Dettaglio legge regionale
Titolo | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. |
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Regione | Abruzzo |
Estremi | Legge n. 1 del 14-01-2020 |
Bur | n. 3 del 22-01-2020 |
Settore | Politiche ordinamentali e statuti |
Delibera C.d.M. | 05-03-2020 / Non impugnata |
Con la legge in esame, la Regione Abruzzo, consente il rinvio di termini destinati a scadere previsti da disposizioni legislative regionali e reca la previsione di ulteriori disposizioni urgenti. Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni: 1) L’ARTICOLO 1, COMMA 6, della legge regionale in parola recita testualmente: “6. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".”. Il testo del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale n. 141 del 1997, come modificato da detta disposizione, è il seguente: “2. Fino all'approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29 luglio 2004, o all'adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni: OMISSIS c-bis) Per l'anno 2019 Per l’anno 2020, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione;” OMISSIS”. Per le considerazioni suesposte, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 6 della legge regionale in esame, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione. |