge di bilancio. Peraltro si osserva che anche il DDLB 2020 (AS 1586) dispone l'abolizione del super ticket dal 1° settembre 2020. Tale disposizione si pone in contrasto con la vigente normativa, anche in riferimento alla procedura per l'eventuale adozione di misure alternative al super ticket, che dispone comunque una preventiva valutazione dai tavoli tecnici, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge n. 296/2006. Come più volte precisato, dalla Corte Costituzionale, si evidenzia che la disciplina in materia di ticket, determinando il costo per gli assistiti dei relativi servizi sanitari, non costituisce solo un principio di coordinamento della finanza pubblica diretto al contenimento della spesa sanitaria, ma incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite, e, quindi sui livelli essenziali di assistenza. La misura della compartecipazione deve essere omogenea su tutto il territorio nazionale, «giacché non sarebbe ammissibile che l'offerta concreta di una prestazione sanitaria rientrante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell'offerta concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assicurate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini alla loro fruizione» (sentenza n. 203 del 2008)" (Corte Cost., Sent. 16-07-2012, n. 187). Conseguentemente la norma contrasta con gli articoli 117, secondo comma, lettera m) e 119 della Costituzione e deve essere impugnata ex art. 127 della Costituzione. |